Giustizia, carità e diritto (Prima parte)

Relazione della professoressa Maria Agostina Cabiddu all’ultimo Convegno annuale della Fondazione Centesimus annus – Pro Pontifice

Print Friendly, PDF & Email
Share this Entry

Pubblichiamo oggi la prima parte della relazione tenuta dalla professoressa Maria Agostina Cabiddu, dell’Università Cattolica di Milano, all’ultimo Convegno annuale della Fondazione Centesimus annus – Pro Pontifice, che si è svolto dal 19 al 20 ottobre scorsi a Cuneo ed era dedicato al tema “La giustizia è la prima via della carità” (Caritas in Veritate n. 6). 

***

Premessa – Il primo versetto della Bibbia, quello che recita, come è a tutti noto, «In principio Dio creò…», reca, nel testo ebraico (Bereshìt barà Elohìm et ha-shammàyim we-et haàretz), uno dei due Nomi (Elohìm) che nella Bibbia indicano il Santo. Elohìm è un plurale, l’altro, il tetragramma (impronunciabile non solo per gli ebrei ma anche per i cattolici, secondo la circolare del sommo pontefice del 2008) un singolare. Uno indica l’attributo divino della Giustizia, l’altro della sua Misericordia.

Sui due attributi, la relazione del Presidente emerito della Corte costituzionale, G. Flick.

La mia, partendo dalla giustizia, che costituisce la “ragione sociale” della Fondazione e, in quanto tale risulta tema comune ad entrambe le relazioni, colloca il concetto nell’ambito delle esperienze di rapporto e, in particolare, tra quelle che caratterizzano, da un lato, l’ordinata convivenza civile, dall’altro, la cesura introdotta nel mondo, anche rispetto alle sue più prossime “anticipazioni”, dal cristianesimo, ovvero la scoperta dell’amore di Dio per l’uomo, di cui Cristo è testimonianza e sacramento.

È appena il caso di precisare che, essendo una giurista, non avrei alcun titolo, dal punto di vista accademico, per fare filosofia né, tantomeno, teologia e tuttavia, secondo quanto scriveva molti anni fa Francesco Carnelutti, “anche se si potesse conoscere il diritto senza avere un’idea della giustizia, questa sarebbe tuttavia necessaria per fare del diritto”, sicché, se si ammette che il diritto, scienza pratica per definizione, è un mezzo e la giustizia un fine ne consegue che non si può fare (diritto) senza sapere quale sia il fine di quel fare.

<p>Per questo, continua Carnelutti, “un giurista il quale non sappia, o almeno non cerchi di sapere cos’è la giustizia, è uno che cammina con gli occhi bendati; e se codesto sapere è filosofia, bisogna che egli corra il rischio della filosofia”1.

1. – Avendo deciso, nell’accettare l’invito a partecipare a questo Convegno, di correre il rischio della filosofia, inizio la mia riflessione riprendendo le considerazioni fatte da Sant’Agostino nelle Confessioni, nell’ambito della Meditazione sul primo versetto della Genesi prima richiamato, a proposito del tempo. Davvero come per il tempo, anche per la giustizia, parola a tutti nota e familiare, si può dire: “se nessuno m’interroga, so cos’è; se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so più”. Immensa e anzi sterminata è, non per niente, la letteratura accumulatasi sul tema nel corso dei secoli, sicché, memori del “glissez mortels, n’appuyez pas” di Santi Romano circa la pericolosità delle definizioni, non potremo che procedere secondo linee espositive minimaliste consapevoli delle insufficienze e insieme delle forti tensioni antinomiche che percorrono le diverse nozioni che si andranno enucleando.

Si può innanzitutto dire, della giustizia come del diritto, che il termine può essere impiegato in almeno due significati diversi, ovvero in senso oggettivo e in senso soggettivo.

Nella prima accezione, giustizia sta per complesso di principi o modelli di azione e di organizzazione, nella seconda per virtù o disposizione soggettiva che ad essi corrisponde ed è appena il caso di osservare che la priorità, del punto di vista logico, spetta al primo significato, sicché sarà giusta, in senso soggettivo, quella volontà o quell’azione che realizza il modello considerato (giusto).

