ROMA, martedì, 21 settembre 2010 (ZENIT.org).- Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali definisce la Chiesa particolare e la Chiesa Orientale sui iuris, ma non presenta nessuna definizione per la Chiesa Universale.
Le definizioni per la Chiesa particolare e la Chiesa sui iuris “presentano implicitamente la Chiesa Universale come una comunione gerarchica e organica delle Chiese particolari e delle Chiese Orientali sui iuris tra loro e con Il Romano Pontefice”[1], Il quale gode personalmente della Potestà e dell’Autorità Suprema su tutta la Chiesa Universale.
Allo stesso modo il Collegio dei Vescovi unito al suo Capo esercita in modo solenne l’Autorità Suprema su tutta la Chiesa nel Concilio Ecumenico.
S'intende, dunque, con “la Dottrina del Primato”, il Potere e l’Autorità Suprema della quale gode personalmente Il Romano Pontefice riguardo non solo la Chiesa Universale ma tutte le eparchie e i loro raggruppamenti.
Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali definisce l’essenza e la natura di tale Primato, della quale gode Il Vescovo di Roma al can. 43, nel modo seguente:
“Il Vescovo della Chiesa di Roma, nel quale permane la funzione concessa dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e da trasmettere ai suoi successori, è il capo del Collegio dei Vescovi, il Vicario di Cristo e il Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza della sua funzione, ha la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale nella Chiesa, che può sempre esercitare liberamente”
Il Romano Pontefice che è il Vescovo di Roma, la sede di Pietro, gode della potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale. Cioè[2]:
- Potestà ordinaria: la potestà del Romano Pontefice è ordinaria, in quanto essa è legata al suo ufficio primario per legge divina. Infatti con la legittima elezione del Papa, da lui accettata e con l’ordinazione episcopale, nel caso non sia stato ancora ordinato vescovo, ottiene la suprema e piena potestà nella Chiesa (can. 44 § 1). Tale potestà è abituale e continua e non è ridotta a certi casi ordinari o straordinari.
- Potestà suprema: cioè che l’autorità del Romano Pontefice è al di sopra di tutte le altre potestà nella Chiesa; non è subordinata a nessun’altra potestà umana e gerarchica. Allo stesso modo il Romano Pontefice non è giudicato da nessuno. “E contro le sue sentenze o decreti non si fa appello o ricorso”[3].
- Potestà piena: Il Papa possiede la totalità della potestà conferita da Cristo alla sua Chiesa. Infatti nulla manca all’autorità del Romano Pontefice di ciò che è necessario al popolo cristiano per la salvezza delle anime. Cioè tale autorità contiene l’intera potestà di regendi, docenti, e santificandi e anche le funzioni in cui si distingue la potestà di governo che sono legislativa, esecutiva e giudiziale[4].
- Potestà immediata: tale potestà si esercita senza condizionamenti e senza nessun intermediario.
- Potestà universale: essa è una potestà su tutta la Chiesa Universale e su tutte le chiese particolari, sull' eparchie, sui raggruppamenti dei fedeli e sulle persone fisiche e giuridiche nella Chiesa.
- Di sempre libero esercizio: vuol dire che tale potestà gode di indipendenza nell’origine e nell’esercizio. Essa non dipende dai vescovi né dal consenso o dall’approvazione dei fedeli. Tutto ciò non vuol dire arbitrarietà perché tale autorità deve rispettare la volontà di Cristo.
Riguardo la cessazione della potestà del Vescovo di Roma “si ha per cessazione dall’ufficio per: 1) morte; 2) pazzia certa e perpetua; 3) notoria apostasia, eresia o scisma; 4) libera rinuncia”[5].
Finora è stata presentata la natura della potestà del Romano Pontefice su tutta la Chiesa Universale, sull'eparchie e sulle chiese particolari e su tutti i raggruppamenti nella Chiesa, cioè, anche sulle chiese sui iuris. “Tale potestà suprema permette al Vescovo di Roma, di svolgere la funzione di essere principio e fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione”[6]. La potestà del Romano Pontefice è, dunque, ministero di servizio per tutta la Chiesa.
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1) G. NEDUNGATT, Ecclesia Universalis, Particularis, Singularis, 44- 53.
2) Cfr. D. SALACHAS, Ecclesial Communion and The Exercise of Primacy in Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 151 e D. SALACHAS, De Ecclesiis sui iuris et de Ritibus, in Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 56.
3) G. GHIRLANDA, Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione, 535.
4) Cfr. G. GHIRLANDA, Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione, 535- 536.
5) Cfr. Idem. 538.
6) Idem. 534.