Definire il diritto all'obiezione di coscienza

Una mozione presentata alla Camera dei Deputati impegna il governo italiano

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ROMA, lunedì, 23 luglio 2012 (ZENIT.org).- Riprendiamo il testo della mozione presentata il 24 maggio scorso alla Camera dalla deputata Laura Molteni “sul diritto all’obiezione di coscienza in campo medico e infermieristico”.

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Atto Camera   

Mozione 1-01049 presentata da LAURA MOLTENI testo di giovedì 24 maggio 2012, seduta n.638   

La Camera,   

premesso che:   

la Dichiarazione sui diritti del fanciullo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York, nel preambolo stabilisce che: «il fanciullo necessità di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita»;   

a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;   

la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, delinea una sorta di costituzione europea in materia di diritto a nascere;   

la Carta europea dei diritti, adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e alla quale, con il recente Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei Trattati, dopo aver affermato, all’articolo 1, l’inviolabilità della dignità umana, all’articolo 2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»;   

il nostro ordinamento giuridico, prevedendo, ex articolo 10 della Costituzione l’obbligo di osservare i princìpi e i patti internazionali, attribuisce rilevanza costituzionale a quegli atti che tutelano il diritto alla vita fin dal concepimento;   

l’Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa ha ribadito, recentemente, (raccomandazione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per qualsiasi motivo;   

l’Assemblea parlamentare ha sottolineato la necessità di affermare il diritto all’obiezione di coscienza insieme con la responsabilità dello Stato per assicurare che i pazienti siano in grado di accedere a cure mediche lecite in modo tempestivo;   

l’Assemblea ha invitato il Consiglio d’Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare, che definiscano e regolino l’obiezione di coscienza in materia di servizi sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il diritto all’obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione alla procedura medica in questione e a far sì che i pazienti siano informati di ogni obiezione di coscienza in modo tempestivo e ricevano un trattamento appropriato, in particolare nei casi di emergenza;   

in materia di obiezione di coscienza si devono ricordare le indicazioni contenute: nel VI articolo dei principi di Nuremberg; nell’articolo 10, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; negli articoli 9 e 14 della convenzione europea dei diritti umani; nell’articolo 18 della convenzione internazionale dei diritti civili e politici;   

il Tar Puglia ha annullato con la sentenza n. 3477 del 2010 la delibera di giunta regionale e i relativi atti della Asl di Bari con cui venivano esclusi dalla presenza nei consultori ambulatoriali i medici obiettori di coscienza. Per i giudici amministrativi il provvedimento viola il principio costituzionale di eguaglianza, oltre che i principi posti a fondamento dell’obiezione di coscienza;   

pur ponendo l’accento sul valore storico che hanno rappresentato i consultori familiari per la nostra società, è doveroso a distanza di più 35 anni dall’approvazione della legge che ne prevedeva l’istituzione riconsiderarne il lavoro svolto e l’attuale ruolo nel nostro Paese. Infatti, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell’attuale contesto socio-culturale, è necessario dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975 aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l’assistenza alla famiglia, l’educazione alla maternità e alla paternità responsabile, l’educazione per l’armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche la talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura assistenza sanitaria, deboli di quella necessaria sensibilità e competenza su problematiche sociali per i quali furono istituiti. In questa ottica sarebbe opportuno considerare come forza attiva anche il ruolo dei medici obiettori di coscienza all’interno dei presidi socio sanitari dei consultori familiari, anche al fine di dare piena attuazione alla prima parte della legge n. 194 del 1978, attraverso la reale presa in carico della donna per aiutarla a superare le cause che la inducono alla scelta di interrompere la gravidanza,   

impegna il Governo   

a promuovere la piena attuazione dei princìpi di diritto delineati nella raccomandazione del Consiglio d’Europa, definendo il diritto all’obiezione di coscienza in campo medico e infermieristico.   

(1-01049)   

«Laura Molteni, Fabi, Rondini, Fedriga, Fugatti, Torazzi, Maggioni, Vanalli, Simonetti, Allasia, Isidori, Consiglio, Negro, Bragantini, Callegari, Desiderati, Cavallotto, Paolini, Meroni, Polledri».   

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ZENIT Staff

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