Il rito funebre cattolico per un protestante

Quali condizioni devono essere adempiute per permettere le esequie ecclesiastiche?

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Un lettore canadese si è rivolto a padre Edward McNamara L.C., professore di liturgia e decano di teologia presso l’Università “Regina Apostolorum” di Roma, con la seguente domanda:

Un sacerdote cattolico può celebrare il funerale di un protestante ad esempio in un campus universitario? Secondo il Canone 1183 – §3, “si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica” in certe condizioni. Questo implica che la cerimonia deve svolgersi in una chiesa cattolica? — F.D., Montréal (Canada) 

Il testo completo del can. 1183 – §3, il quale corrisponde al can. 876 – §1 del Codice dei canoni delle Chiese orientali e al n° 120 del Direttorio Ecumenico, dice: 

“A prudente giudizio dell’Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio”.  

I canonisti ritengono che questo permesso possa essere concesso anche se c’è dubbio circa la validità del battesimo. Un ministro di culto non cattolico potrebbe essere materialmente impedito, nel senso che non c’è nella zona in questione. Potrebbe anche essere moralmente impedito, ad esempio se il defunto era solo nominalmente membro di una denominazione ma non praticava la sua fede, mentre il parente più prossimo è un cattolico praticante.  

Inoltre, l’autorizzazione può essere concessa se ​​il defunto non cattolico aveva espresso interesse ad abbracciare il cattolicesimo, anche se questo desiderio non era ancora stato formalizzato attraverso l’iscrizione ad un programma di cammino di conversione.  

Il Direttorio Ecumenico aggiunge una condizione:

“120. A prudente giudizio dell’Ordinario del luogo, il rito della Chiesa cattolica per le esequie può essere concesso a membri di una Chiesa o di una comunità ecclesiale non cattolica, a condizione che ciò non sia contrario alla loro volontà, che il loro ministro ne sia impedito e che non vi si oppongano le disposizioni generali del diritto. 

Le “disposizioni generali” menzionate qui sopra sono quelle che vietano un funerale cattolico. Vale a dire:

“Can. 1184 – §1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana; 3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.

§2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l’Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.

“Can. 1185 – A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale”. 

Se tutte queste condizioni sono adempiute, allora la decisione circa le altre questioni, come ad esempio il rito da usare e il luogo delle esequie ecclesiastiche, viene lasciata al “prudente giudizio” del vescovo locale.  

Poiché i funerali richiedono sempre una grande sensibilità pastorale e ogni situazione è in qualche modo anche unica, il vescovo con i sacerdoti sono nella posizione migliore per decidere le soluzioni più adatte che rispettino la volontà del defunto, dei familiari e di tutte le altre persone coinvolte.  

Proprio per questo motivo la Chiesa non cerca di dare istruzioni dettagliate per questi casi.  

Una delle poche disposizioni specifiche è che, se viene celebrata una Messa esequiale, il nome del non cattolico non viene menzionato nella Preghiera eucaristica. Questo è anche piuttosto logico, dal momento che una tale menzione implicherebbe che il defunto avesse vissuto in piena comunione con la Chiesa.

***

[Traduzione dall’originale inglese a cura di Paul De Maeyer]

I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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ZENIT Staff

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