CITTA’ DEL VATICANO, venerdì, 5 ottobre 2012 (ZENIT.org) – Nel giorno del cinquantesimo anniversario dalla solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, al quale il Beato Giovanni XXIII “assegnò come compito principale quello di meglio custodire e presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà” (Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Fidei Depositum, 11 ott. 1992: AAS 86 [1994] 113), il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha stabilito l’inizio di un Anno particolarmente dedicato alla professione della vera fede e alla sua retta interpretazione, con la lettura, o meglio, la pia meditazione degli Atti del Concilio e degli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato dal Beato Giovanni Paolo II, a trent’anni dall’inizio del Concilio, col preciso intento di “indurre i fedeli ad aderire meglio ad esso e di promuoverne la conoscenza e l’applicazione” (ibid., 114).
Già nell’anno del Signore 1967, per fare memoria del diciannovesimo centenario del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, un simile Anno della fede fu indetto dal Servo di Dio Paolo VI, “per attestare in una solenne professione di Fede quanto i contenuti essenziali che da secoli costituiscono il patrimonio di tutti i credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi e approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare testimonianza coerente in condizioni storiche diverse dal passato” (Benedetto XVI, Lett. Ap. Porta Fidei, n. 4).
In questo nostro tempo di profondissimi cambiamenti, ai quali l’umanità è sottoposta, il Santo Padre Benedetto XVI, con l’indizione di questo secondo Anno della fede, intende invitare il Popolo di Dio, del quale è Pastore universale, così come i fratelli Vescovi di tutto l’orbe “perché si uniscano al Successore di Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il Signore ci offre, per fare memoria del dono prezioso della fede” (ibid., n. 8).
Sarà data a tutti i fedeli “l’opportunità di confessare la fede nel Signore Risorto … nelle Cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo; nelle [loro] case e presso le [loro] famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre. Le comunità religiose come quelle parrocchiali, e tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo” (ibid.).
Inoltre, tutti i fedeli, singolarmente e comunitariamente, saranno chiamati a rendere aperta testimonianza della propria fede davanti agli altri nelle peculiari circostanze della vita quotidiana: “la stessa natura sociale dell’uomo esige che egli esprima esternamente gli atti di religione, comunichi con gli altri in materia religiosa, professi la propria religione in forma comunitaria” (Dich. Dignitatis humanae, 7 dic. 1965: AAS 58 [1966], 932).
Poiché si tratta anzitutto di sviluppare in sommo grado – per quanto è possibile su questa terra – la santità di vita e di ottenere, quindi, nel grado più alto la purezza dell’anima, sarà molto utile il grande dono delle Indulgenze, che la Chiesa, in virtù del potere conferitole da Cristo, offre a tutti coloro che con le dovute disposizioni adempiono le speciali prescrizioni per conseguirle. “Con l’Indulgenza – insegnava Paolo VI – la Chiesa, avvalendosi della sua potestà di ministra della Redenzione operata da Cristo Signore, comunica ai fedeli la partecipazione di questa pienezza di Cristo nella comunione dei Santi, fornendo loro in misura larghissima i mezzi per raggiungere la salvezza” (Lett. Ap. Apostolorum Limina, 23 mag. 1974: AAS 66 [1974] 289). Così si manifesta il “tesoro della Chiesa”, del quale costituiscono “un accrescimento ulteriore anche i meriti della Beata Madre di Dio e di tutti gli eletti, dal primo giusto all’ultimo” (Clemente VI, Bolla Unigenitus Dei Filius, 27 gen. 1343).
La Penitenzieria Apostolica, che ha l’ufficio di regolare quanto concerne la concessione e l’uso delle Indulgenze, e di stimolare l’animo dei fedeli a rettamente concepire ed alimentare il pio desiderio di ottenerle, sollecitata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, in attenta considerazione della Nota con indicazioni pastorali per l’Anno della fede della Congregazione per la Dottrina della Fede, al fine di conseguire il dono delle Indulgenze durante l’Anno della fede, ha stabilito le seguenti disposizioni, emesse in conformità alla mente dell’Augusto Pontefice, perché i fedeli siano maggiormente stimolati alla conoscenza ed all’amore della Dottrina della Chiesa Cattolica e ne ottengano più abbondanti frutti spirituali.
