Vocazione e libertà di scelta

Un libro di don Andrea D’Auria sulla libertà del fedele e la scelta della vocazione

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di Antonio Gaspari

ROMA, martedì, 12 giugno 2012 (ZENIT.org).- Il diritto del fedele a scegliere senza costrizioni la propria vocazione al centro di un dibattito tra gli esperti di Diritto Canonico.

A questo proposito don Andrea D’Auria, Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontifica Università Urbaniana, ha appena pubblicato il libro “Libertà del fedele e scelta della vocazione: La tutela giuridica del can. 219 CIC” edito da Urbaniana University Press nella collana Studia Canonica.

Per comprendere le ragioni e le finalità del libro, ZENIT ha intervistato l’autore.

Perché questo libro?

D’Auria: Lo scopo di questo libro è illustrare, dal punto di vista giuridico, l’inveterato insegnamento della Chiesa, in ordine alla necessità della tutela della libertà del soggetto che riconosce e aderisce alla propria vocazione.

Storicamente tale principio non ha goduto di un grande interesse all’interno della riflessione canonistica ed ecclesiologica se non nei tempi più recenti, da parte della dottrina tedesca. Si tratta infatti di una tematica che fa fatica ad affermarsi agli occhi del dibattito canonistico moderno, soprattutto in quanto viene relegata, se non addirittura totalmente assimilata, al problema del timore grave.

Di che parla?

D’Auria: All’interno della sistematica dei diritti e dei doveri del fedele troviamo l’affermazione di cui al can. 219 del pieno diritto alla scelta dello stato vocazionale – christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo.

Abbiamo voluto analizzare in questo studio come tale diritto ad essere immuni da coazioni si declina a riguardo dei tre principale stati di vita vocazionale così come emergono dalla tripartizione effettuata dalla Lumen Gentium. La nostra analisi si è estesa sia alla coactio positiva che alla coactio negativa, vista nella prospettiva di una tutela della libertà del fedele, sia prima della scelta definitiva sia successivamente. In altre parole abbiamo voluto analizzare se e come il diritto di cui al can. 219 si configura diversamente a seconda che il fedele sia in formazione – nella caso della vita consacrata o del sacerdozio – o per quello che riguarda il matrimonio si trovi in uno stato prenuziale; oppure abbia già abbracciato lo stato di vita vocazionale in modo definitivo.

Che cosa intende dire in merito al tema del diritto del fedele a scegliere senza costrizioni la propria vocazione?

D’Auria: Se ogni battezzato ha il diritto, in astratto, di non essere distolto dalla scelta di una certa vocazione o di non essere indotto in una certa opzione, egli gode di conseguenza, nel concreto, del diritto a non essere distolto illecitamente dall’entrare in un certo istituto di vita consacrata o a diventare sacerdote in una certa diocesi e al contempo a non esservi indotto ad entrare; simmetricamente ogni fedele ha il diritto di non essere indotto a sposarsi o a non sposarsi con una certa persona.

Il contenuto della norma codiciale di cui al can. 219 non afferma però che ogni fedele ha il diritto di scegliere la vocazione che preferisce, piuttosto che si ha il diritto ad essere immuni da qualsivoglia coazione finalizzata ad aderire ad una certa vocazione e si ha altresì il diritto ad essere tutelati di fronte ad ingiuste pressioni tese ad ostacolare l’adesione alla stato di vita che si riconosce davanti a Dio come più corrispondente a sè.

<p>Non esiste quindi il diritto a scegliere incondizionatamente la propria vocazione, in quanto, ad esempio, relativamente alla vita coniugale la persona su cui è ricaduta la scelta potrebbe non essere disposta ad accedere alla proposta del partner – oltre al fatto che possono interporsi degli eventi oggettivi che rendono giuridicamente impossibile la celebrazione del matrimonio, quali, ad esempio, il rinvenirsi di impedimenti o di proibizioni o di incapacità soggettive o addirittura l’interposizione di un vetitum.

Bisogna altresì notare che per quanto riguarda lo stato matrimoniale il riconoscimento ultimo del sussistere della vocazione è operato dal soggetto stesso in base al principio dello ius connubii, mentre nelle altre forme di vita tale riconoscimento si basa sulla chiamata e sul riconoscimento dell’autorità. Quindi se è vero che nel caso del matrimonio non si può impedire l’accesso alle nozze se non in caso di un’effettiva presenza di leggi inabilitanti o di incapacità soggettive o di vizi del consenso, il diniego per l’ingresso nello stato sacerdotale o nella vita consacrata è legato ad un ventaglio di fattori molto più diversificati e complessi la cui ultima lettura e verifica spetta all’autorità della Chiesa.

