Le categorie delle Chiese sui iuris (prima parte)

di padre Hani Bakhoum Kiroulos

ROMA, lunedì, 30 agosto 2010 (ZENIT.org).- Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali stabilisce che le categorie delle Chiese sui iuris sono quattro: la prima è quella delle Chiese Patriarcali, seguita dalle altre tre, che sono le Chiese Arcivescovili Maggiori, le Chiese Metropolitane e le altre Chiese sui iuris.

Queste categorie “rappresentano la scala ascendente dell’autonomia ecclesiastica di tali Chiese, che corrisponde alla loro maturità sul piano ecclesiastico”[1]. Questa diversità ecclesiastica, però, non nuoce all’uguaglianza nella dignità tra le varie categorie.

La Chiesa Patriarcale

Il Concilio Vaticano II non solo afferma che l’istituzione della Chiesa Patriarcale appartiene all’antica tradizione e che è riconosciuta fin dai primi Concili Ecumenici, ma la sua dichiarazione più importante è che tale consuetudo “è da attribuirsi alla divina Provvidenza”[2].

Tale divina Provvidenza si mostra con la nascita di molte comunità cristiane, con la predicazione degli Apostoli e dei loro successori e con l’istituzione dei Vescovi e delle diocesi nelle grande città. Si inizia, dunque, il cosiddetto “raggruppamento” delle varie diocesi intorno ad una diocesi principale. Tale raggruppamento è determinato da vari criteri: culturale, sociale e politico, che ha fatto sì che i Vescovi si riuniscano attorno alle grandi città come Roma, Alessandria e Antiochia.

La prima persona che attribuisce il termine di “Patriarca” ai Vescovi di Roma, di Alessandria e di Antiochia, è l’imperatore Giustiniano I (527- 565). Il titolo di Patriarca, dunque, inizia a sostituire il termine “Eparca”[3] solamente per questi tre Vescovi. Nasce, dunque, la cosiddetta “triarchia giurisdizionale”.

Con l’istituzione dei patriarcati di Gerusalemme e Costantinopoli si trasforma la triarchia in pentarchia giurisdizionale dei Patriarchi.

La gerarchia della Chiesa Patriarcale sui iuris

La Chiesa Patriarcale è presieduta dal Patriarca ed è costituita da vari istituti, i quali con il Patriarca governano la medesima chiesa in modo collegiale.

Il Patriarca viene eletto secondo le norme dei canoni 63-77. Canonicamente il Patriarca è eletto dal sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale. Il sinodo si riunisce, secondo le norme del diritto, entro un mese dalla vacanza della sede patriarcale.

Hanno il diritto di votare i soli membri del sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale. Per la validità dell’elezione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei Vescovi convocati. Chi riceve i due terzi dei voti è dichiarato eletto. Se gli scrutini superano un certo numero – almeno tre – senza poter arrivare ad una tale maggioranza, a meno che per diritto particolare non sia stabilito diversamente, la norma stabilisce che sia sufficiente la maggioranza dei voti e l’elezione sia portata a termine a norma del can. 183 §§ 3 e 4. Entro quindici giorni, se l’elezione non si porta a termine, la stessa viene devoluta al Romano Pontefice in quanto: “il Romano Pontefice è il garante del funzionamento della vita sinodale delle Chiese orientali e vigila affinché tale funzionamento si svolga a norma del diritto”[4].

Dopo l’elezione e l’accettazione da parte del neo eletto, se questi è già Vescovo, si procede da parte del sinodo alla sua proclamazione e intronizzazione come Patriarca, a norma del diritto, “che implica il previo assenso del Romano Pontefice per quanto riguarda la dignità episcopale”[5]; se, invece l’eletto è legittimamente proclamato Vescovo, ma non è ancora ordinato, prima viene ordinato Vescovo e poi si procede come nel caso precedente.

Tocca al sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale informare la Sede Apostolica dell’avvenuta elezione. Mentre da parte del neo eletto deve essere inviata una lettera, come segno di comunione, ai Patriarchi delle altre Chiese Orientali e un’altra lettera al Romano Pontefice per chiedere la comunione ecclesiastica.

– La potestà del Patriarca

Il Patriarca è un Vescovo qualificato come “primus inter pares”[6]. Una volta che il Patriarca ha ricevuto la “communio ecclesiastica” può anche convocare il sinodo e ordinare Vescovi. Il Patriarca presiede la propria Chiesa come “pater et caput”, presiede il sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale, il sinodo permanente e l’assemblea patriarcale e rappresenta la propria chiesa in tutti gli affari giuridici.

La potestà del Patriarca, esercitata a norma del diritto stabilito o approvato dalla Suprema Autorità della Chiesa, è ordinaria e propria, ma personale. Tale potestà è limitata entro i confini del territorio della Chiesa Patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o patriarcale approvato dal Romano Pontefice. Fuori del territorio, il Patriarca, ha infatti la potestà personale su tutti i suoi fedeli, riguardo solamente al patrimonio liturgico.

