L'omelia può essere tenuta solo dal sacerdote?

Risponde padre Edward McNamara, L.C., professore di Teologia e direttore spirituale

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ROMA, venerdì, 12 ottobre 2012 (ZENIT.org).- Un nostro lettore statunitense ha inviato la seguente domanda a padre Edward McNamara:

Dopo la lettura del Vangelo, alle volte il nostro sacerdote si siede tra la gente e un ministro laico si alza per fare una riflessione. Quando mi sono informato presso il nostro ufficio diocesano, mi è stato risposto (ma non da parte del vescovo) che purché il sacerdote tenga un’omelia, che può durare anche un minuto, i ministri laici possono offrire la “riflessione”. È vero? — K.H., Minnesota (USA).

Padre McNamara ha risposto: L’istruzione Redemptionis sacramentum del 2004 ha affrontato questo tema in modo piuttosto chiaro e in vari punti.

Il no. 64 dice: “L’omelia, che si tiene nel corso della celebrazione della Santa Messa ed è parte della stessa Liturgia, «di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata a un Sacerdote concelebrante, o talvolta, secondo l’opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico»”.

Il no. 65 continua: “Va ricordato che, in base a quanto prescritto dal canone 767, § 1, si ritiene abrogata ogni precedente norma che abbia consentito a fedeli non ordinati di tenere l’omelia durante la celebrazione eucaristica. Tale prassi è, di fatto, riprovata e non può, pertanto, essere accordata in virtù di alcuna consuetudine”.

Il no. 66 aggiunge: “Il divieto di ammissione dei laici alla predicazione durante la celebrazione della Messa vale anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti abbiano ricevuto l’incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro genere, gruppo, comunità o associazione di laici”.

Questo tema è ripreso di nuovo nel no. 74: “Se vi fosse l’esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono offrire tali informazioni o testimonianze quando il Sacerdote abbia pronunciato la preghiera dopo la Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto. Tali informazioni e testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con l’omelia, né si può a causa loro totalmente sopprimere l’omelia stessa.”

E, infine, al no 161: “Come è stato già detto, l’omelia è per la sua importanza e natura riservata al Sacerdote o al Diacono durante la Messa. Perquanto attiene ad altre forme di predicazione, se in particolari circostanze la necessità lo richiede o in specifici casi l’utilità lo esige, si possono a norma del diritto ammettere a predicare in chiesa o in un oratorio al di fuori della Messa, i fedeli laici. Ciò può avvenire soltanto per l’esiguità del numero di ministri sacri in alcuni luoghi al fine di supplire ad essi e non lo si può mutare da caso di assoluta eccezionalità a fatto ordinario, né deve essere inteso come autentica promozione del laicato. Va, inoltre, ricordato che la facoltà di permettere ciò, sempre ad actum, spetta agli Ordinari del luogo e non ad altri, neppure Sacerdoti o Diaconi”.

Quindi è piuttosto chiaro che la risposta ricevuta dall’ufficio della cancelleria è piuttosto sbagliata. Prima della pubblicazione della Redemptionis sacramentum era ritenuto possibile che un vescovo potesse autorizzare un laico a leggere in alcune occasioni speciali dopo l’omelia un testo preparato in precedenza. Questo era sempre stato considerato un’eccezione e mai una prassi abituale.

La motivazione data nel documento per questa disposizione è che l’omelia fa parte della stessa liturgia. Come tale, è un’azione sacra e solo un ministro sacro può svolgerla.

A causa di questo carattere sacro, la Chiesa insegna che l’omelia è dotata di una speciale presenza di Cristo, che papa Paolo VI non ha esitato a chiamare una “presenza reale” alla pari con la presenza reale di Cristo nella comunità, nelle letture e nella persona del ministro, anche se non allo stesso livello della presenza sostanziale di Cristo nell’Eucaristia.

Questa presenza speciale, che dà un’efficacia spirituale all’omelia che supera l’abilità oratoria del ministro, è possibile solo se predicata da un ministro sacro, agendo come rappresentante di Cristo.

Nessuna “riflessione” di qualsiasi tipo può essere data da un laico durante la Messa ad eccezione di questi brevi commenti preparati in precedenza che possono introdurre alcune parti della celebrazione secondo le norme liturgiche.

In casi eccezionali, ad esempio quando un missionario laico lancia un appello, una testimonianza può essere data dopo l’orazione che segue la Comunione. Ma l’omelia non può essere omessa per questo motivo, anche se il sacerdote può tenere un’omelia più breve del solito se il tempo tra le varie Messe è piuttosto corto.

Il sacerdote può sedersi per ascoltare una testimonianza di un laico dopo la Comunione. Ma dovrebbe mantenere il suo posto nel presbiterio e non tra la gente. 

Chiunque abbia domande che riguardano i temi liturgici può scrivere al seguente indirizzo: 
liturgia.zenit@zenit.org

[Traduzione dall’inglese a cura di Paul De Maeyer]

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ZENIT Staff

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