Arte e Carità (Prima parte)

L’aspetto giuridico dell’arte sacra

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Dopo aver affrontato1 nei due articoli precedenti pubblicati nella rubrica Riflessioni sull’arte2 il rapporto profondo che intercorre tra la dimensione estetica e la dimensione morale nell’intera sfera del “fare” artistico, sia alla luce del Decreto Conciliare Inter Mirifica, che delle sue derivazioni nel Catechismo della Chiesa Cattolica, riteniamo necessario fare adesso un ulteriore passo verso un approfondimento in ambito giuridico, con la finalità di evidenziare le varie coimplicazioni che nella questione artistica si esplicitano alla luce di una corretta interpretazione del testo giuridico. Si potrà, quindi, anche comprendere come l’arte, in quanto legata intimamente alla questione morale, abbia un legame profondo con il bene dell’uomo e quindi con la giustizia, e rientri di conseguenza tra le forme supreme della carità, propria dell’uomo di Dio e compito ineludibile della Chiesa.

Per quanto riguarda l’aspetto giuridico della questione artistica, dobbiamo partire da un canone essenziale, che apparentemente sembra nell’impostazione generico e poco dettagliato, ma che in realtà nasconde un tesoro da valutare attentamente. Infatti, nel Codice di Diritto Canonico al canone 1216 si legge «nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio di periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell’arte sacra»3. In prima battuta si può osservare che nel costruire e nel restaurare una chiesa, si devono osservare “principi e norme” propri sia della “liturgia” che dell’”arte sacra”. Quindi si rimanda ad un ambito normativo che è proprio dell’arte sacra, come lo è della liturgia, ovvero si indica una dimensione dell’arte per la liturgia e più in genere dell’arte cristiana (cattolica) che ha un suo proprio statuto: appunto è normata e possiede dei principî.4

Questi principî devono obbligatoriamente essere osservati, altrimenti non è lecito introdurre dipinti, edificare ex novo o restaurare una chiesa, poiché la dimensione giuridica del canone è chiara, dal momento che recita “si osservino” i principî e le norme. Ma più profondamente si comprende che nel campo dell’arte sacra, c’è una dimensione normativa che è esplicitata dalla sua dicibilità in ambito giuridico. In altre parole se l’arte sacra non fosse soggetta a regole, norme e principî non sarebbe citabile in ambito giuridico e quindi sarebbe totalmente svincolata da ogni legame sia in ambito etico che in ambito estetico, e di conseguenza completamente esposta alla relatività del gusto personale o della teoria estetica di moda in un particolare momento storico, senza alcun vincolo filosofico, teologico ed antropologico.

Come abbiamo invece visto nei due precedenti articoli, riguardanti il Decreto Conciliare Inter Mirifica l’affermazione del decreto che non è possibile ammettere “erronee teorie etiche” ed “erronee teorie estetiche” sposta di fatto la questione della comunicazione da una area genericamente descritta ad una normata e avente principî e regole proprie, conducendo la questione della comunicazione -e dunque anche quella dell’arte che è da sempre uno degli strumenti più importanti della comunicazione sociale-, all’interno dell’ambito morale e di qui in quella del diritto.

A confermare questa impostazione, il Catechismo della Chiesa Cattolica introduce la questione artistica, non in un generico luogo riguardante le attività antropologiche sociali e/o individuali proprie dell’uomo, ma più specificatamente nella descrizione dell’ottavo comandamento, negli articoli 2500-2505: « Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo » (Es 20,16), « Fu detto agli antichi: “Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti” » (Mt 5,33). Gli articoli del Catechismo di fatto riprendono e sviluppano sia il numero 6 nell’Inter Mirifica, che gli articoli 122-129 della Sacrosanctum Concilum, come già spiegato altrove.

