In un momento di crisi come quello che l’Europa sta vivendo, quali sono le domande radicali da porre? E che cosa significa e quali implicazioni hanno termini come “nichlismo giuridico”, “alleanza tra materialismo e tecnica”, “rivoluzione bio-politica” ? In che modo rimettere al centro della discussione l’esperienza metafisica che una certa cultura ridicolizza o relega alla sfera privata? Sono alcune delle domande che ZENIT ha rivolto al prof. Vittorio Possenti, filosofo, direttore presso l’Università Cà Foscari di Venezia del Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti umani (Cirdu), membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, della Pontificia accademia delle scienze sociali, della Pontificia accademia di San Tommaso d’Aquino, autore di oltre 25 volumi e varie centinaia di saggi.
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Nel recente rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa si parla ampiamente di una dilagante “crisi giuridica” con caotiche conseguenze a livello locale ed internazionale. In un suo celebre saggio, lei tratta in profondità il tema del “nichilismo giuridico”. Quali sono le prospettive in un clima di aspri contrasti?
Prof. Possenti: La presente crisi giuridica, che può evolvere verso momenti di nichilismo giuridico, rappresenta una delle maggiori espressioni dello scollamento tra diritto e realtà all’insegna di un libertarismo individualistico. Questo ritiene i diritti umani qualcosa che dipende non dalla natura dell’uomo ma dalle libere scelte individuali. Nel volume Le ragioni della laicità (Rubbettino 2007) ho sviluppato l’assunto di una doppia tradizione dei diritti umani: quella dignitaria fondata sulla persona, il suo carattere sociale, la sua dignità, e quella libertaria generata da un’idea individualistica e isolata di essere umano che tende a privilegiare i soli diritti di libertà, assumendo più o meno apertamente che i diritti umani si concentrino in questi ultimi. La conseguenza è che diritti primari come il diritto alla vita e quello al lavoro assumono nella prospettiva libertaria uno status secondario e subordinato ai precedenti.
A questa situazione precaria si aggiunge un’attività giurisprudenziale di corti e magistrati che procedono ad innovazioni notevoli, allargando in modo disinvolto le maglie della legge o anche talvolta procedendo contra legem. L’attività delle corti internazionali tende a basarsi su un’interpretazione evolutiva dei principali trattati, convenzioni e dichiarazioni sui diritti umani, alla luce non dichiarata di un forte positivismo giuridico. Ciò accade nell’epoca in cui si fa più forte l’affidarsi al diritto come a fondamentale e quasi unica istanza e ‘collante’ che possano tenere insieme le attuali società fortemente pluralistiche e secolarizzate.
Il nichilismo giuridico, espressione del nichilismo europeo, è un ospite inquietante che bussa alla porta, insidiando la natura stessa del diritto, volgendolo verso la volontà del più forte, scindendone i legami con la ragione e la giustizia, facendo del diritto solo un prodotto del consenso sociale. Nel dialogo monacense tra Habermas e Ratzinger (2004) la questione è emersa per impulso di Ratzinger, che domandava se non esista qualcosa che non può mai diventare diritto anche se votato da una maggioranza. Secondo Nietzsche invece non esiste nulla che sia giusto o ingiusto in sé, ma il giusto e l’ingiusto prendono vigore solo dopo la statuizione della legge positiva, e questo è ciò che deve valere come giusto o ingiusto sino a quando una nuova decisione positiva stabilisca una diversa distribuzione del giusto e dell’ingiusto.
Al momento non è facile risalire la corrente. Una possibilità sarebbe offerta dall’intento di procedere ad una visione integrata dei diritti umani, nel senso che essi sono indivisibili, inalienabili e interconnessi di modo che nessuno può essere affermato contro un altro, e nessuno può essere lasciato fuori. Ciò aiuterebbe ad esempio a bloccare la deriva verso il riconoscimento di un assurdo diritto all’aborto. Un’altra strada importante da percorrere è quella di contrastare il ricorso indiscriminato al principio di non-discriminazione che tende ad essere impiegato dalla politica e dalle corti come un assoluto che passa sopra differenze reali che non possono invece essere cancellate.
Rimane in ogni caso il bisogno di riprendere la lotta contro il positivismo giuridico, e contro l’assunto che la legge possieda un carattere pattizio e convenzionale in cui non si esprime una situazione reale ma l’esito di un accordo che avrebbe ben potuto essere diverso. Ciò significa che sempre di più si chiede alla legge di concedere autorizzazioni, di permettere, più che di indirizzare verso la vita buona. A sua volta questo aspetto implica che sia svanito l’elemento pedagogico della legge civile, a cui appunto non si domanda un indirizzo ma una quota crescente di permessi, autorizzazioni e ‘diritti’. Conseguentemente aumenta l’area del convenzionale e diminuisce ciò che vale per natura. In questo processo esercita un impatto decisivo la potenza della tecnica che mettendo a disposizione possibilità quasi illimitate di intervento e manipolazione, inclina a ritenere che il fattibile tecnicamente sia ipso facto lecito moralmente. Tende perciò a prevalere il funzionalismo che dice: magari non è lecito, ma funziona, ed evviva l’efficacia. In sostanza nel costume e nella cultura si osserva lo sfumarsi crescente della differenza tra diritto e pretesa.
[La seconda parte sarà pubblicata domani 27 gennaio 2014]