Ministri laici con la stola diaconale

Non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi

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Nella sua rubrica settimanale di liturgia, padre Edward McNamara LC, professore di Liturgia e Decano di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, risponde oggi a un lettore del Vietnam.

In Vietnam, il ministro eucaristico indossa la stola di un diacono. È corretto?N.T., Vietnam

Il nostro lettore ha corredato la domanda con la fotografia di un signore che impartiva il servizio della Comunione indossando un paramento, che assomigliava molto alla stola diaconale, sopra al suo completo borghese con cravatta. Nella foto c’era anche un altro ministro straordinario della Comunione, in tenuta simile.

Basandomi sulla fotografia, non posso affermare se questa sia una pratica dell’intero Paese oppure di una singola diocesi, o addirittura di una singola parrocchia. Limiterò la mia risposta a ciò che è nella foto, senza fare alcuna supposizione riguardo all’estensione di tale pratica.

Riguardo l’impiego di assistenti pastorali laici, l’istruzione Redemptionis Sacramentum afferma:

“147. Se tuttavia il bisogno della Chiesa lo richiede, in mancanza dei ministri sacri, i fedeli laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche. Questi fedeli sono chiamati e delegati a svolgere determinati compiti, di maggiore e di minore importanza, sostenuti dalla grazia del Signore. Molti fedeli laici si sono già dedicati e si dedicano tuttora sollecitamente a tale servizio, soprattutto nelle terre di missione, dove la Chiesa ha ancora poca diffusione o si trova in condizioni di persecuzione, ma anche in altre regioni colpite dalla scarsità di Sacerdoti e Diaconi.

“149. In alcune diocesi di più antica evangelizzazione molto di recente sono stati incaricati come «assistenti pastorali» dei fedeli laici, moltissimi dei quali hanno senza dubbio giovato al bene della Chiesa, sostenendo l’azione pastorale propria del Vescovo, dei Sacerdoti e dei Diaconi. Si badi, tuttavia, che il profilo di tale compito non sia troppo assimilato alla forma del ministero pastorale dei chierici. Si deve, cioè, curare che gli «assistenti pastorali» non si assumano funzioni che spettano propriamente al ministero dei sacri ministri.

“150. L’attività dell’assistente pastorale sia volta ad agevolare il ministero dei Sacerdoti e dei Diaconi, suscitare vocazioni al sacerdozio e al diaconato e preparare con zelo, a norma del diritto, i fedeli laici in ciascuna comunità a svolgere i vari compiti liturgici secondo la molteplicità dei carismi.

151. Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio.                                Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni agli Ordini sacri.

“152. Tali funzioni meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l’aiuto dei Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici, confondendo in tal modo la specificità di ognuno.

“153. Inoltre, non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi.”

Perciò, il paramento simile alla stola diaconale riscontrato nella nostra fotografia violerebbe senza dubbio la norma data al n. 153.

Allo stesso tempo, per un ministro straordinario della Comunione durante la Messa è possibile, sebbene non indispensabile, indossare un camice o un altro indumento approvato, purché non assomigli all’abbigliamento del sacerdote o del diacono.

Questo sarebbe conforme alla voce n. 339 dell’Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR): “Gli accoliti, i lettori e gli altri ministri laici possono indossare il camice o un’altra veste legittimamente approvata nella loro regione dalla Conferenza Episcopale.”

Questo è possibile perché durante la Messa il camice è considerato l’indumento liturgico di base per tutti i ministri liturgici, e non esclusiva dei ministri ordinati.

Tuttavia, la situazione è differente quando a un ministro straordinario della Comunione tocca prestare servizio da solo al di fuori della Messa. E’ in questo caso che vanno applicate le restrizioni menzionate nel n. 153 della Redemptionis Sacramentum.

[Traduzione dall’inglese a cura di Maria Irene De Maeyer]

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I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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