Il Consiglio d'Europa impone l'aborto all'Irlanda e alla Polonia

Il diritto all’interruzione di gravidanza non è tuttavia contemplato dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo

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di Grégor Puppinck*

STRASBURGO, lunedì, 17 dicembre 2012 (ZENIT.org) – Come un paese che abbia rifiutato l’aborto tre volte con referendum, può vedersi imporre la propria legislazione nel nome d’una Convenzione che non contiene affatto il diritto all’aborto.

L’Irlanda è in Europa un simbolo di resistenza contro l’aborto ma sta per cadere sotto la pressione tanto del Consiglio d’Europa quanto dei gruppi di pressione. Il popolo irlandese si è sempre opposto con vigore all’aborto: tre volte, tramite referendum, ne ha rifiutato la legalizzazione e ha anche accordato una protezione costituzionale alla vita del nascituro, identica a quella della madre. L’aborto è così sempre vietato, eccetto quando è giudicato strettamente necessario dai medici per salvare la vita della madre.

Tuttavia, il Consiglio d’Europa è al centro di una campagna per imporre «dall’alto» l’aborto a un popolo che l’ha rifiutato «dal basso» tre volte con i referendum del 1983, 1992 e 2002.

Precisiamo che il Consiglio d’Europa è stato creato per difendere la democrazia e i diritti dell’uomo. La Corte europea dei diritti dell’uomo fa parte del Consiglio d’Europa; il suo ruolo è quello di vigilare sul rispetto dalla parte degli Stati dei diritti e libertà stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati condannati devono conformarsi alle sentenze rese dalla Corte contro di loro; dispongono d’una certa libertà per quanto riguarda i mezzi da attuare a questo fine. Quest’esecuzione delle sentenze viene realizzata sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, cioè degli ambasciatori dei 47 Stati membri.

Il 16 dicembre 2010, nei dossier A, B e C contro Irlanda (mentre la Convenzione non contiene un diritto all’aborto), la Corte europea ha condannato l’Irlanda per il fatto che la sua regolamentazione non sarebbe chiara, perché non avrebbe permesso a una donna incinta desiderosa di abortire, di sapere se lei poteva beneficiare dell’eccezione al divieto all’aborto. Quest’ultima, che precedentemente aveva avuto un cancro, temeva che la sua gravidanza potesse alterare la sua salute. Stimando di non potere ottenere dai medici la possibilità di abortire in Irlanda, la donna ha praticato l’aborto in Inghilterra.

Questo caso A, B e C contro Irlanda è la giurisprudenza di riferimento per una serie di casi contro l’Irlanda e la Polonia, in cui delle donne sporgono querela contro l’impossibilità d’abortire, in special modo a causa del rifiuto dei medici. Questi casi sono il risultato dell’incontro fra l’approccio della donna che chiede l’aborto, come se fosse un diritto individuale, e l’approccio dei medici e dello Stato, che pongono come condizioni di accesso all’aborto dei criteri relativi in particolare alla vita e alla salute della madre.

In questi casi, la Corte ha provato a dare più importanza all’espressione e al rispetto della donna, senza andare contro il diritto dello Stato di sottoporre l’aborto a delle condizioni rigorose. A questo scopo, la Corte ha ritenuto che quando lo Stato decide di autorizzare l’aborto anche eccezionalmente, deve istituire un quadro giuridico preciso e una sicura procedura per permettere a queste donne di esercitare effettivamente il loro «diritto» all’aborto. Così, l’aborto non è imposto frontalmente all’Irlanda e alla Polonia, ma utilizzando il mezzo di obbligazioni procedurali che garantiscono, non il diritto (materiale) all’aborto, ma il diritto (procedurale) di sapere se ci sia una possibilità di ricorrere all’interruzione di gravidanza. Quest’approccio procedurale costringerebbe l’Irlanda soltanto a una «chiarificazione» delle concrete condizioni di accesso all’aborto, ma in pratica, esso va ben oltre. Questo scopo è raggiunto, riconoscendo l’assenza di diritto all’aborto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e senza la necessità per la Corte di pronunciarsi sul divieto di principio dell’aborto nel diritto irlandese. Per imporre quest’obbligo procedurale, bisogna semplicemente affermare, sulla base dell’eccezione al divieto in caso di pericolo per la vita della madre, che esiste un diritto all’aborto e che questo diritto è di competenza della Convenzione.

