Il patrimonio culturale della Chiesa (complessi monumentali, beni mobili, archivi, biblioteche e aree paesaggistiche) rappresenta da sempre nella realtà della nostra penisola, una rilevanza qualitativa e quantitativa di assoluto rilievo.
Da questa ovvia considerazione nascono, a seguito degli strumenti Concordatari Lateranensi del 1929 come rivisti nel 1984, tra lo Stato e la Santa Sede e, in applicazione di essi con la Conferenza Episcopale Italiana, una serie di importanti documenti operativi che confermano la reciproca volontà di sempre meglio salvaguardare un patrimonio che non ha eguali nel mondo.
In esecuzione dell’intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1996, n. 571, concretamente prende avvio quella collaborazione che, con l’articolo 12, n. 1 commi 1 e 2 dell’accordo tra l’Italia e la Santa Sede, veniva avviato il 18 febbraio 1984, con la revisione del Concordato del 1929.
Operativamente vengono individuati due livelli di competenze, a livello centrale il Ministro, i Direttori Generali designati ratione materiae, a livello locale, i Soprintendenti e i Vescovi diocesani, una delle fasi più significative è data dalla reciproca informativa, in apposite riunioni, dei piani di spesa e delle proposte di interventi e, questione da sempre rilevante, delle valutazioni delle esigenze di carattere religioso.
Questa Intesa verrà concordemente abrogata e sostituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio, n. 78, resasi necessaria anche a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione del 1948, va detto che l’impianto della precedente intesa è stato sostanzialmente mantenuto, precisando meglio alcuni aspetti, quali l’inventariazione e catalogazione dei beni, sia mobili che immobili, la sicurezza e conservazione, il prestito per mostre, l’adeguamento liturgico.
Seguiranno poi specifiche Convenzioni, la prima delle quali riguarda le modalità di collaborazione per l’inventario e il catalogo dei beni mobili appartenenti a Enti e Istituzioni ecclesiastiche, individuando, concretamente, le modalità di collaborazione per la redazione di un inventario ecclesiastico e catalografico, attraverso indicazioni di natura programmatoria, di standard metodologici, di diritti d’autore, le modalità di integrazione dei sistemi, è proprio in questa direzione che si avvierà un vero momento di collaborazione tra realtà territoriali statali e religiose, Le Soprintendenze e le Diocesi.
Altro strumento è dato, con la firma il 29 luglio 2008, della Convenzione con la quale si rende pienamente operativo, nel Sistema Bibliotecario Nazionale, il Polo delle Biblioteche ecclesiastiche a seguito dell’Accordo in materia di descrizione bibliografica e trattamento delle raccolte appartenenti ad Enti Ecclesiastici, sottoscritto il 5 dicembre 2006.
Sono questi i primi significativi avvii di una necessaria e condivisa collaborazione tra lo Stato e la Chiesa, volti ad assicurare la migliore tutela di un irripetibile patrimonio. Starà alla sensibilità di tutti proseguire su questa strada che non potrà non portare a sempre più concrete azioni di tutela, non ultima la piena collaborazione con il Comando Tutela Patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri, operativamente alle dirette dipendenze del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
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Pietro Graziani
Già direttore generale del Mibact, docente di Legislazione di Tutela dei Beni Culturali Università “La Sapienza” e responsabile dell’ambito Beni Culturali del Master in Architettura, Arte Sacra e Liturgia