Santa Sede più severa sui delitti contro i minori

Papa Francesco firma un “Motu Proprio” per la riforma del diritto penale in Vaticano

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Il primo Motu Proprio del pontificato di papa Francesco riguarda l’applicazione delle leggi penali approvate dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano anche nell’ambito della Santa Sede.

“Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo, scrive papa Francesco in apertura del Motu Proprio.

“È quindi necessario – prosegue il Santo Padre – che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale”.

La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, “ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace”, ha ricordato ancora il Papa.

La nuova normativa della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (leggi nota di presentazione del Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, monsignor Dominique Mamberti) consta di tre leggi: 1) la legge n°VIII, recante “Norme complementari in materia penale”; la legge n°IX, recante “Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale”; la legge n°X, recante “Norme generali in tema di sanzioni amministrative”.

“Le leggi penali adottate oggi proseguono l’adeguamento dell’ordinamento giuridico vaticano, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Papa Benedetto XVI”, si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede.

Le stesse leggi hanno contenuti anche più ampi, provvedendo all’attuazione di molteplici Convenzioni internazionali, tra le quali si ricordano: le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000.

In questo ambito sono da segnalare l’avvenuta introduzione del delitto di tortura e l’ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori (tra i quali sono da segnalare: la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedopornografia; la detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori).

Sono state introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l’umanità, cui è stato dedicato un titolo a parte: si sono previste, tra l’altro, la specifica punizione di delitti come il genocidio e l’apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998; anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, si è deciso di abolire la pena dell’ergastolo, sostituendola con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.

In linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale si è anche introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie.

In ordine alle disposizioni di procedura penale sono stati introdotti i principi generali del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell’imputato, e sono stati potenziati i poteri cautelari a disposizione dell’Autorità giudiziaria (con l’aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall’introduzione della misura del blocco preventivo dei beni).

Un settore molto importante della riforma concerne la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale, piuttosto risalente nel tempo, con l’adozione delle misure di cooperazione adeguate alle più recenti convenzioni internazionali.

La legge in materia di sanzioni amministrative ha carattere di normativa generale, al servizio di discipline particolari che, nelle diverse materie, prevedranno sanzioni finalizzate a favorire l’efficacia ed il rispetto di norme poste a tutela di interessi pubblici.

“Questi interventi normativi si collocano nella direzione di un aggiornamento volto a dare maggiore sistematicità e completezza al sistema normativo vaticano, conclude la nota della Santa Sede.

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Luca Marcolivio

Roma, Italia Laurea in Scienze Politiche. Diploma di Specializzazione in Giornalismo. La Provincia Pavese. Radiocor - Il Sole 24 Ore. Il Giornale di Ostia. Ostia Oggi. Ostia Città (direttore). Eur Oggi. Messa e Meditazione. Sacerdos. Destra Italiana. Corrispondenza Romana. Radici Cristiane. Agenzia Sanitaria Italiana. L'Ottimista (direttore). Santini da Collezione (Hachette). I Santini della Madonna di Lourdes (McKay). Contro Garibaldi. Quello che a scuola non vi hanno raccontato (Vallecchi).

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