Per l’esecuzione di queste sentenze, come raccomandato dalla Corte (anche se questa raccomandazione non fosse vincolante), l’Irlanda e la Polonia stanno per istituire un meccanismo di decisione dinanzi al quale potrebbero andare le donne desiderose di abortire. L’Irlanda [2] sta probabilmente per seguire l’esempio della Polonia, per l’esecuzione della sentenza Tysiąc contro Polonia (n° 5410/03) del 20 marzo 2007, che ha iniziato la creazione d’un «comitato di esperti» in carica per decidere, caso per caso, se le condizioni legali fossero idonee per praticare l’aborto. Questo comitato interpreterà necessariamente queste condizioni e le farà evolvere. La composizione del comitato è decisiva ed è la base di dibattiti nel Consiglio d’Europa : le organizzazioni [3] favorevoli al diritto all’aborto vorrebbero ridurre la percentuale di medici in favore di altre professioni (giurista, associazioni, ecc.). Questa domanda è stata sostenuta dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute che afferma «che una commissione esclusivamente composta da professionisti della salute presenta un vizio strutturale che nuoce alla sua imparzialità» [4]. Questa domanda è importante perché i medici hanno un approccio scientifico, obiettivo e concreto delle condizioni che potrebbero eventualmente giustificare un aborto; invece i giuristi e le organizzazioni politiche pensano più l’aborto nei termini astratti delle libertà individuali. Attraverso questi dibattiti sulla composizione di questi comitati, la natura stessa dell’aborto è in gioco, o considerata da un punto di vista concreto e medico, oppure da un punto di vista astratto, come una libertà individuale. Se l’aborto venisse considerato come una libertà, il suo esercizio andrebbe sicuramente contro i medici, il loro potere decisionale sarebbe allora percepito come un ostacolo illegittimo. Questo confronto è ancora più forte quando il medico invoca la sua libertà di coscienza per rifiutare di praticare un aborto. Inoltre, il fatto di dare ad un comitato la decisione di autorizzare l’aborto, ha reso quest’ultima collegiale, e dunque ha per effetto quello di sciogliere la responsabilità morale e giuridica sull’insieme del comitato. Le decisioni di questo comitato dovranno essere rapide, motivate e scritte per potere essere discusse in tribunale. Dunque, la decisione finale di autorizzare l’aborto non sarà più della responsabilità dei medici e neanche del «Comitato di esperti», ma del giudice che sarà l’unico interprete dei criteri di accesso all’aborto.

Oggi, nessuna procedura è prevista per contestare dinanzi ad una giurisdizione le decisioni di autorizzazione di un aborto; è soltanto prevista una decisione di rifiuto. Il nascituro avra un avvocato in questo Comitato?

Questo meccanismo non prevede nessun barriera contro i rischi d’interpretazione abusiva delle condizioni legali di accesso all’aborto; tuttavia le pressioni in questo senso sono molto forti, specialmente da parte delle autorità europee e internazionali [5].

Così, l’ultimo potere d’interpretazione delle condizioni di accesso all’aborto sarà a poco a poco trasferito al potere giudiziario e, dunque, alla fine, alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Con tale meccanismo, la Corte europea potrà fra poco pronunciarsi sulla pertinenza delle decisioni di rifiuto rese da questi Comitati. Questa sarà dunque una nuova possibilità per la Corte di fare crescere il diritto all’aborto in Irlanda.

Infine, l’inquadratura dell’aborto sfugge progressivamente al legislatore e al medico. Per quanto riguardo il legislatore, la decisione di principio di permettere o no l’aborto, non è più propria
mente sovrana; infatti alla Corte europea bastava dichiarare esistente un «diritto all’aborto» in Irlanda perché quest’affermazione fosse considerata come nuova interpretazione autentica della Costituzione irlandese. Per quanto riguarda il medico, il suo potere sta per essere trasferito ai giudici, garanti del rispetto dei diritti dell’uomo.

