Sino a venerdì 27 febbraio sarà possibile fornire un contributo tramite la Piattaforma Civi.ci alla Dichiarazione dei diritti in Internet, accessibile dal sito della Camera dei Deputati (www.camera.it).

Aperta da fine ottobre (1), al momento in quasi quattro mesi sono stati recepiti i pareri di circa un centinaio di soggetti privati e associati tra i quali si ricordano quelli dell’Istituto Bruno Leoni (in maniera organica a più articoli), della Federalberghi e di Giovanna Mascheroni dell’Università Cattolica di Milano (sull’Anonimato), dell’onorevole Carlo Giovanardi (sulla Tutela dell’onore e della reputazione), del giornalista Michele Mezza (sui Diritti o i poteri in internet).

Oltre alla consultazione pubblica sono state effettuate due audizioni parlamentari con degli esperti del settore (la prima il 28 novembre 2014 e la seconda il 12 gennaio 2015) i cui resoconti sono disponibili da pochi giorni sempre sul sito online della Camera dei Deputati (2).  

Tra gli articoli della bozza della Dichiarazione che hanno ricevuto più commenti ci sono il nove e il dieci, cioè quelli sull’anonimato e sul diritto all’oblio, i quali in qualche modo fanno riferimento entrambi alla possibilità / opportunità di non esserci sul web.

Approfondiamo in queste righe l’articolo sull’anonimato, partendo da come viene presentato nella bozza e proseguendo con alcuni commenti emersi sia nel corso delle audizioni che pubblicati sulla Piattaforma Civi.ci.

L’articolo nove dichiara: “Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica. Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone”.  

Nel corso dell’audizione di novembre due soggetti hanno esplicitato le questioni dell’Anonimato. Il primo è Corrado Giustozzi della Clusit il quale ha affermato: “L’eccessiva tutela della riservatezza in rete non può sconfinare nella irresponsabilità dei soggetti, l’anonimato è un concetto giusto se però è contemperato dalla responsabilità degli utenti. Molto spesso, purtroppo, in rete l’anonimato significa irresponsabilità, non tracciabilità, non poter attribuire a qualcuno la responsabilità di un comportamento fatto in rete. La stessa Europa (…) prevede l’utilizzo di pseudonimi anche formalmente nel documento di identità. Ma pseudonimo non vuol dire anonimato, significa essere anonimo in determinati contesti ma identificabile se altri lo richiedano. Chiediamo, quindi, un approfondimento del concetto laddove per anonimato si intenda anonimato protetto, un anonimato che possa proteggere le azioni dei cittadini in rete consentendo la massima privacy, ma che non sfugga alle necessarie, e ovviamente socialmente corrette, esigenze di identificazione di un cittadino, qualora ve ne sia necessità, ai fini di giustizia per esempio”.

A questo si è integrata la posizione di Wind con Massimo La Rovere nel documento allegato all’audizione: “(…) fatto salvo il principio costituzionale della libertà di pensiero che è inviolabile, [l’anonimato] sembra essere in potenziale contraddizione con la “security” e pertanto andrebbe bilanciato con la necessità di garantire l’incolumità delle persone (ad esempio per contrastare il fenomeno del cosiddetto “cyber-bullismo”) per la quale esistono enti istituzionali a ciò deputati”.

Nell’audizione del 12 febbraio, invece, si sono concentrati sul tema dell’anonimato il Garante della Privacy e quello dell’Antitrust. 

Soro (Privacy) ha evidenziato in maniera chiara le delicate questioni poste: “(…) qualche riflessione in più stimola invece l’articolo 9, ove l’equilibrio tra anonimato in rete e tutela di chiunque sia leso da comportamenti illeciti tenuti online, è realizzato prevedendo la reversibilità e tracciabilità dell’anonimato (e quindi la possibilità di identificazione dell’agente) in base a provvedimento giudiziale, nei casi previsti dalla legge. Questo bilanciamento - assolutamente soddisfacente in un ordinamento democratico - proprio perché affidato alle tipiche garanzie liberali della riserva di legge e di giurisdizione, rischia tuttavia di rivelarsi inadeguato in contesti appena meno liberali del nostro.

In un ordinamento in cui il potere legislativo non sia espressione della volontà popolare e in cui l’ordine giudiziario sia privo di reale autonomia e indipendenza, infatti, non è difficile immaginare come le deroghe all’anonimato possano essere invece utilizzate dal regime per reprimere il dissenso e le minoranze. E quindi saremmo tentati di auspicare in quei contesti forme di anonimato assoluto, come precondizione della libertà di espressione del pensiero e di partecipazione politica. E tuttavia, siamo realisticamente consapevoli che nella realtà globale gli steccati nazionali dei diversi regimi giuridici sono destinati a cedere e, quindi, il doppio regime del tutto utopico (anonimato assoluto per gli Stati illiberali e anonimato protetto e tracciabile nelle democrazie) non avrebbe concrete possibilità di affermazione.

