Le norme sulla elezione del Romano Pontefice, contenute nella Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II “Universi Dominici gregis” (UDG) del 22 febbraio del 1996, stabiliscono che “tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l’elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all’annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo”, ovvero la Città del Vaticano.
Si aggiunge, tuttavia: “A meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali”(Cfr. n. 38).
“Se però dei Cardinali elettori arrivassero re integra, cioè prima che si sia provveduto ad eleggere il Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori della elezione, al punto in cui questi si trovano”, prosegue il numero 39, facendo riferimento a quei porporati che, giunti in ritardo al Conclave, conservano ugualmente il diritto di prendere parte alle votazioni.
Un Cardinale con diritto di voto potrà automaticamente essere escluso dal Conclave, qualora “rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell’elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori”.
I rimanenti porporati “procederanno liberamente alle operazioni dell’elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente” (cfr. n. 40).
“Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla Città del Vaticano per sopraggiunta infermità, si può procedere all’elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella suddetta sede dell’elezione, dopo la guarigione od anche prima, deve esservi riammesso”, puntualizza la norma.
Nell’UDG viene contemplata anche la possibilità della partecipazione al Conclave di un Cardinale elettore malato, dove al numero 42 è scritto che per ragioni di salute, accertate dall’apposita Congregazione Cardinalizia, un Cardinale con diritto di voto è autorizzato ad essere seguito, “anche nel periodo dell’elezione”, da un infermiere, il quale verrà alloggiato nella Casa di Santa Marta.
Questa residenza – dove vengono accolti i porporati – situata pressa le diverse Cappelle – per le celebrazioni liturgiche – e la Cappella Sistina – dove avverranno le votazioni – fa da scenario ai lavori del Conclave. Le aree ivi comprese rimarranno inaccessibili alle persone non autorizzate in modo da garantire ai Cardinali l’isolamento necessario per evitare influenze esterne e assicurare il carattere segreto della votazione.
Qualora uno o più Cardinali, alloggiati presso la Casa di Santa Marta, non fossero nelle condizioni di recarsi a votare nella Cappella Sistina, tre Infirmarii – Cardinali scelti tramite sorteggio – si faranno carico di raccogliere i loro voti, nel rispetto del protocollo previsto dalla Costituzione apostolica voluta da Giovanni Paolo II (Cf. n. 67).
Ciascun porporato malato esprime il suo voto segretamente, scrivendolo su una scheda che verrà introdotta in un recipiente con una apertura in alto, e pronunciando lo stesso giuramento pronunciato dal resto degli elettori presenti nella Cappella Sistina: “Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto”.
“Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un altro Cardinale elettore, scelto dall’infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi Infirmarii circa il mantenimento del segreto” esegue questa operazione (UDG 67).
“Se qualcuno dei Cardinali elettori presenti in Cappella non può recarsi all’altare perché infermo, l’ultimo degli Scrutatori” – compito anche quest’ultimo assegnato per sorteggio a dei Cardinali elettori – “gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso Scrutatore, il quale la porta ben visibile all’altare e, senza pronunciare il giuramento, la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente” (UDG 66).