In un articolo esplicativo del contenuto della nuova legge adottata in Vaticano sulle norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, l’Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati, ricorda che le norme “erano già in vigore perché adottate in via d’urgenza con il Decreto N. XI del Presidente del Governatorato dell’8 agosto 2013” e che sono state dunque “definitivamente confermate in legge acquistando carattere di stabilità”.
“Si tratta di un testo molto articolato e complesso” afferma il presule, “quasi un testo unico in materia finanziaria” che “si iscrive nel percorso di adeguamento dell’ordinamento vaticano ai parametri internazionali del Financial Action Task Force – Groupe d’action financière (FATF – GAFI) ed alle raccomandazioni della Divisione Moneyval del Consiglio d’Europa, comunemente indicati come i migliori strumenti normativi al fine di predisporre un’efficace rete di protezione contro le operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Data “l’ampiezza” dei suoi contenuti – prosegue l’Arcivescovo – la Legge N. XVIII “non si limita solo a sostituire in larga parte la Legge N. CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010 (poi modificata dalla Legge N. CLXVI, del 24 aprile 2012), quanto introduce anche discipline ulteriori, che nella precedente normativa erano del tutto assenti o solo abbozzate”.
Una prima e “consistente” parte della legge – spiega mons. Mamberti – “è dedicata alle Misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che si sviluppa nel dettaglio dei soggetti obbligati, nelle attività di valutazione dei rischi, nelle prescrizioni concernenti l’adeguata verifica delle controparti e nella disciplina del trasferimento internazionale di fondi”.
Particolare attenzione viene poi dedicata “alla segnalazione delle attività sospette, che i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare nei confronti dell’Autorità di Informazione Finanziaria, che a sua volta le analizza ed approfondisce, anche con penetranti poteri istruttori”. “Qualora poi vi sia un fondato motivo di sospettare un’attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” sottolinea il funzionario vaticano, “l’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette un circostanziato rapporto al Promotore di giustizia ed ha anche la possibilità di sospendere l’esecuzione delle transazioni ed operazioni sospette, fino a cinque giorni lavorativi”.
“Il sistema di prescrizioni in materia di misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo è poi completato dall’attribuzione, sempre all’Autorità di Informazione Finanziaria, di un generale potere di vigilanza circa l’attuazione delle misure stabilite dalla legge a carico dei soggetti obbligati, nonché da un articolato sistema di sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla stessa Autorità, ovvero nei casi più gravi dal Presidente del Governatorato, previa raccomandazione da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria”.
“Un ambito rilevante della disciplina introdotta con la Legge N. XVIII è quello contenuto nel titolo relativo alla Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria, ovvero che svolgono abitualmente in nome e per conto di terzi un’attività finanziaria in forma economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’introduzione di questa peculiare funzione risponde ad una specifica raccomandazione della Divisione Moneyval del Consiglio d’Europa e la Legge N. XVIII ne detta la disciplina stabilendo in proposito un diffuso potere di regolamentazione della materia da parte dell’Autorità di Informazione Finanziaria”.
Riferendosi alle Misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l’Arcivescovo spiega che: “Nei confronti dei soggetti iscritti nella lista vigono automaticamente i divieti di fornitura di beni, risorse economiche e servizi finanziari, e l’Autorità di Informazione Finanziaria dispone immediatamente il blocco preventivo dei loro beni e risorse, informandone i soggetti che svolgono attività finanziarie. Misure cautelari possono inoltre essere adottate anche nei confronti dei soggetti che non sono ancora iscritti nella lista, sempre che però sussistano fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e purché entro il termine di 15 giorni il soggetto sia iscritto nella lista”.
Infine, mons. Mamberti si sofferma sulle disposizioni della Legge N. XVIII che riguardano ancora la disciplina del Trasporto transfrontaliero di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, e sulle norme in materia di Informazione e cooperazione. A riguardo, l’Arcivescovo ribadische che un “ruolo centrale è attribuito all’Autorità di Informazione Finanziaria che collabora e scambia informazioni sia con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, sia con le autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa”.