Da qui ne discende evidentemente che non si può liquidare la questione dell’arte sacra entro una interpretazione “soggettivistica”, riducendola ad opinioni pro o contro il concetto di bello o di vero o di buono. Il canone 1216 del Codice di Diritto Canonico riporta nell’ambito delle norme, e inequivocabilmente l’Inter Mirifica chiarisce che le teorie estetiche erronee non possono in alcun modo essere introdotte nella comunicazione e nell’arte atta alla formazione spirituale, morale, intellettuale e catechetica del fedele.

Il Codice di Diritto Canonico relativamente alla predicazione, al canone 769 recita «la dottrina cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alle necessità dei tempi»5. Per comprendere che questa norma è estendibile anche all’arte sacra, si deve far riferimento ancora una volta al Catechismo, che afferma: «L’arte sacra è vera e bella quando, nella sua forma, corrisponde alla vocazione che le è propria: evocare e glorificare, nella fede e nella adorazione, il mistero trascendente di Dio»6, e nel medesimo tempo si deve tener presente come nella tradizione della Chiesa si sia considerata la pittura come una forma di predicazione per così dire “muta”7, capace alla pari della predicazione di “comunicare” Cristo ai fedeli. Quindi si comprende come la questione dell’arte sacra non si limiti esclusivamente al suo massimo vertice, che è quello eminentemente liturgico, ma che riguarda anche un aspetto che si può definire catechetico, che implica sia la dimensione morale (parenetica) dell’arte, composta di exempla capaci di suscitare e formare gli animi, sia una dimensione mistagogica, che permette la penetrazione delle verità di fede.

Si comprende anche che l’arte sacra non ha un compito elitario, non è per pochi, ma anzi deve essere rivolta a tutti, si deve adattare alla condizione culturale dei fedeli, che caritativamente compresi come bisognosi di aiuto (quindi pauperes nel senso più pieno del termine) devono essere educati attraverso la predicazione muta dell’arte sacra, e condotti ad una piena edificazione della persona nel sua interezza. L’arte ha il compito di educare al bene, come ricordava già nel 1582 il cardinal Gabriele Paleotti nel suo imprescindibile Discorso intorno alle immagini, e la bellezza è legata al bene e al vero, come ribadisce il Catechismo nell’articolo 2500: « la pratica del bene si accompagna ad un piacere spirituale gratuito e alla bellezza morale. Allo stesso modo, la verità è congiunta alla gioia e allo splendore della bellezza spirituale. La verità è bella per se stessa ».

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NOTE

1 Esperto del Sinodo, docente di Storia delle teorie estetiche, Pontificia Università Urbaniana, Artista, Accademico Pontificio. Website: www.rodolfopapa.it Blog: http://rodolfopapa.blogspot.com e.mail: rodolfo_papa@infinito.it .

2 Cfr. R.Papa, Arte e morale. La profonda attualità del decreto conciliare Inter Mirifica (pubblicato su Zenit 17 dicembre 2012) e R.Papa, Arte e Morale. Ancora sull’attualità del Decreto conciliare Inter Mirifica. (pubblicato su Zenit il 7 gennaio 2013)

3 Codice di diritto canonico Libro IV, Parte III, Capitolo I, Canone 1216.

4 Riguardo l’individuazione dei principî dell’arte cristiana Cfr. R. Papa, Discorsi sull’arte sacra, Cantagalli, Siena 2012, pp.2
35-240.

5 Codice di Diritto Canonico, Libro III, Cap.I, can. 769

6 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2502.

7 E. Marino O.P., Il Beato Angelico: come la pittura, così la predicazione; come la predicazione, così la pittura. Conferenza per il giubileo degli artisti, Roma, Salone Beato Angelico, del Convento di Santa Maria sopra Minerva, 2003.

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Rodolfo Papa

Rodolfo Papa è presidente dell'Accademia Urbana delle Arti / Sito internet: www.rodolfopapa.it ; Blog:http://rodolfopapa.blogspot.com ; e.mail: rodolfo_papa@infinito.it .

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