Come superare la frattura tra legge naturale e diritto positivo

Intervista al professor Alberto Gambino, Ordinario di Diritto privato all’Università Europea di Roma

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ROMA, mercoledì, 2 novembre 2005 (ZENIT.org).- Il professor Alberto Gambino, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Europea di Roma, sostiene che il nucleo di valori condivisi su cui è possibile fondare una pacifica convivenza sociale fra uomini di culture diverse va rintracciato nell’orizzonte dei diritti e doveri fondamentali della persona umana, che accomunano le diverse religioni monoteiste.

In questa intervista a ZENIT, il professor Alberto Gambino, che è anche docente di Filosofia del Diritto all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, afferma, in particolare, che in un contesto come quello europeo “i valori morali della tradizione cristiana ben possono essere utilizzati quali canoni interpretativi per una legge che sia davvero conforme alle aspirazioni dei consociati”.

Sulla base dei suoi studi, lei crede possibile un recupero del concetto di “legge naturale” per fondare un diritto comune tra cittadini di Paesi diversi, con differenze di cultura e di religione?

Prof. Alberto Gambino: Oggi emerge sempre più chiaramente l’esigenza di rintracciare norme comuni a carattere universale e perciò idonee a disciplinare i molteplici rapporti umani che non si legano esclusivamente ad un diritto dai confini territoriali definiti. Il fare dunque appello ad un “vocabolario comune” fondato su valori condivisi fornisce la possibilità di avanzare istanze che possano andare oltre il diritto dei singoli Stati, di immaginare scenari più ampi nel contesto della globalizzazione estremamente necessari, dal momento che un vero e proprio diritto sovranazionale ancora non esiste.

Quale potrebbe essere il nucleo di questi “valori condivisi”?

Prof. Alberto Gambino: Il carattere più importante è senz’altro quello di radicarsi nell’orizzonte dei diritti e doveri fondamentali della persona umana.

E’ un carattere sufficiente per trovare un denominatore comune anche con popoli che fondano i loro valori su confessioni, religioni e culture diverse?

Prof. Alberto Gambino: I diritti e i doveri fondamentali della persona sono compresi nelle grandi religioni monoteiste e rappresentano la migliore garanzia per una convivenza pacifica planetaria, fondata su valori condivisi, proprio secondo una concezione della morale umana come “sentinella del diritto”.

Se, ad esempio, ben guardiamo il cuore dell’Islam possiamo a ragione considerare alcuni valori, come la centralità della persona e la tutela della sua dignità, che ben si conciliano con i valori della tradizione cristiana. Il problema è piuttosto l’interpretazione a carattere fondamentalista che stravolge i principi religiosi fornendo un’interpretazione difforme della dottrina.

Tuttavia in un contesto secolarizzato come l’attuale, dove il laicismo spesso predomina, non le pare quantomeno difficoltoso proporre una lettura del diritto che si apra a valori esterni e non giuspositivistici?

Prof. Alberto Gambino: Senz’altro è difficile, ma allo stesso tempo è necessario. Anzi direi vitale.
Inoltre occorre riaffermare che il diritto, le norme giuridiche, si fondano su valori morali condivisi, che non sono dunque “esterni”. E’ solo il caso di ricordare che l’apice del positivismo, di un diritto cioè scollegato dalla morale, si è realizzato con l’Olocausto. Ogni riflessione filosofico-giuridica, anche quella più aggressivamente laicista, non può prescindere da quel fatto, vergognoso per l’intera umanità.

Lei però sembra spingersi ancora più in là, rispetto all’esigenza di riconoscere una legge naturale condivisibile da tutti, quando afferma che “il diritto interpella anche i valori cristiani”.

Prof. Alberto Gambino: Qui gioca la distinzione tra fondamenti del diritto e interpretazione della legge. Un diritto perché sia davvero globale deve senz’altro fondarsi su valori umani condivisi, pena la sua inefficacia.

Tuttavia l’interpretazione della legge ha grandi spazi in quanto si lega anche alla cultura dell’interprete e della società di riferimento. Il diritto è infatti composto da un’insieme di norme, che hanno forza di legge in quanto promulgate secondo le procedure legislative previste. Una volta venute ad esistenza molte norme rinviano, per una loro corretta interpretazione, a elementi e criteri sociali, che non sono definiti dalla legge stessa. Si pensi al criterio della “buona fede”, al principio della “correttezza”, alla “diligenza del buon padre di famiglia”, al “buon costume”, al richiamo all'”equità”.

Quindi, dal punto di vista ermeneutico, l’interpretazione del diritto può passare anche attraverso i valori cristiani, come facenti parte di un patrimonio comune e riconosciuti in contesti sociali, secondo usi e prassi non codificati. In questo senso proprio i valori morali della tradizione cristiana ben possono essere utilizzati quali canoni interpretativi per una legge che sia davvero conforme alle aspirazioni dei consociati.

Del resto proprio un richiamo alle “radici cristiane” nel “Trattato che stabilisce una Costituzione per l’Europa”, oltre che un onesto riconoscimento storico, avrebbe rappresentato, in quanto strumento di interpretazione delle norme del Trattato, la migliore garanzia di apertura verso gli altri popoli, essendo il Cristianesimo espressione di umanità e di fratellanza.

Qualcuno potrebbe dire che così viene meno il principio di laicità dello Stato.

Prof. Alberto Gambino: Distinguiamo tra laicità e laicismo, laddove un richiamo ai valori cristiani viene rifiutato dal laicista come una degenerazione del principio di laicità. Che un politico laico possa conformare le proprie proposte legislative, le ragioni di un voto, anche alla sua ispirazione cristiana non significa tradire il principio di laicità. Anzi significa rispettarlo in quanto quella scelta politica discende da un’opzione personale. Altro è dire, invece, che le leggi dello Stato debbano conformarsi necessariamente alle direttive dell’autorità ecclesiastica. Questo sì significherebbe tradire il principio di laicità.

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ZENIT Staff

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