Dichiarazione della Santa Sede sui "sedicenti vescovi greco-cattolici di Pidhirci"

La Congregazione per la Dottrina della Fede chiede ai fedeli di non aderire al gruppo

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CITTA’ DEL VATICANO, giovedì, 29 marzo 2012 (ZENIT.org) – Riprendiamo la dichiarazione resa pubblica oggi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sullo status canonico dei “sedicenti vescovi greco-cattolici di Pidhirci”, in Ucraina. Si tratta di quattro reverendi che dopo essere stati espulsi dall’Ordine Basiliano di S. Giosafat si sono autoproclamati vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina.

Essi “continuano a sfidare l’autorità ecclesiastica, danneggiando moralmente e spiritualmente non solo l’Ordine Basiliano di San Giosafat e la Chiesa greco-cattolica ucraina, ma anche questa Sede Apostolica e l’intera Chiesa Cattolica”, si legge nel testo, che porta le firme del cardinale William Levada e di padre Luis F. Ladaria, S.I., rispettivamente il Prefetto e il Segretario del Dicastero.

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1) La Santa Sede ha seguito con viva apprensione l’attività posta in essere dai Rev.di Eliáš A. Dohnal, O.S.B.M., Markian V. Hitiuk, O.S.B.M., Metodèj R. Špirik, O.S.B.M., e Robert Oberhauser, i quali, espulsi dall’Ordine Basiliano di S. Giosafat, si sono successivamente autoproclamati vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina. Detti chierici con il loro comportamento contumace continuano a sfidare l’autorità ecclesiastica, danneggiando moralmente e spiritualmente non solo l’Ordine Basiliano di San Giosafat e la Chiesa greco-cattolica ucraina, ma anche questa Sede Apostolica e l’intera Chiesa Cattolica. Tutto questo provoca divisione e sconcerto tra i fedeli. I suddetti chierici, dopo aver dato vita ad un gruppo di “vescovi” di Pidhirci, recentemente hanno cercato di ottenerne il riconoscimento e la successiva registrazione, da parte della competente autorità civile, come “Chiesa Ortodossa Greco-Cattolica Ucraina”.

2) Esponenti a vari livelli della Chiesa sin dall’inizio di questa sofferta vicenda hanno invano cercato di dissuaderli dal proseguire in comportamenti che possono tra l’altro trarre in inganno i fedeli – cosa avvenuta per un certo numero di essi.

3) La Santa Sede, sollecita nel proteggere l’unità e la pace del gregge di Cristo, aveva sperato in un pentimento e in un successivo conseguente ritorno dei suddetti chierici alla piena comunione con la Chiesa Cattolica. Purtroppo gli ultimi sviluppi – quale il tentativo non riuscito di registrazione statale del gruppo di “Pidhirci” con il nome di “Chiesa Ortodossa Greco-Cattolica Ucraina” – hanno dimostrato invece la loro contumacia.

4) Per salvaguardare, quindi, il bene comune della Chiesa e la “salus animarum”, atteso che i sedicenti “vescovi” di Pidhirci non danno segno alcuno di ravvedimento, ma continuano a creare confusione e scompiglio nella comunità dei fedeli, in particolare calunniando gli Esponenti della Santa Sede e della Chiesa locale ed affermando che la Suprema Autorità della Chiesa è in possesso di una documentazione che comproverebbe la piena validità della loro ordinazione episcopale, la Congregazione per la Dottrina della Fede accogliendo la richiesta presentata da parte dell’Autorità ecclesiastica della Chiesa greco-cattolica ucraina, nonché di altri Dicasteri della Santa Sede, ha deciso con la presente dichiarazione di informare i fedeli, specialmente nei Paesi di provenienza dei chierici-sedicenti “vescovi” circa la loro attuale condizione canonica.

5) Questa Congregazione, dissociandosi totalmente dall’operato dei menzionati sedicenti “vescovi” e dalle loro sopraccitate false dichiarazioni, formalmente dichiara di non riconoscere la validità delle loro ordinazioni episcopali e di tutte quelle ordinazioni che da esse sono derivate o deriveranno. Si rende noto, inoltre, che lo stato canonico dei quattro menzionati sedicenti “vescovi” è quello di scomunicati ex can. 1459 § 1 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), atteso che, con la sentenza di seconda istanza del Tribunale Ordinario della Chiesa Arcivescovile Maggiore Ucraina del 10 settembre 2008, gli stessi sono stati riconosciuti colpevoli dei delitti di cui ai cann. 1462, 1447 e 1452 CCEO, ovvero dei delitti di usurpazione illegittima dell’ufficio; di fomentata sedizione e di odio nei confronti di alcuni Gerarchi e di provocazione dei sudditi a disubbidire; nonché del delitto di lesione della buona fama altrui mediante dichiarazioni calunniose.

6) Si notifica inoltre che la denominazione “cattolica” usata da gruppi non riconosciuti dalla competente autorità ecclesiastica è da considerarsi illegittima ed abusiva ex can. 19 CCEO.

7) I fedeli sono, pertanto, tenuti a non aderire al suddetto gruppo in quanto esso è, ad ogni effetto canonico, fuori della comunione ecclesiastica e sono invitati a pregare per i membri dello stesso gruppo affinché possano ravvedersi e tornare alla piena comunione con la Chiesa cattolica.

[© Copyright 2012 – Libreria Editrice Vaticana]

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ZENIT Staff

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