Martello del giudice

WIKIMEDIA COMMONS

Utero in affitto: se ne discute a Strasburgo

Il 9 dicembre la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha tenuto un’udienza in appello sul caso Paradiso-Campanelli

Share this Entry

Si riapre alla Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il dibattuto caso Paradiso-Campanelli. Il 9 dicembre scorso infatti, a Strasburgo, la Grande Chambre ha tenuto un’udienza in Appello.

Gregor Puppinck, avvocato, direttore dell’ Eclj (European centre for Law and Justice), membro del Comitato Esecutivo della Federazione One of Us, commenta il caso e la recente udienza.

L’affaire Paradiso riguarda “l’importazione illegale in Italia di un bambino nato a Mosca da una ‘madre sostitutiva’”, ricorda Puppink. Gli acquirenti-ordinanti, che non hanno alcun legame genetico con il bambino, hanno versato la somma di 49mila euro in cambio di un bambino munito di certificato di gravidanza e di nascita che li indicava come genitori.

Su richiesta del Governo Italiano, la Corte accettava di rinviare la decisone “in appello” perché  fosse nuovamente giudicata dalla Grande Chambre, ricorda Puppink. Secondo l’associazione francese Allianz Vita, questo sarebbe il primo caso di maternità surrogata giudicato dalla Grande Chambre, le cui decisioni definiscono la dottrina della Corte Europea e si impongono ai 47 Stati Membri del Consiglio d’Europa. Meno del 10% delle domande di rinvio davanti  alla Grande Chambre sono accolte dal Collegio.

A differenza delle “camere” che sono composte da 7 giudici e i cui giudizi sono ricorribili in appello, la Grande Chambre è composta da un collegio di 17 giudici e le sue decisioni sono definitive. “Il dibattimento davanti alla Grande Chambre si è concentrato sul l’identificazione dell’interesse del minore e sulla legittimità dell’interdizione del principio della maternità surrogata” spiega l’avvocato.

Il governo italiano ha contestato il fatto che i ricorrenti potessero avvalersi della protezione accordata alla “vita familiare”, senza poter giustificare un legame biologico o legale con il bambino. Trattandosi dell’interesse del bambino, i ricorrenti si sono posti sul terreno emotivo del “desiderio di un bambino” della coppia e del loro affetto per il bambino, spiega Puppink, mentre il Governo ha indicato al contrario che la decisione di privarli del bambino era stata presa da esperti che hanno concluso che la coppia non aveva le qualità richieste per accoglierlo. Le corti italiane hanno fondato la loro decisione anche sul carattere illecito del contratto e della procedura attuata per fare entrare il bambino in Italia.

I ricorrenti hanno sostenuto che non si trattava, nel caso dì specie, di dare un giudizio di principio sulla maternità surrogata; ciò non di meno hanno criticato il governo italiano di vietare in modo assoluto questa pratica e d’avere basato la sua decisione su questo principio.

“Chiarito questo, le due parti si sono trovate d’accordo sul fatto che la soluzione di questo caso dipenderà dalla facoltà degli individui di aggirare impunemente la legislazione nazionale per importare illegalmente dei bambini concepiti in violazione dell’ordine pubblico nazionale”, afferma Puppînk.

Per l’avvocato dei ricorrenti, questo impedimento sarebbe un male, mentre per il governo italiano ritiene necessario per la lotta contro il traffico dei bambini potersi opporre a tale pratica. All’origine di questo caso si trova la compra-vendita di un bambino avvenuta nel marzo 2011 a Mosca da parte di una coppia troppo anziana  per poter concepire, attraverso una società specializzata in produzione e vendita di bambini.

Dall’atto di nascita il bambino risultava essere figlio della coppia italiana, ormai sterile, a causa delle leggi di madre natura, per avere oltrepassato il limiti d’età. Una volta tornata in Italia, la coppia si è vista rifiutare la trascrizione del certificato di nascita russo. È stata aperta un’inchiesta e il test del Dna ha provato che il bambino non aveva nessun legame genetico con la coppia.

La società venditrice del “prodotto” ( il bambino s’intende) ha spiegato di avere acquistato dei gameti umani e di avere poi affittato una madre gestante (utero in affitto), cosa che in Russia non è illegale. In Italia si! “Tale pratica consiste nel produrre a richiesta un orfano per venderlo” spiega Puppink senza mezzi termini.

Però i giudici italiani constatavano la violazione delle norme sull’adozione internazionale e dell’ordine pubblico italiano e decidevano, nell’interesse del minore, di ritirare la patria potestà agli acquirenti e di rendere il bambino adottabile. Il bambino aveva vissuto con i suoi acquirenti meno di sei mesi. È stato quindi affidato ad una famiglia in vista dell’adozione.

Gli acquirenti del bambino hanno fatto causa all’Italia  per avergli portato via l’oggetto della compra- vendita, cioè il bambino e la Corte europea in prima istanza ha dato ragione a questa coppia. In una prima sentenza, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia, perché l’avere tolto il bambino alla coppia era un attentato sproporzionato alla vita privata e familiare dei ricorrenti.

La corte di Strasburgo aveva deciso, per 5 voti contro due, che l’Italia poteva rifiutarsi di riconoscere la filiazione stabilita in Russia, ma che l’avere portato via il bambino alla coppia era un attentato alla loro vita privata e familiare. “Le autorità italiane avrebbero dovuto lasciare loro il bambino, in nome del suo interesse superiore”, commenta Puppink.

Per concludere la Corte riteneva  che la relazione creata dagli acquirenti nei confronti del bambino costituisse “vita familiare” protetta dai diritti dell’uomo, perché si erano comportati come “genitori” per 6 mesi. La Corte successivamente giudicava che la violazione dell’ordine pubblico della Gpa e la vendita di un bambino non fossero motivi sufficienti per avergli portato via il bambino, proprio per il suo interesse a restare con gli acquirenti. Ciò nonostante, la Corte decideva che l’Italia non dovesse restituire loro il bambino, avendo quest’ultimo allacciato dei legami con la famiglia affidataria.

Due giudici (Guido Raimondi e Robert Spano) avevano espresso pareri dissidenti rispetto alla decisione: “Questa decisione infatti annichiliva, annientava la libertà degli Stati nel non riconoscere effetti giuridici alla maternità surrogata, e pure la legittimità della scelta dello stato in questo senso”, afferma Puppink.

“Ancora di più, questa decisione era un’incitazione al traffico internazionale di bambini; essa toglieva agli Stati là possibili di opporvisi” continua Puppink. Una decisione scioccante, secondo l’Eclj, perché sdoganava la produzione su richiesta e la vendita di un bambino.

“Mai la Corte si era interrogata sulla moralità della Gpa, sull’origine del bambino, sullo sfruttamento dei venditori dei gameti e della madre in affitto all’origine della sua esistenza”, denuncia Puppink. La sentenza della Grande Chambre verrà rilasciata in seguito, ma secondo Puppinck “possiamo ragionevolmente sperare che la Grande Chambre ribalti il primo grado di giudizio e riconosca la decisione ben fondata delle autorità italiane”.

Share this Entry

Elisabetta Pittino

Sostieni ZENIT

Se questo articolo ti è piaciuto puoi aiutare ZENIT a crescere con una donazione