Per quanto riguarda infatti la vita consacrata il superiore potrebbe non rinvenire segni di buona vocazione o ritenere inidonea la persona ad uno stato di vita secondo i consigli evangelici e quindi rifiutare l’ammissione nell’istituto in base ad una causa giusta e ragionevole. L’aspirazione ad abbracciare la vita consacrata potrebbe quindi essere contraddetta da un giudizio negativo del superiore proprio.

Analogamente per quanto riguarda il sacerdozio: spetta al vescovo chiamare al ministero sacerdotale il candidato e l’autorità della Chiesa potrebbe rifiutarsi di procedere all’ordinazione per un nutrito grappolo di motivazioni che possono essere valutate con ampia discrezionalità, quali l’inidoneità soggettiva, motivi di natura psichica o fisica, la presenza di irregolarità ed impedimenti o perché più semplicemente il vescovo ritenga un soggetto complessivamente inadatto al ministero. Non esiste quindi il diritto ad essere ordinato, ma esiste senz’altro il diritto da parte del fedele a che la valutazione compiuta dal vescovo, al fine di allontanare o di ammettere un soggetto al sacerdozio, avvenga ad normam legis, per motivi giusti e ragionevoli e non sia arbitraria o irragionevole, né l’eventuale allontanamento si verifichi per futili motivi.

Ed è proprio in tal senso che possiamo arrivare ad affermare che potrebbe configurarsi un diritto a chiedere l’ordinazione da parte del fedele e il dovere di conferirla quando si verificano tutte le condizioni richieste dall’ordinamento. Esiste poi senz’altro il diritto a che siano apprestati tutti i mezzi necessari affinché la richiesta del candidato possa essere rettamente accettata e valutata; ovvero la formazione, gli scrutini e il discernimento finale sull’idoneità del candidato devono avvenire ad normam iuris, in modo che un eventuale diniego da parte dell’autorità sia fondato e ragionevole e nessun candidato idoneo venga arbitrariamente distolto. In tal senso parliamo più propriamente della sussistenza di un interesse protetto in capo al soggetto che è da tutelarsi giuridicamente, in quanto corrisponde ad un interesse generale dell’istituzione ecclesiastica.

In che modo la questione viene affrontata dal Diritto canonico?

D’Auria: Il can. 219 va sinteticamente inteso nel senso che ogni fedele ha il diritto di essere libero da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita vocazionale, sia in senso positivo che negativo. Si è detto infatti che tale canone pone il fondamento del diritto all’immunità di coazione intesa in senso ampio ovvero qualsiasi attività illegittima tendente ad indurre o a distogliere il fedele da una libera scelta dello stato vocazionale. Il can. 219 difende quindi più propriamente la libertà di decisione personale senza che per altro tale decisione debba trovare necessariamente la realizzazione voluta.

Più precisamente quindi tale diritto si declina, come un diritto in negativo. Diritto quindi ad essere libero da ogni coazione tendente ad indurre in una determinata scelta che non si vuole abbracciare o a distogliere illegittimamente un soggetto da una possibilità che si vorrebbe intraprend
ere.

È interessante qui notare che non si dice che ognuno ha il diritto di scegliere la propria vocazione, in quanto questa potrebbe non trovare la realizzazione concreta desiderata, ma più precisamente si afferma che nell’operare tale scelta si ha il diritto ad essere liberi da qualsivoglia pressione. Non esiste infatti il diritto a ricevere la sacra ordinazione, né ad entrare in un determinato istituto, né a sposarsi con una certa persona, ma esiste senz’altro il diritto nativo e fondamentale a non essere obbligati a sposarsi o a diventare sacerdote o ad emettere la professione religiosa e ad essere comunque liberi da qualsivoglia costrizione nel maturare e discernere liberamente la propria vocazione.

La dottrina distingue tra una coactio positiva ed una coactio negativa. Con la prima espressione si intende una pressione esercitata al fine di indurre la persona ad abbracciare un determinato e concreto stato di vita. Con la seconda formulazione si intende invece l’esercizio di una coazione tendente a distogliere il battezzato dal compiere una determinata scelta.

Ma mentre la coactio positiva non potrà mai rivelarsi come giusta, la coactio negativa potrebbe invece rivelarsi in alcuni casi come legittima qualora l’autorità competente non riconosca gli estremi perché una vocazione abbia compimento. Ma il distoglimento deve avvenire ad normam legis, tale per cui mai ed in nessun caso il diniego da parte dell’autorità possa risultare arbitrario.

