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Cause dei Santi. Approvato nuovo Regolamento su riconoscimento miracoli

Tra le novità, il fatto che un caso di miracolo esaminato già tre volte dalla Consulta Medica con esito negativo non può più essere ripresentato

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Un caso di miracolo esaminato tre volte dalla Consulta Medica della Congregazione per le Cause dei Santi con esito sospensivo o negativo non può essere ulteriormente ripresentato. È una delle modifiche introdotte dal Papa per il Regolamento della Congregazione che va di fatto ad aggiornare norme risalenti al 1976, con il Regolamento approvato da Paolo VI.

Si tratta per lo più di disposizioni interne già in vigore dal pontificato di Benedetto XVI, che fanno seguito alle indicazioni della Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister di Giovanni Paolo II, del 25 gennaio 1983, che rappresentò una riforma radicale per la legislazione delle Cause dei Santi. Ora, tutto questo viene messo nero su bianco alla luce anche dell’esperienza degli ultimi anni da parte della Congregazione.

In particolare risultava necessario un aggiornamento del Regolamento della Consulta Medica, il cui compito appare sempre più delicato e impegnativo; i lavori per la stesura del documento diffuso oggi, ma datato 24 agosto 2016, sono iniziati nel settembre 2015.

Come si legge nel primo paragrafo: “Il miracolo, richiesto per la Beatificazione dei Venerabili Servi di Dio e per la Canonizzazione dei Beati, fu sempre esaminato con il massimo rigore”; sin dal Medioevo si era fatto ricorso a Periti Medici per i quali, il 17 settembre 1743, fu creato un Albo specifico da Benedetto XIV. Fu poi Pio XII, più recentemente, ad istituire presso la Congregazione dei Sacri Riti, il 20 ottobre 1948, una Commissione di Medici, cui aggiunse, il 15 dicembre 1948, uno speciale Consiglio Medico.

I due organismi furono unificati da Giovanni XXIII, nel 1959, creando una Consulta Medica con un apposito regolamento, revisionato ulteriormente nel 1976, come detto, dal Beato Paolo VI.  La Consulta era composta da cinque membri, che con Papa Ratzinger diventarono sette, compresi presidente e periti d’ufficio.

Nel testo di oggi sono diverse le novità introdotte: oltre all’adeguamento linguistico e procedurale, anche la maggioranza qualificata nell’esame di un presunto miracolo deve essere pari ad almeno 5/7 oppure 4/6; per il riesame del presunto miracolo si richiede una Consulta con nuovi membri; l’incarico del presidente della Consulta può avere solo una riconferma (5 anni più altri 5).

I sette membri – come si può leggere anche sul Tariffario sul sito della Congregazione – vengono retribuiti circa 400 euro a testa per un totale di 3760 euro. Ai due periti d’ufficio, invece, il pagamento è pari a 500 euro. Tali compensi vengono versati su conti correnti per evitare che la somma venga corrisposta in contanti brevi manu, con ricevuta interna, come poteva accadere finora.

Un ulteriore passo verso la trasparenza per un ufficio vaticano di cui da anni si sta studiando una revisione del Regolamento (ora è in corso lo studio sulla parte amministrativa). Già il 10 marzo scorso, il Papa aveva approvato ad experimentum per tre anni nuove norme che introducevano la figura dell’amministratore per gestire i fondi delle Cause di beatificazione e canonizzazione ed evitare speculazioni.

Nel caso specifico di oggi, spiega l’arcivescovo Marcello Bartolucci, segretario delle Cause dei Santi, “la finalità del Regolamento non può essere che il bene delle Cause, che non possono mai prescindere dalla verità storica e scientifica degli asseriti miracoli. Come è necessario che le prove giuridiche siano complete, convergenti ed affidabili, così è necessario che il loro studio sia effettuato con serenità, obiettività e sicura competenza da parte di periti medici altamente specializzati e, poi, ad un livello diverso, dal Congresso dei consultori teologi e dalla Sessione dei cardinali e vescovi per arrivare, infine, alla determinante approvazione del Santo Padre, che ha l’esclusiva competenza di riconoscere un evento straordinario come vero miracolo”.