Dentro i confini del suo patriarcato, il Patriarca possiede la potestà esecutiva e non quella legislativa né giudiziaria. La sua potestà, alcune volte, è condizionata dal sinodo dei Vescovi della propria chiesa o dal sinodo permanente. Cioè il Patriarca gode di una potestà personale, che esercita senza essere condizionato da nessuno e di un’altra potestà limitata dal consenso del sinodo della Chiesa Patriarcale e dal sinodo permanente.

– Il sinodo della Chiesa Patriarcale

Detto sinodo costituisce la superiore istanza della Chiesa Patriarcale. Il Patriarca convoca il sinodo e lo presiede. Infatti “non si può intendere il funzionamento del sinodo senza la presenza del Patriarca, il quale lo convoca, lo presiede e promulga le sue decisioni, attribuendo così la canonicità al suo operato”[7].

Il sinodo dei Vescovi è composto solamente da tutti i Vescovi ordinati per il servizio di tale chiesa ovunque costituiti, entro e fuori dai confini del territorio della Chiesa Patriarcale.

Il sinodo gode della potestà legislativa che consiste nell’emanazione delle leggi per l’intera Chiesa Patriarcale e nella loro interpretazione. Spetta anche al medesimo sinodo la potestà giudiziaria. Esso costituisce il tribunale superiore dentro i confini del territorio della medesima chiesa, salva restando la competenza della Santa Sede.

– Il sinodo permanente

Questo sinodo è l’istituto fondamentale della curia Patriarcale. Il sinodo permanente è composto dal Patriarca e da quattro Vescovi, dei quali tre sono eletti dal sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale ed uno è scelto ed è nominato dal Patriarca. L’elezione dei tre vescovi è “la maggiore novità nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium che per il resto ritiene la figura del sinodo permanente sostanzialmente immutata rispetto al diritto precedente, a parte quanto è già stato detto circa il suo potere giudiziario”[8].

Spetta al Patriarca di convocare il sinodo permanente e di presiederlo. Tale sinodo deve essere convocato in tempi determinati, almeno due volte all’anno, e ogni volta che necessita il suo consenso o consiglio, per la validità degli affari della Chiesa Patriarcale.

Il sinodo permanente, dunque, ha il compito di “affiancare il Patriarca nell’esercizio ordinario – si direbbe quasi quotidiano – della sua potestà esecutiva”[9]. Vista l’importanza del ruolo di questo sinodo, esso è considerato indispensabile per la Chiesa Patriarcale. Il sinodo permanente, dunque, non è semplicemente un istituto di consultazione, ma soprattutto un modo permanente di partecipazione per i vescovi eparchiali al governo della propria Chiesa Patriarcale.

– L’assemblea patriarcale

L’assemblea patriarcale offre la possibilità, non solo ai
vescovi, ma a molti dei membri della Chiesa Patriarcale: sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, di avere un ruolo consultivo per alcuni affari riguardanti la propria Chiesa. Infatti il can. 140 definisce una tale assemblea come un raggruppamento consultivo dell’intera Chiesa Patriarcale che ha il ruolo di collaborare col Patriarca e col sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale.

L’assemblea Patriarcale deve essere convocata almeno una volta ogni cinque anni e ogni volta che lo richieda il Patriarca col consenso del sinodo dei Vescovi o del sinodo permanente.

Spetta al Patriarca di convocare l’assemblea patriarcale, presiederla e nominare il vicepresidente che lo sostituisca nel presiedere l’assemblea in caso di sua assenza.

L’assemblea Patriarcale viene diretta dai suoi statuti approvati dal sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale.

 

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1) G. NEDUNGATT, Le Chiese Cattoliche Orientali e il Nuovo Codice dei Canoni, in La Civiltà Cattolica 1992, I, 329.

2) I. ŽUŽEK, Un Codice per una “Varietas Ecclesiarum”, 5.

3) Cfr. F. SOLLAZZO, I Patriarchi nel Diritto Canonico Orientale e Occidentale, in Atti del Congresso Internazionale: Incontro fra Canonisti d’Oriente e d’Occidente (Bari 1991), a cura di R. COPPOLA, II, Bari 1994, 240.

4) D. SALACHAS, Le Chiese Patriarcali, 83.

5) I. ŽUŽEK, Un Codice per una “Varietas Ecclesiarum”, 14.

6) Nuntia, 15 (1982) 5 e 22 (1986) 5.

7) D. SALACHAS, Lo Statuto “sui iuris” delle Chiese Patriarcali nel Diritto Canonico Orientale, 596.

8) I. ŽUŽEK, Un Codice per una “Varietas Ecclesiarum”, 19.

9) Idem.

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ZENIT Staff

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