È interessante notare infine che il diritto a essere immuni nella scelta del proprio stato di vita comporta anche il diritto di ricevere da parte della Chiesa quegli aiuti necessari per il maturarsi e il compiersi della propria vocazione, nonché l’obbligo da parte della Chiesa di offrire tutti i mezzi necessari affinché una determinata richiesta – di abbracciare lo stato sacerdotale o di vita consacrata – possa trovare adeguata maturazione e quindi poter essere accettata.

Ma vorremmo introdurre qui un altra problematica. La scelta dello stato vocazionale è per sua natura perpetua ed esclusiva. Quindi oltre al diritto ad essere immune da qualsiasi coazione sia positiva che negativa all’atto della scelta dello stato di vita, si configura simmetricamente il diritto a non essere illegittimamente distolti dallo stato di vita vocazionale una volta che vi si è liberamente entrati e che una certa forma vitae è stata abbracciata. Di conseguenza tutta la problematica relativa all’immunità da coazione positiva e negativa tendente a tutelare il soggetto da ogni induzione o ingiusto distoglimento, subisce un’interessante torsione per quanto riguarda il tempo successivo alla scelta di una determinata forma.

Si pone quindi il problema se esista il diritto a non essere illegittimamente allontanati da un istituto di vita consacrata una volta che si è entrati, sia in modo definitivo che temporaneo, e se esista il diritto a non essere obbligati a rimanere dopo l’ingresso ovvero se esiste il diritto ad abbandonare lo stato di vita consacrata. Lo stesso si dica rispetto allo stato clericale: esiste un diritto a permanervi e a non essere illegittimamente dimesso? Ed esiste un diritto ad abbandonarlo e a non essere obbligato a permanervi?

Per il matrimonio si configura una situazione particolare in quanto esso gode del carattere dell’indissolubilità. Ma anche in questo caso, oltre al problema dell’immunità da una coazione antecedente, vi può essere la problematica relativa ad un’ingiusta pressione a rimanere in uno stato che si ha il diritto di lasciare o al contrario ad una coazione tesa ad indurre a lasciare lo stato matrimoniale nel quale già ci si trova e nel quale si vuole permanere.

Perché è così importante?

D’Auria: Penso che la protezione giuridica di cui al can. 219 non può essere intesa come una mera trasposizione in campo ecclesiale di un diritto naturale, avente come scopo quello di un armonico sviluppo della persona umana, nonché del suo compimento e realizzazione. Non si tratta, dunque della semplice riproposizione di un diritto spettante a tutti gli uomini in virtù dell’ordinamento naturale, quello stesso che ritroviamo codificato nelle dichiarazioni internazionali sui diritti umani.

Penso invece che parlare di libertà del fedele significhi parlare del riverbero del diritto-dovere di partecipare alla crescita e alla costruzione del corpo ecclesiale e quindi, di conseguenza, come via alla possibilità di ricevere uffici nella Chiesa. Ogni fedele, rispondendo alla vocazione divina ed aderendo liberamente alla forma di vita che il Signore gli ha rivelato, partecipa alla missione della Chiesa. Ritengo che si possa affermare che si tratta di un diritto che acquista una particolare e specialissima dimensione per il battezzato, perche non rappresenta soltanto la garanzia di una realizzazione sul piano umano della propria personalità, delle attitudini e delle potenzialità che ciascuno avverte dentro di sé. Esso si sostanzia nel diritto a rispondere alla vocazione divina.

Può esserci vocazione senza libertà?

La tematica della libertà del soggetto come fondamento della sua libera adesione vocazionale va messo in diretta relazione con l’universale chiamata alla santità, in quanto solo potendo rispondere liberamente alla propria specifica chiamata il fedele cristiano risponderà anche alla chiamata universale alla santità.

Si tratta quindi di un diritto che appartiene alla struttura metafisica dell’uomo e che in forza del battesimo acquista come scopo quello della protezione di valori divini, per cui tali diritti subiscono le limitazioni o le estensioni che la priorità immanente ai valori soprannaturali può loro imporre.

Tali delimitazioni consistono proprio nel fatto che non esiste il diritto a scegliere la forma di vita che si vuole, in quanto ogni vocazione ha bisogno della mediazione ecclesiale per essere assunta e di un’autorità che la riconosca come tale; esiste bensì il diritto ad un’assoluta libertà nell’operare un giusto discernimento da parte del soggetto.

Al contempo tale diritto non potrà mai subire la limitazione di rifiuti immotivati, o di delimitazioni arbitrarie o di dinieghi irragionevoli, pena il ledere altresì, oltre alla libertà del fedele battezzato, la possibilità che egli cooperi in modo attivo e responsabile all’edificazione del corpo ecclesiale.

*

Per acquistare il libro, si può cliccare sul seguente link: 
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ZENIT Staff

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