ROMA, domenica, 19 ottobre 2008 (ZENIT.org).- Pubblichiamo di seguito per la rubrica di Bioetica l'intervento di Lucio Romano, professore del Dipartimento di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della Riproduzione dell'Università "Federico II" di Napoli e vicepresidente del Movimento per la Vita italiano. Romano è autore, insieme a Maria Luisa Di Pietro, Maurizio P. Faggioni e Marina Casini, del libro "RU - 486 Dall'aborto chimico alla contraccezione d'emergenza" (Edizioni ART, Roma).



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Richiamare preliminarmente alla nostra attenzione alcuni dati è necessario. Dal 1978 al 2007 (1) sono state praticate 4.864.783 interruzioni volontarie di gravidanze, con una media annuale che da diversi anni è di circa 130.000 aborti per anno. Il "rapporto di abortività" (2), per il 2007, è stato di 224.8 per 1.000 nati vivi ed il "tasso di abortività" è calcolato, utilizzando le stime della popolazione femminile fornite dall'ISTAT, pari a 9.1 per 1000 donne di età tra 15 e 49 anni. L'analisi delle caratteristiche delle IVG, poi, evidenzia un numero crescente di aborti in donne straniere. Si rileva anche una elevata incidenza della ripetitività di aborti: per i dati riferiti al 2006, il 21.6% delle donne italiane che hanno praticato l'IVG vi hanno già fatto ricorso da 1 a 3 o più volte.

Possiamo ritenerci appagati da questi dati? Possiamo affermare che dopo 30 anni la Legge 194/78 assolve pienamente al suo compito? Possiamo dire che nulla può o deve essere modificato?

Le risposte a questi interrogativi potrebbero essere molteplici e, senza alcuna ideologizzazione, richiedono una pacata e solida argomentazione. Ne sarebbe già sufficiente una ed immediata: grazie all'azione silenziosa e solerte di prossimità umana, i volontari dei Centri di Aiuto alla Vita (C.A.V.) hanno aiutato donne, che avrebbero abortito, a far nascere oltre 100.000 bambini secondo i primi dati riferiti al 2008. Eppure tutto ciò non è ancora sufficiente per dare una risposta compiuta agli interrogativi succitati e prospettare percorsi futuri.

Si afferma che la Legge 194/78 non deve essere modificata. A questa affermazione fa da contraltare quanto già il senatore Giovanni Berlinguer affermava nell'intervento conclusivo prima del voto finale: "Sarebbe assai utile e opportuno un impegno di tutti i gruppi promotori a riesaminare, dopo un congruo periodo di applicazione, le esperienze negativa e positive di questa legge [...]. Dovremmo riesaminare le esperienze pratiche, le acquisizioni scientifiche e giuridiche e assicurare da parte di tutti i gruppi parlamentari l'impegno di introdurre nella legge le necessarie modifiche [...]. Ciò può garantire che vi sia, successivamente all'approvazione della legge, un lavoro comune sia nell'applicazione che nella revisione del testo. Dobbiamo ripartire continuamente dall'idea che il problema, per la sua complessità e delicatezza, richiede da parte di ciascuno di noi un alto senso di responsabilità, ed anche una profonda capacità di rivedere ciascuno, alla luce delle esperienze, idee e concetti che sembrano ora acquisiti e quasi cristallizzati" (3).

Possiamo dire che nel dibattito biopolitico in corso sono rappresentate diverse posizioni in merito, e tra queste principalmente le seguenti: immodificabilità della Legge 194/78, abrogazione totale, modifica con regole totalmente alternative. Eppure è possibile inquadrare una ulteriore possibilità, ovvero "[...] delineare un sistema alto e nuovo tra due coordinate: a) l'essere umano è tale fin dal suo concepimento e dunque il suo diritto a nascere va riconosciuto e difeso; b) la sanzione penale per l'aborto può essere evitata" (4).

Si potrebbe ritenere questo percorso, da parte di alcuni, come antitetico rispetto al riconoscimento del principio di autodeterminazione della donna, risultato di secolari battaglie socio-politico-culturali orientate all'emancipazione femminile. Ma proprio sul principio di autodeterminazione della donna è opportuna una riflessione, anche se breve. Non possiamo ritenere che esista in assoluto una "autodeterminazione di diritto" quando possa essere di danno nei confronti di altra soggetto umano. In altri termini non è ragionevole né giusto conculcare il diritto al vivere, appunto di altro individuo umano, facendo prevalere la propria volontà o autodeterminazione. Mi sembra anche una contraddizione essenziale sulla riconosciuta universalità dei diritti fondamentali, primo dei quali quello di poter vivere. Declinare la costitutiva relazionalità di ogni essere umano in termini di prevalenza del più forte sul più debole è intrinseca contraddizione o negazione della stessa relazionalità che, invece, si sostanzia della coniugazione libertà-responsabilità ovvero "farsi carico", "prendersi cura" dell'altro. Apertura verso l'altro che ridefinisce i limiti dell'autodeterminazione in una coniugazione solidaristica e di comune-unione, nella quale la vita di ogni altro è "bene comune". </p>