Durante il loro convegno del 6 dicembre 2012, i Delegati presso il Comitato dei Ministri ha invitato l’Irlanda a rispondere al problema del «divieto generale di abortire nel diritto penale», perché questo rappresenta «un elemento dissuasivo forte per le donne e i medici, spiegato dal rischio di condanna penale e di carcerazione», e hanno esortato «le autorità irlandesi ad accelerare l’esecuzione della sentenza» [6]. L’esame di quest’esecuzione avverrà al più tardi durante il convegno del marzo 2013.

Si pone una domanda : perché una tale pressione sul’Irlanda e la Polonia, due paesi tra i migliori al mondo nella cura alla salute materna, molto più avanti dalla Francia e dagli Stati-Uniti [7]? Perché trasferire al giudice la responsabilità del medico, quando la valutazione della necessità medica di un aborto fa parte della competenza scientifica del medico? Dov’è l’emergenza a legalizzare l’aborto? Per quale motivo il Comitato dei Ministri ha classificato questi casi come «prioritari», quando tanti casi gravi di tortura, di sparizioni o omicidi sono trattati senza emergenza? Probabilmente perché l’aborto caratterizza profondamente la cultura: la sua legalizzazione possiede in sé un valore di rito di passaggio nella post-modernità, perché implica la supremazia della volontà sulla vita, della soggettività sull’oggettività.

Non è inevitabile questo processo, dipende della forza e della volontà politica dei governi irlandese e polacco, che possono ricordare al Consiglio d’Europa che mai il loro paese ha legalizzato l’aborto, nella ratifica della Convenzione europea dei diritti umani.

*

NOTE

[1] Direttore dell’European Centre for Law and Justice, ONG basato a Strasburgo, esperto presso il Consiglio d’Europa. L’ECLJ ha sottomesso un rapporto al Comitato dei Ministri sull’esecuzione della sentenza A, B e C contro Irlanda, documento DD(2012)917, accessibile qui http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/IRL-ai_en.asp

[2] Vedere il rapporto del Gruppo ufficiale degli esperti istituito dal governo irlandese per poporre modi di esecuzione della sentenza, pubblicato in novembre 2012 e accessibile su questo link : http://www.dohc.ie/publications/pdf/Judgment_ABC.pdf?direct=1

[3] Vedere la communicazione dell’Organizzazione « Centro per i diritti riproduttivi » al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e la risposta del governo polonese DH-DD(2010)610E

[4] Vedere il Rapporto sulla Polonia del Relatore speciale sul diritto di ogni persona di godere del più alto livello possibile di benessere fisico e mentale, Sig. Anand Grover, 20 maggio 2010, Consiglio dei diritti dell’uomo documento n°A/HRC/14/20/Add.3).

[5] Vedere ad esempio il rapporto del Commissario ai diritti dell’uomo relativi alla sua visita in Irlanda (26-30 novembre 2007), adottato il 30 aprile 2008 (CommDH(2008)9), il rapporto del Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne («CEDAW»), dell’Ufficio dell’Alto Commissario ai diritti dell’uomo di luglio 2005 (A/60/38(SUPP), il Rapporto periodico del Comitato dei diritti dell’uomo dell’uomo sull’osservazione del Patto delle Nazioni unite relativo ai diritti civili e politici (CCPR/C/IRL/CO/3, del 30 luglio 2008).

[6] Rendiconto del convegno dei Delegati dei Ministri del 4 dicembre 2012 10:00 – 6 dicembre 2012 CM/Del/Dec(2012)1157/12 / 3 dicembre 2012 1157 (DH) Decisione caso n° 12 – A., B. e C. contro Irlanda.

[7] Trends in Maternal Mortality: 1990-2010. Estimates Developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT (last visited 20th November 2012).

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ZENIT Staff

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