Come Cambiano le Costituzioni dei Legionari di Cristo

Le Costituzioni approvate dalla Santa Sede contengono le norme fondamentali per custodire e promuovere il carisma della Congregazione

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Tra i compiti principali del processo di rinnovamento vi erano la semplificazione e riduzione delle norme, assicurare un esercizio dell’autorità più partecipativo e conforme al Diritto Canonico e, riguardo alla formazione dei Legionari una attenzione speciale alla responsabilità di ciascuno di fare il proprio discernimento vocazionale e garantire la distinzione tra foro interno e esterno

Vi è stata una Semplificazione e riduzione delle regole. Si è passati da 872 articoli nelle Costituzioni precedenti a 235 in quelle attuali. Sono stati armonizzati gli elementi normativi con quelli spirituali.

San Giovanni Paolo II nella Vita Consecrata n. 93, ha scritto che il carisma di un istituto religioso rende presente nella Chiesa un aspetto dell’unico mistero di Cristo. Questo stabilisce una particolare relazione con Dio, da cui scaturisce una spiritualità; con gli altri, da cui derivano lo stile di vita e la comunione; con il mondo, che ne determina la missione. «Il giudizio sulla loro genuinità [dei carismi] e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l’autorità nella Chiesa; ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono» (Costituzione dogmatica Lumen Gentium n. 12).

Il nuovo testo costituzionale raccoglie alcuni di questi aspetti nei nn. 1-4. La missione della Congregazione è descritta al n.4):

4. Nella sua missione di formare apostoli, leader cristiani al servizio della Chiesa, i Legionari rendono presente il mistero di Cristo che riunisce intorno a sé gli Apostoli, rivela loro l’amore del Suo cuore, li forma e li invia per collaborare con Lui all’instaurazione del suo Regno (cfr. Mc 3, 13 – 14, Mt 10, 5 – 10; Mt 28, 18 – 20). Perciò:

1°. promuovono la pienezza della vocazione battesimale, mirano alla crescita spirituale, alla formazione integrale e la proiezione apostolica di uomini e donne, tra cui i membri del Regnum Christi, che sono chiamati a sviluppare ed esercitare la loro leadership al servizio di Gesù Cristo, che trasforma la vita personale, familiare, professionale e sociale di tutti gli uomini;

2°. insieme a loro costituiscono le istituzioni e intraprendono le azioni che più contribuiscono, in profondità e in estensione, a instaurare il regno di Cristo nella società e ad andare incontro alle necessità della Chiesa universale e particolare, in comunione con i suoi Pastori e secondo il proprio carisma;

3.° Esercitano il loro ministero pastorale soprattutto nei campi dell’annuncio della fede, dell’educazione, dell’evangelizzazione della famiglia, della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale, dell’animazione di gruppi giovanili, della formazione del clero e nella promozione della giustizia, della carità e della solidarietà verso i più bisognosi; così come nella guida spirituale e nella formazione dei membri del Regnum Christi.

In merito alla struttura di governo e il modo di esercitare l’autorità a livello generale, territoriale e locale la nuove costituzioni sono più in consonanza con le disposizioni del Codice di Diritto canonico: nello schema di governo, assicurano che l’esercizio dell’autorità sia personale e si eviti la moltiplicazione degli uffici ausiliari (nn. 124, 125); nella durata del mandato e negli spostamenti dei superiori a tempo debito (n. 126); nella nomina dei superiori dopo appropriate consultazioni (n. 126 §5); nella figura del superiore che è responsabile di una comunità riunita intorno a Cristo e non un mero rappresentante di un’istanza superiore (Cap. 18); nella decentralizzazione e nelle più numerose responsabilità dei Direttori territoriali (Cap. 17); nell’importanza e nella missione dei consigli che aiutano e moderano l’esercizio dell’autorità a tutti i livelli e favoriscono il rendimento dei conti (nn. 125 §3; 149,5º; 176,6º; 201,3º; 223 §2).

Per assicurare la la libertà di coscienza: si garantisce che ci siano direttori spirituali e confessori distinti dai superiori della Congregazione ai quali i religiosi possano rivolgersi liberamente; si distinguono chiaramente il foro interno e il foro esterno.  (nn. 50; 59; 60; 212 §3).

Circa la formazione nelle nuove Costituzioni  vi è un’enfasi speciale sulla responsabilità di ciascun religioso per discernere la sua vocazione personale e sceglierla liberamente (nn. 63 §1,3º; 65; 69; 77 §2; 83,1º; 91 §1; 109). Si sottolineano anche il significato e il valore della disciplina che deve essere accompagnata dall’educazione della libertà (nn. 39 §1; 71; 83,4º; 98); l’importanza della gradualità e dell’adattamento a tappe di formazione, età e circostanze particolari (nn. 53 §2; 60 §1).

Un esplicito Inserimento nella Chiesa locale: «I Legionari, nei diversi lavori apostolici, si uniscono alla pastorale organica della Chiesa particolare» (n. 5; cfr. anche nn. 4,2º; 14,3º). 

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ZENIT Staff

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