Indulgenze in punto di morte

Risponde padre Edward McNamara, L.C., professore di Teologia e direttore spirituale

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Nella sua consueta rubrica di liturgia, padre McNamara risponde questa settimana ad un quesito presentato da un lettore irlandese.

Ho sempre sentito dire che un sacerdote può impartire una benedizione apostolica a nome del Papa a chi è in punto di morte, concedendo in questo modo l’indulgenza plenaria. Questa informazione è corretta? — T.T., Galway, Irlanda.

Sì, è corretta. Viene spiegato nel rituale per la cura pastorale dei malati e nel Manuale delle Indulgenze. Prima di tutto conviene però ricordare alcuni concetti sulle indulgenze stesse.

Al n° 1471 del Catechismo della Chiesa Cattolica si legge:

“1471. La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza.

“«L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi» [Indulgentiarum Doctrina, Norma 1].

“«L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati» [Idem, Norma 2].

“«Le indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio» [Idem, Norma 3].”

Ai numeri 195 e 201 il rituale per la cura pastorale dei malati spiega il rito da seguire per chi si avvicina alla morte.

Il n° 201 tratta il viatico al di fuori della Messa, che sarebbe la circostanza abituale per questa benedizione. La rubrica dice:

“Il sacramento della Penitenza o l’atto penitenziale si può concludere con l’indulgenza plenaria in articulo mortis. Il sacerdote la concede con questa formula:

“Per i santi misteri della nostra redenzione, Dio onnipotente ti condoni ogni pena della vita presente e futura, ti apra le porte del paradiso e ti conduca alla gioia eterna.”

Oppure:

“In virtù della facoltà datami dalla Sede Apostolica, io ti concedo l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i peccati, nel nome del Padre e del Figlio  X e dello Spirito Santo.”

Se non è disponibile un sacerdote per impartire la benedizione papale, il Manuale delle Indulgenze offre al n° 28 un altro percorso. Vale a dire:

“Il sacerdote che amministra i sacramenti al fedele in pericolo di morte non trascuri di impartirgli anche la benedizione apostolica, cui è annessa l’indulgenza plenaria. Se l’assistenza del sacerdote è impossibile, la santa Madre Chiesa concede ugualmente al fedele l’indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera. Per l’acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l’uso del crocifisso o della croce.

“La condizione ‘purché  abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera’. Supplisce in questo caso le tre solite condizioni richieste per l’acquisto dell’indulgenza plenaria.

“Tale indulgenza plenaria in punto di morte (in articulo mortis) può essere anche lucrata anche dal fedele che nello stesso giorno abbia già acquistato un’altra indulgenza plenaria.”

Questa concessione, nel n° 28, proviene dalla costituzione apostolica Indulgentiarum doctrina, Norma 18, emessa da Papa Paolo VI il 1 gennaio del 1967.

A differenza del sacramento degli infermi, si può impartire la benedizione papale all’avvicinarsi della morte, con l’annessa indulgenza, una sola volta durante la stessa malattia.

Se la persona dovesse riprendersi, può essere impartita nuovamente ad una nuova minaccia di morte imminente.

Queste benedizioni papali e le indulgenze furono concesse per la prima volta ai crociati o ai pellegrini che morirono durante il viaggio per ottenere l’indulgenza dell’Anno Santo. Papa Clemente IV (1265-1268) e Gregorio XI (1370-1378) la estesero alle vittime della peste.

Le concessioni sono diventate sempre più frequenti, ma comunque limitate nel tempo o riservate ai vescovi, in modo che relativamente poche persone hanno potuto godere di questa grazia.

Questo ha portato papa Benedetto XIV (1740-1758) a promulgare la costituzione Pia Mater nel 1747, concedendo la facoltà a tutti i vescovi, assieme alla possibilità di suddelegare la medesima facoltà ai sacerdoti.

***

I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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ZENIT Staff

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