Ciò premesso, il primo concetto, generalissimo, di giustizia coincide oggettivamente con la norma morale e soggettivamente con la conformità ad essa. E così, quando si parla di uomo giusto, nella letteratura classica e anche nel Vecchio Testamento, si intende colui che si conforma al bene, dove il bene è, non un oggetto di desiderio, ma la norma.

Procedendo da genere a specie, possiamo intendere la giustizia come criterio di costruzione e valutazione della convivenza sociale, una sorta di dover essere dello stato e dell’ordinamento, sintesi dei valori storico-sociali di un popolo, cui corrisponde, sul piano soggettivo, la virtù del buon cittadino e, in particolare, quella di coloro che lo rappresentano. A questa nozione, in senso oggettivo, fa riferimento Aristotele quando parla di giustizia legale, facendo ad essa corrispondere, soggettivamente, nell’Etica Nicomachea, la giustizia relazionale, ovvero la “virtù perfetta, ma non in sé e assolutamente, bensì verso gli altri”.

Scendendo nel particolare, possiamo individuare diversi sottoinsiemi e, in particolare, quelle aree concettuali che fanno riferimento alla distinzione fra giustizia distributiva e giustizia commutativa, la prima ispirata al brocardo “unicuique suum” – uno dei due motti dell’Osservatore Romano – la seconda al principio di eguaglianza, di proporzionalità o, se si vuole, all’idea di reciprocità. 

Appare peraltro di tutta evidenza come, nonostante le specificazioni, siamo ancora ben lontani da una definizione che possa valere per tutti. Basti pensare che lo stesso concetto di “giustizia distributiva” è stato tradotto dal filosofo Perelman in diverse formule, con esiti tra loro contrastanti: a ciascuno secondo i meriti; a ciascuno secondo le opere; a ciascuno secondo il bisogno; a ciascuno secondo lo status; a ciascuno la stessa cosa; a ciascuno secondo quanto stabilisce la legge. Né sfuggono alla pluralità dei punti di vista le dottrine giusnaturalistiche – talora diametralmente opposte a seconda che si fondino sul lume della ragione individuale o sull’impronta divina impressa nella creatura umana -, quelle utilitaristiche, che predicano la felicità del maggior numero – sacrificando la minoranza o il più debole, cioè la parte più cara a un altro modo di intendere la giustizia probabilmente più vicino alla sensibilità dei partecipanti a questo convegno – o quelle che Zagrebelsky chiama le analisi logiche della giustizia, che, a partire da determinati postulati sull’eguaglianza e sulle naturali aspirazioni dell’essere umano pretendono di costruire, attraverso passaggi logici, interi sistemi normativi.

Sembrerebbe allora doversi concludere che il termine giustizia altro non è che un contenitore vuoto dentro il quale ciascuno riversa le proprie convinzioni morali, le proprie opinioni, le proprie credenze, secondo quello che è il “mainstream” della modernità, ovvero il relativismo assiologico, presentato come bandiera di tolleranza e di laicità, sola posizione coerente con il pluralismo delle culture e dei valori che caratterizza le nostre società e sola premessa a un ordinamento liberale della società civile.

Non saremmo qui, un sabato mattina di fine ottobre, a discutere di questi temi se fossimo convinti di questo. La mia tesi, al contrario, sarà che la giustizia, come principio regolativo dell’esperienza non intra- ma interindividuale, poggia – deve poggiare – su un fondamento condiviso; non solo: che la dimensione della giustizia penetri nella definizione

del diritto e, infine che, per il credente, giustizia e carità stiano in un rapporto di implicazione reciproca o, come recita il titolo del nostro Convegno, che “la giustizia è la prima via della carità”, cioè di quella virtù per la quale egli ama Dio al di sopra di tutto e il suo prossimo come se stesso.

(La seconda parte verrà pubblicata domani, venerdì 11 gennaio)

*

NOTE

1 F. CARNELUTTI, La giustizia, la carità e qualche pericolo per i filoso
fi non cristiani, in ID., Discorsi intorno al diritto, Padova, 1961, 90.

Print Friendly, PDF & Email
Share this Entry

ZENIT Staff

Sostieni ZENIT

Se questo articolo ti è piaciuto puoi aiutare ZENIT a crescere con una donazione