Ma ho voluto richiamare questa affermazione perché come spesso accade, sul governo della rete si riflettono tensioni che rimandano a temi più ampi: la disciplina dell’anonimato esprime, forse più e meglio di ogni altra questione, il rapporto tra autorità e libertà; tra diritti civili individuali ed esigenze collettive; tra ragion di Stato e Stato di diritto. Le soluzioni non sono sempre agevoli da ricercare, ma certamente la riflessione su questi temi costituisce una ineludibile premessa per governare la complessità del nostro tempo”.

Angelo Marcello Cardani, dell’Agcom, dal canto suo ha evidenziato: “Il fatto che non di rado chi utilizza linguaggi inappropriati su Internet rimanga anonimo introduce al tema delicatissimo della eventuale responsabilità del gestore del sito. Secondo il canone sostanzialmente estraneo alla rete, ma ben presente alla vecchia disciplina editoriale e radiotelevisiva, della cosiddetta responsabilità editoriale: tema di enorme delicatezza con implicazioni che afferiscono alla sfera di princìpi costituzionali e sui quali, non a caso, anche la giurisprudenza è apparsa ancora piuttosto incerta.

Né io né l’autorità abbiamo ricette al riguardo e, pertanto, segnaliamo solo il problema ma suggeriamo, comunque, la necessità di distinguere tra il diritto all'anonimato della singola persona dall’anonimato del soggetto che organizza la pagina web, persona fisica o giuridica che sia, che dovrebbe assumere una specifica responsabilità in ordine alla pubblicazione e della diffusione di notizie e informazioni, tanto più se finalizzate ad attrarre visitatori. In questo caso una pagina web o un sito non sono diversi dai tradizionali mezzi di comunicazione di massa - giornali, televisioni e radio (…)”.

Questa ultima considerazione di Cardani viene commentata da Stefano Trumpy della Internet Society Italia: “I creatori di materiale web non dovrebbero probabilmente avere diritto all’anonimato. Detto così è semplice, ma l’equiparazione dei creatori di siti web e gli editori è un terreno scivolosissimo, si rischia di iniziare a fare delle distinzioni. Ad esempio, da una parte ci sono i siti web che hanno idealmente una funzione di informare gli utenti su quella che è la realtà di un determinato prodotto o di una certa organizzazione, altra cosa sono invece i contenuti dei blog o dei social media. Si rischia di dover andare a definire bene dove inizia e dove fin isce un ruolo assimilabile a quello di un editore, è sfuggevole. Ho fatto questo esempio per dire quanto sia difficile andare nei dettagli”.

Infine, a questo insieme di pareri espressi nelle audizioni, è presente tra gli altri sulla Piattaforma Civi.ci quello della Federalberghi che si concentra sui tema dei commenti online, mettendo in risalto questo aspetto: “Una persona che desidera informarsi, quando consulta un sito che afferma di pubblicare le opinioni di altre persone, ha diritto di conoscere le vere opinioni di vere persone che raccontano una vera esperienza.

Allo stesso modo, il soggetto al quale si riferisce un determinato commento pubblicato in rete ha diritto ad essere tutelato contro ogni forma di diffamazione, di concorrenza sleale e di pressione indebita. Federalberghi ha ricevuto moltissime segnalazioni da cittadini, imprese ed associazioni che lamentano una insufficiente tutela di tali diritti. Viene inoltre evidenziato che le caratteristiche della rete rendono del tutto inadeguate (e comunque tardive) le tradizionali misure di tutela legale (ad esempio, il ricorso in giudizio).

Le segnalazioni ricevute convergono nel ritenere che il dilagare degli abusi risulti favorito dallo schermo dell'anonimato, che garantisce la sostanziale impunità di coloro che utilizzano la rete per ledere i diritti altrui. La proposta è dunque quella di consentire unicamente la pubblicazione di recensioni firmate (non anonime), inviate da persone che dimostrino di aver effettivamente vissuto l'esperienza che raccontano (…)”.

Così, a grandi linee e sino ad oggi  il tema dell’anonimato che, come affermato dal Garante della Privacy, è quello che meglio di tutti esprime il rapporto tra Autorità e Libertà.

*

NOTE

1. Per approfondimenti si possono consultare le edizioni di Zenit del 25 ottobre 2014 con un articolo intitolato La Dichiarazione dei diritti in Internet e quella del 21 dicembre 2014 su La nostra salute, internet e le nuove tecnologie

2. Nell’audizione di novembre sono stati ascoltati i pareri di: Innocenzo Genna (dell’Associazione europea degli Internet Service Provider - Euroispa), Antongiulio Lombardi (3 Italia), Renato Brunetti e Paolo Nuti (Associazione Italiana Internet Provider - AIIP), Gianbattista Frontera (Assoprovider), Gabriele Faggioli e Corrado Giustozzi (Clusit - Associazione italiana per la sicurezza informatica), Domenico Tudini (Infratel, società in house del Ministero dello Sviluppo economico che si occupa di attuare il piano della banda larga),  Alberto Trondoli (Metroweb), Giovanni Battista Amendola (Telecom Italia), Carlo Mannoni (Tiscali), Maria Luisa Cesaro (Vodafone), Massimo La Rovere (Wind). Nell’audizione di gennaio hanno dato il loro contributo il Garante della Privacy Antonello Soro, il presidente dell’Authority sulle Comunicazioni (AgCom) Angelo Marcello Cardani e Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust (AGCM).