Ritorniamo alle considerazioni in merito alle prospettive future della L.194/78, riformulando le iniziali domande sulla base di quella che ci sembra assolutamente preliminare e fondativa per un dibattito che sia ragionevole: "come fare a migliorare la difesa della vita nascente?" Una nuova attenzione, quindi, deve essere rivolta nei confronti del concepito senza lo sguardo dell'indifferentismo sociale che faccia ritenere nulla più modificabile, o del relativismo che traduce tutto nei termini dell'esperienza separata da ogni considerazione etica. Allora quali le proposte, nello specifico, e quali percorsi da seguire? Ritengo pienamente condivisibile, in termini di ragione e di dialettica biopolitica: a) la riformulazione dell'art. 1 con riconoscimento della tutela della vita fin dal concepimento; b) la riforma dei consultori; c) la collaborazione di personale volontario specializzato nella relazione di aiuto e di supporto per la tutela della vita nascente; d) l'abolizione delle motivazioni economico-sociali o il ricorso a stanziamenti ad hoc dedicati che ne possano motivare la rimozione. E su tali aspetti riportiamo le fondate argomentazioni di C. Casini: "La situazione culturale e politica non consente di immaginare un'abrogazione totale della normativa vigente ed una sua sostituzione con regole totalmente alternative. Ma neppure sembra sufficiente proporre soltanto una migliore attuazione della legge senza nulla toccare dal punto di vista legislativo. [...] La connotazione di antigiuridicità dell'aborto non significa che debba esserci una sanzione. Il diritto conosce le cosiddette norme imperfette, costituite da comandi la cui violazione non comporta automaticamente conseguenze giuridiche. [...] la prima cosa da fare è proclamare nella legge, in forma limpida, che la Repubblica riconosce e tutela il diritto alla vita fin dal concepimento. Il primo articolo da cambiare è l'art. 1 della 194, dove - è vero - si legge che la Repubblica «tutela la vita umana fin dal suo inizio», ma è una formulazione volutamente equivoca, perché si tutelano anche le cose [...] e perché non si specifica quale sia l'inizio. Poi è possibile, già ora, operare sulla stessa legge 194 in particolare per rendere serio e vero il «filtro» teoricamente previsto nei primi articoli, che è pieno di buchi. E' possibile operare una riforma circa i consultori familiari, la cui dipendenza dalla sanità è già un errore, perché la tutela del diritto alla vita, come l'intervento in altre questioni familiari, non è un problema sanitario. Riguardo all'aborto la loro funzione dovrebbe essere esclusivamente quella di dimostrare efficacemente che lo Stato, rinunciando a vietare l'aborto, non rinuncia affatto a difendere il diritto alla vita. Perciò essi non dovrebbero mai autorizzare l'aborto, ma essere messi in condizione di intervenire in tutti i casi in cui in una gravidanza nasca la propensione verso l'interruzione. [...] sarebbe logico prevedere una particolare selezione del personale, controlli verificabili sulle azioni effettuate e intelligenti collaborazioni con il volontariato. [...] non è molto responsabilizzante aver incluso tra le motivazioni dell'aborto a cui ella [la donna, ndr] può pensare anche le cause economico-sociali e non aver previsto alcuna verbalizzazione delle motivazioni addotte per chiedere l'IVG" (5).

Così per quanto riguarda l'aborto del secondo trimestre: a) accertamento rigoroso, anche collegiale, della sussistenza di grave malattia materna; b) ridefinizione dei termini inerenti la possibilità di vita fetale autonoma. "[...] già la legge vigente prevede l'accertamento oggettivo della grave malattia della madre e lo vieta, salvo pericolo di vita della donna, dal momento in cui comincia la possibilità di vita autonoma del feto. I grandi progressi della neonatologia hanno notevolmente abbassato la soglia della possibilità di vita autonoma. Bisogna tenerne conto. Ma non c'è bisogno di una modifica legislativa. La certezza di un'applicazione rigorosa di quanto già prescritto può essere data da protocolli dei singoli presidi sanitari e, forse, da circolari del ministero della Salute. Viceversa la normativa attuale consente la superficialità dell'accertamento della malattia materna. Sarebbe bene che esso fosse affidato non ad un singolo medico, ma ad un collegio di specialisti" (6).

Una ultima considerazione. La prevenzione, così come richiamata all'art. 16 della legge 194, si è tradotta nella mera contraccezione, nelle sue varie modalità. Ciò ha significato anche disattendere lo spirito dell'art. 16 che certamente fa riferimento alla «prevenzione postconcezionale», vale a dire dissuadere dall'interrompere la gravidanza con gli opportuni interventi a sostegno.

In altri termini sarebbe molto importante essere a conoscenza, con pubblicazione dei dati di riferimento, di quanti sono stati salvati dall'aborto. Non sarebbe un freddo dato statistico ma rappresenterebbe un importantissimo riferimento sia per l'attività svolta pro vita sia per una miglioramento delle procedure e delle modalità di vera prevenzione postconcezionale.



(1) I dati riferiti all'anno 2007 sono preliminari

(2) Rapporto di abortività: numero delle IVG per 1000 nati vivi

(3) Cit. in Casini C, A trent'anni dalla Legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza. Siena: Cantagalli; 2008: p. 65

(4) Ibid., p.125

(5) Ibid., p.126

(6) Ibid., p.127