Il riconoscimento delle confessioni religiose in Perù e in Spagna

di María J. Roca*

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MADRID, mercoledì, 6 luglio 2011 (ZENIT.org).- Nel 2010, il Perù ha approvato una legge sulla libertà religiosa, che riconosce all’articolo 15 che lo Stato “può sottoscrivere convenzioni di collaborazione su temi di interesse comune, di carattere giuridico, con quelle entità religiose che, essendo iscritte nel registro (…), abbiano acquisito un evidente radicamento [notorio arraigo] a livello nazionale e offrano garanzie di stabilità e permanenza quanto al numero dei membri e alle attività”.

Questo concetto di “notorio arraigo” [evidente radicamento] appare, con termini molto simili, nell’articolo 7 della legge organica sulla libertà religiosa (del 1980) vigente in Spagna. Caratteristica comune, in entrambi gli Stati, è che, alle confessioni religiose viene richiesta la dichiarazione di “notorio arraigo” come requisito per la firma di accordi o convenzioni con lo Stato.

In Spagna, l’Islam (tecnicamente la Comisión Islámica de España – CIE), l’Ebraismo (la Federación de Comunidades Judías de España) e il Protestantismo (la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España – FEREDE) hanno ottenuto questo riconoscimento nel 1989. Nel 1992, queste entità hanno poi firmato accordi con lo Stato spagnolo. Nell’esperienza spagnola, questo concetto è stato interpretato in un senso sempre più ampio, tanto che confessioni come quella buddista, che hanno in Spagna un 4 per cento di credenti, sono state considerate – in virtù della loro tradizione e del loro numero di credenti nel mondo – come aventi un notorio arraigo. Questa interpretazione del concetto si discosta dal tenore letterale della norma giuridica (la legge dice “notorio arraigo in Spagna”). Né questa confessione, né le altre confessioni a cui è stato riconosciuto il notorio arraigo dopo il 1992 (la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni nel 2003; i Testimoni di Geova nel 2006; la Federazione di entità buddiste di Spagna nel 2007 e la Chiesa ortodossa nel 2010) hanno poi concluso accordi di collaborazione con lo Stato.

La situazione che si è venuta a creare con un certo numero di confessioni è che esse sono state riconosciute con notorio arraigo pur non avendo alcuna intenzione di sottoscrivere accordi di collaborazione. Ci si domanda quindi quale sia l’utilità di tale dichiarazione. Se una volta ottenuta, non è considerata titolo giuridico per esigere, come diritto, la firma di un accordo, quali sono i suoi effetti giuridici? Se la firma di accordi è una potestà discrezionale non regolamentata, che benefici può dare alla confessione l’ottenimento del notorio arraigo?

In questo senso, le confessioni aspirano all’introduzione, nella stessa legge, non solo di una definizione giuridica di notorio arraigo, ma anche di uno “statuto” giuridico delle confessioni con notorio arraigo. In questo modo potranno ottenere per via legislativa ciò che non hanno ottenuto finora mediante accordo. I buddisti e i mormoni ritengono che la dichiarazione di notorio arraigo dovrebbe comportare il riconoscimento dello status di ente di diritto pubblico.

Il concetto di notorio arraigo ha un solo precedente nella storia del diritto spagnolo: nel progetto di Costituzione della Seconda Repubblica. Nel progetto di Costituzione, elaborato dalla “Commissione giuridica consultiva”, l’articolo 8 del Titolo I affermava: “Non esiste religione di Stato. La Chiesa cattolica sarà considerata come ente di diritto pubblico. Lo stesso status potrà essere concesso alle altre confessioni religiose, su richiesta e a condizione che dimostrino garanzie di sussistenza quanto alla loro costituzione e al numero dei loro membri”.

Alla fine, come è noto, il testo della Costituzione del 1931 non è stato approvato così. Sia quel riferimento, sia il riconoscimento delle confessioni come enti di diritto pubblico hanno la loro origine nel diritto tedesco e non hanno trovato posto nel testo costituzionale che è stato approvato e che è entrato in vigore. Per questo, sembra opportuno fare riferimento, ancorché in modo breve, al concetto di notorio arraigo presente nella Repubblica federale tedesca e alle conseguenze che questo comporta per il diritto tedesco.

Anzitutto, occorre avvertire che non esiste un concetto giuridico indeterminato che corrisponda in quanto tale al “notorio arraigo” spagnolo. Ciò che sì esiste nel diritto tedesco è il requisito, per una confessione religiosa, di dimostrare di possedere le garanzie di sussistenza, prima di poter ottenere il riconoscimento come ente di diritto pubblico. Queste “garanzie di sussistenza” potrebbero essere equiparate al concetto di “notorio arraigo” del diritto spagnolo.

