Come reagisce la Chiesa quando un chierico è accusato di abusi

Il caso viene affidato subito al Vescovo o al Superiore religioso

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ROMA, lunedì, 16 maggio 2011 (ZENIT.org).- Quando un chierico è accusato di aver commesso un abuso sessuale su un minore, il suo Vescovo o il Superiore maggiore della sua congregazione religiosa (se è religioso) devono ascoltare la denuncia ed assicurarsi che l’accusa sia verosimile.

Se è così, hanno l’obbligo di affidare il caso alla Santa Sede e di avvisare le autorità civili, secondo quanto stabilito dalla Lettera circolare che la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) ha inviato alle Conferenze episcopali in prepazione delle linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici.

“La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori” degli Ordini e delle Congregazioni religiose, si legge nel documento.

“Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare”, secondo quanto indicato dal Codice di Diritto Canonico.

“Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF”, l’organismo della Santa Sede al quale Giovanni Paolo II ha affidato questo compito nel 2003, nel constatare l’impotenza con cui alcune diocesi avevano reagito di fronte ai casi di abusi commessi da sacerdoti.

Una volta studiato il caso, questa Congregazione vaticana “indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime”.

Il documento pubblicato questo lunedì dalla Santa Sede ricorda che “normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale”.

Secondo il diritto canonico, il Vescovo o il Superiore religioso “non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua”.

Le misure canoniche previste per un sacerdote che è dichiarato colpevole di abuso sessuale su un minore sono generalmente di due tipi.

In primo luogo, si tratta di “misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori”.

In secondo lugo, la Chiesa impone “le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale”.

“L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione”, si legge nella Lettera circolare.

“A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare”.

In attesa del processo canonico, ricorda il documento, “compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste […] debbano essere imposte […] una volta iniziata l’indagine preliminare”.

La Santa Sede chiarisce che queste misure sono obbligatore per le diocesi di tutto il mondo.

“Va infine ricordato – si legge ancora nel documento – che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima”.

Nel caso in cui una Conferenza episcopale decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere il riconoscimento ai Dicasteri competenti della Curia Romana.

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ZENIT Staff

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