La facoltà di assolvere dalle censure

Si tratta di un privilegio pontificio concesso ad alcuni ordini come i gesuiti, i francescani, i domenicani e i serviti

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Nella sua consueta rubrica di liturgia, padre Edward McNamara LC, professore di Liturgia e decano di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, risponde oggi ad una domanda di un nostro lettore in India.

Ho sentito dire che ad alcuni ordini religiosi è stata data la facoltà di assolvere dalle censure. È vero? Quali sono gli ordini o le congregazioni religiose che hanno questo privilegio? — T.M., Shillong, India

Sì, è vero, ma è praticamente impossibile fornire un elenco, visto che si tratta di privilegi che  spesso sono stati concessi dalla Santa Sede con decreti particolari e che non sono stati resi pubblici. Inoltre, l’ambito di applicazione e l’estensione di tali privilegi possono variare da luogo a luogo.

Un privilegio antico è ad esempio quello dei gesuiti e degli ordini mendicanti, ad esempio francescani, domenicani e serviti, di assolvere dalla censura incorsa per l’aborto procurato. Dal momento che si tratta di un privilegio pontificio, i membri di questi ordini religiosi – sempre che abbiano la licenza regolare per ascoltare la confessione – lo hanno in ogni momento e in ogni luogo, anche nei casi in cui il vescovo locale ha riservato a se stesso la facoltà di assolvere dalla censura o ha limitato il numero di volte che i sacerdoti lo possono fare prima di rinnovare il permesso.

A proposito di questo privilegio, mi ricordo una discussione di circa 25 anni fa – era nel mio ultimo anno prima dell’ordinazione – in un forum tenutosi presso la Penitenzieria Apostolica, cioè l’organismo vaticano che si occupa delle questioni di coscienza. Un sacerdote di un ordine mendicante raccontava che un vescovo stava cercando di negare tale privilegio. Il cardinale in carica rispose che trattandosi di un privilegio universalmente conosciuto negli ambienti ecclesiastici, toccava al vescovo di dimostrare la non esistenza di tale privilegio e non all’ordine di dimostrare la sua esistenza.

Altri privilegi vengono a volte concessi ai superiori generali di congregazioni religiose in modo che possano subdelegare il medesimo privilegio ad un certo numero di altri membri della loro congregazione. In questi casi, l’ambito di applicazione e i limiti del privilegio sono descritti chiaramente nel decreto con cui viene concesso. Tali privilegi possono essere permanenti ma di norma sono per un  periodo di tempo determinato, di solito cinque anni, rinnovabile a tempo indeterminato. Anche se non è richiesta l’autorizzazione del vescovo locale per poter esercitare il privilegio, dovrebbe almeno essere informato dell’esistenza e dell’estensione.

Questa categoria di privilegio di norma concede ai sacerdoti che l’hanno ricevuto la facoltà di assolvere i penitenti da tutte le censure (cioè scomuniche, sospensioni e interdetti) che non sono state dichiarate pubblicamente. Dunque non riguarda le censure pubblicamente dichiarate né quelle riservate alla Santa Sede, come la profanazione sacrilega dell’Eucaristia, la violazione del sigillo sacramentale, l’assoluzione di un complice nel peccato contro il sesto comandamento, ordinare o accettare l’ordinazione episcopale senza il mandato pontificio, e la violenza fisica contro la persona del Santo Padre.

Un altro privilegio che viene a volte concesso è quello di dispensare dai voti privati o cambiarli in qualche altro atto di virtù. Si tratta dei voti professi privatamente da un fedele di fare una buona azione, ad esempio di astenersi dall’alcool in modo permanente o per un periodo di tempo. Se per qualche ragione (ad esempio per motivi medici) mantenere questo voto diventa gravoso, il sacerdote può concedere la dispensa o cambiarlo. Non riguarda i voti fatti pubblicamente, ad esempio la professione dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza.

In breve, il religioso sacerdote che riceve questo privilegio ottiene facoltà simili a quelle che i vescovi di solito concedono a determinati sacerdoti diocesani, come i canonici penitenzieri del capitolo cattedrale o i sacerdoti che prestano servizio presso certi santuari dove le confessioni sono frequenti o dove vanno i fedeli in cerca di guida spirituale.

Il superiore generale che subdelega quelle facoltà che la Santa Sede può concedere a lui deve tenere nella debita considerazione le situazioni pastorali simili a quelle che affronta un vescovo diocesano e concedere tali facoltà a quei sacerdoti che con molta probabilità ne hanno più bisogno.

[Tradotto dall’inglese a cura di Paul De Maeyer]

***

I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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