Nel Regolamento approvato da Bergoglio si ricorda che presso la Congregazione è costituto un Albo al quale sono iscritti Periti Medici per l’esame delle guarigioni proposte come miracolose. In caso di necessità – si legge – la Congregazione può ricorrere a periti medici ad casum estranei a tale Albo, e nel caso in cui ci si trovi dinanzi a presunti casi miracolosi, che non sono guarigioni (ad esempio, scampato pericolo, moltiplicazioni, ecc…), alla Consulta medica ne viene affiancata una tecnica che procede “in modo analogo”.

All’Albo sono iscritti ad quinquennium Periti “di provata competenza e probità morale”, nominati dal prefetto della Congregazione, il quale nomina anche il presidente della Consulta Medica (previa consultazione dei membri dell’Albo) sempre ad quinquennium ma che può essere confermato soltanto una volta. Mentre il segretario può essere confermato ad ogni scadenza. Il presidente presiede la Consulta con diritto di voto e ne dirige la discussione, oltre a redigere pareri scritti su richiesta della Congregazione. Il segretario, invece, redige il Verbale e la Relazione della seduta della Consulta Medica, a cui partecipa senza diritto di voto. Se occorre, i superiori della Congregazione possono nominare di volta in volta un segretario ad casum per la seduta della Consulta Medica.

Le funzioni del Relatore dei miracoli sono svolte dal sotto-segretario della Congregazione, come stabilito dalla Divinus perfectionis Magister di Giovanni Paolo II. A lui devono rivolgersi i medici incaricati per qualunque chiarimento o richiesta di documenti, dal momento che è proibito qualsiasi tipo di contatto tra i medici nominati e l’attore e il postulatore della Causa in esame. Sempre ai medici iscritti all’Albo, spiega il testo, “spetta di redigere un voto medico-legale; partecipare alla Consulta Medica; risolvere i dubbi e chiarire eventuali obiezioni d’ordine tecnico-scientifico, rilevate durante l’esame del caso”.

Le nuove norme di Papa Francesco stabiliscono inoltre che il segretario della Congregazione, su proposta del sotto-segretario, sceglie due Periti d’ufficio specialisti nella materia del caso in esame. Ciascun Perito, vincolato dall’obbligo del segreto d’ufficio, redige indipendentemente il proprio voto medico-legale sul caso proposto. Qualora almeno uno dei due voti sia affermativo, il caso può essere sottoposto all’esame della Consulta Medica; se i voti risultano entrambi negativi, il sotto-segretario lo notifica al postulatore della Causa perché possa decidere se chiedere il voto di un terzo Perito. Se anche questo fosse negativo non si può procedere ad ulteriora. Il limite è dunque di tre volte, laddove finora la possibilità di esaminare un miracolo era illimitata.

Alla seduta della Consulta Medica assistono, senza diritto di voto, il segretario, il sotto-segretario e il promotore della Fede della Congregazione. Ma su richiesta della Postulazione, possono partecipare anche Periti di parte, che non assistono alla votazione. La Consulta è valida se partecipano almeno 6 Periti su 7.   Tutti quelli che trattano il presunto miracolo in esame – quindi, promotori della causa, tribunale, postulatori, periti, officiali del Dicastero – sono tenuti al segreto, soprattutto se il miracolato è minorenne.

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Salvatore Cernuzio

Crotone, Italia Laurea triennale in Scienze della comunicazione, informazione e marketing e Laurea specialistica in Editoria e Giornalismo presso l'Università LUMSA di Roma. Radio Vaticana. Roma Sette. "Ecclesia in Urbe". Ufficio Comunicazioni sociali del Vicariato di Roma. Secondo classificato nella categoria Giovani della II edizione del Premio Giuseppe De Carli per l'informazione religiosa

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