Nel diritto tedesco, come è noto, non tutte le confessioni religiose sono trattate allo stesso modo dal punto di vista giuridico. Una confessione religiosa può avere un riconoscimento giuridico di associazione civile, ai sensi dei corrispondenti articoli del codice civile. Altre confessioni sono, invece, riconosciute come enti di diritto pubblico. È a queste che si richiedono alcune garanzie speciali, che potrebbero essere equiparate al notorio arraigo del diritto spagnolo e, in futuro, anche del diritto peruviano.

Dalle norme costituzionali (articolo 140 della Legge fondamentale; articolo 137, comma 5 della Costituzione di Weimar), la dottrina estrae le seguenti condizioni o criteri:

1. Essere idoneo al riconoscimento (Anerkennungswürdigkeit). Certamente lo statuto di ente di diritto pubblico è concedibile a tutte le confessioni, ma è vincolato al requisito che la confessioni contribuisca o formi parte in modo effettivo agli elementi sociali che sottendono le basi giuridico-culturali della Costituzione.

2. Essere comunità religiosa. Questo criterio si incentra soprattutto sulla capacità organizzativa della confessione. Gradualmente, l’interpretazione di questo requisito è stato reso più flessibile, nel senso che il requisito di avere un’organizzazione analoga a quella degli attuali enti di diritto pubblico costituirebbe quasi una forzatura illegittima di quel particolare tipo di organizzazione. In ogni caso, continua a essere richiesto almeno un minimo di quel tipo di organizzazione, come si vedrà al punto 5.

3. Costituzionalità. La costituzione tedesca richiede che l’ente di diritto pubblico abbia un’organizzazione interna, che la religione sia plasmata in norme interne il cui rispetto è demandato alla stessa confessione, la quale si deve occupare anche del rispetto delle norme generali.

4. Sicurezza giuridica. Poiché l’attribuzione dello status di ente di diritto pubblico conferisce alla confessione il potere di esercitare alcune prerogative pubbliche, a valere sui propri membri (per esempio la tassa religiosa), il diritto tedesco richiede agli enti di diritto pubblico di offrire ai propri membri garanzie per la necessaria sicurezza giuridica, di cui lo Stato continua ad essere responsabile. L’ente deve garantire ai suoi membri la libertà religiosa e in particolare la possibilità di abbandonare liberamente l’appartenenza all’ente. Questo è un problema importante per il riconoscimento, nella Repubblica federale tedesca, dello status di ente di diritto pubblico all’Islam.

5. Omogeneità strutturale. La confessione candidata deve avere una certa omogeneità rispetto alle Chiese che hanno lo status di ente di diritto pubblico, così come strutturate in Germania. Lo Stato ritiene questo requisito irrinunciabile per poter compiere responsabilmente il suo dovere di vigilanza sulla sicurezza e la pace a livello giuridico.

A mio modo di vedere, i contenuti essenziali del concetto di confessione e i requisiti per ottenere il riconoscimento di ente di diritto pubblico in parte coincidono, il che è logico poiché l’ente di diritto pubblico non cessa di essere confessione. Ebbene, i requisiti per accedere allo status di ente di diritto pubblico sono molto più stringenti di quelli che in Spagna sono previsti per ottenere i
l riconoscimento del notorio arraigo. Inoltre è chiaro che lo status di ente di diritto pubblico comporta un ampio ventaglio di diritti, di cui è priva invece la dichiarazione di notorio arraigo.

Nel diritto spagnolo, il riconoscimento del notorio arraigo oggi non cessa di essere un atto amministrativo, dal quale non derivano conseguenze giuridiche importanti al di là della possibilità di ottenere finanziamenti attraverso la Fundación Pluralismo y Convivencia. Infatti, il “diritto” delle confessioni, di firmare accordi con lo Stato, non è propriamente considerabile come un “titolo giuridico”.

A mio avviso, potrebbe essere opportuno precisare meglio il concetto di notorio arraigo, ma è opportuno che ciò avvenga nella nuova legge organica sullo statuto giuridico delle confessioni aventi notorio arraigo? Personalmente, ritengo che sarebbe preferibile procedere alla firma di accordi con le confessioni alle quali è stato riconosciuto il notorio arraigo, in modo da venire incontro alle loro necessità mediante accordo, con una conseguente maggiore capacità di aggiustamento alle peculiarità di ciascuna confessione. Dubito della convenienza di trasporre in Spagna il modello tedesco, che sì disciplina i diritti degli enti di diritto pubblico, ma che al contempo attribuisce loro dei doveri. Considerato che è stato concesso il notorio arraigo, con una interpretazione molto ampia della legge, anche a confessioni con un esiguo numero di credenti in Spagna, elevare a regola generale una prassi che può essere stata considerata un po’ come una forzatura, sembra poco opportuno. Anche perché appare discutibile che alcune confessioni siano in grado di assumersi i diritti e i doveri propri degli enti di diritto pubblico in Germania.


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* María J. Roca è docente di diritto ecclesiastico presso l’Università Complutense di Madrid.

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ZENIT Staff

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