Durante tutto l’arco dell’Anno della fede, indetto dall’11 Ottobre 2012 fino all’intero 24 Novembre 2013, potranno acquisire l’Indulgenza plenaria della pena temporale per i propri peccati impartita per la misericordia di Dio, applicabile in suffragio alle anime dei fedeli defunti, tutti i singoli fedeli veramente pentiti, debitamente confessati, comunicati sacramentalmente, e che preghino secondo le intenzioni del Sommo Pontefice:
a.- ogniqualvolta parteciperanno ad almeno tre momenti di predicazioni durante le Sacre Missioni, oppure ad almeno tre lezioni sugli Atti del Concilio Vaticano II e sugli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, in qualsiasi chiesa o luogo idoneo;
b.- ogniqualvolta visiteranno in forma di pellegrinaggio una Basilica Papale, una catacomba cristiana, una Chiesa Cattedrale, un luogo sacro designato dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede(ad es. tra le Basiliche Minori ed i Santuari dedicati alla Beata Vergine Maria, ai Santi Apostoli ed ai Santi Patroni) e lì parteciperanno a qualche sacra funzione o almeno si soffermeranno per un congruo tempo di raccoglimento con pie meditazioni, concludendo con la recita del Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima, le invocazioni alla Beata Vergine Maria e, secondo il caso, ai Santi Apostoli o Patroni;
c.- ogniqualvolta, nei giorni determinati dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede (ad es. nelle solennità del Signore, della Beata Vergine Maria, nelle feste dei Santi Apostoli e Patroni, nella Cattedra di San Pietro), in qualunque luogo sacro parteciperanno ad una solenne celebrazione eucaristica o alla liturgia delle ore, aggiungendo la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima;
d.- un giorno liberamente scelto, durante l’Anno della fede, per la pia visita del battistero o altro luogo, nel quale ricevettero il sacramento del Battesimo, se rinnoveranno le promesse battesimali in qualsiasi formula legittima.
I Vescovi Diocesani o Eparchiali, e coloro che nel diritto sono ad essi equiparati, nel giorno più opportuno di questo tempo, in occasione della principale celebrazione (ad es. il 24 Novembre 2013, nella solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, con la quale si chiuderà l’Anno della fede) potranno impartire la Benedizione Papale con l’Indulgenza plenaria, lucrabile da parte di tutti fedeli che riceveranno tale Benedizione devotamente.
I fedeli veramente pentiti, che non potranno partecipare alle solenni celebrazioni per gravi motivi (come anzitutto tutte le monache che vivono nei monasteri in clausura perpetua, gli anacoreti e gli eremiti, i carcerati, gli anziani, gli infermi, come pure coloro che, in ospedale o altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati…), conseguiranno l’Indulgenza plenaria, alle medesime condizioni, se, uniti con lo spirito e con il pensiero ai fedeli presenti, particolarmente nei momenti in cui le Parole del Somm
o Pontefice o dei Vescovi Diocesani verranno trasmesse per televisione e radio, reciteranno nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene (ad es. nella cappella del monastero, dell’ospedale, della casa di cura, del carcere…) il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima, e altre preghiere conformi alle finalità dell’Anno della fede, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria vita.
Affinché l’accesso al sacramento della Penitenza e al conseguimento del perdono divino attraverso il potere delle Chiavi, sia pastoralmente facilitato, gli Ordinari dei luoghi sono invitati a concedere ai canonici e ai sacerdoti che, nelle Cattedrali e nelle Chiese designate per l’Anno della fede potranno ascoltare le confessioni dei fedeli, le facoltà limitatamente al foro interno, di cui, per i fedeli delle Chiese orientali, al can. 728, § 2 del CCEO, e nel caso di un’eventuale riserva, quelle per il can. 727, esclusi, come è evidente, i casi considerati nel can. 728, § 1; per i fedeli della Chiesa latina, le facoltà di cui al can. 508, § 1 del CIC.
I confessori, dopo aver ammonito i fedeli sulla gravità di peccati ai quali sia annessa una riserva o una censura, determineranno appropriate penitenze sacramentali, tali da condurli il più possibile ad uno stabile ravvedimento e, a seconda della natura dei casi, da imporre loro la riparazione di eventuali scandali e danni.
La Penitenzieria infine invita caldamente gli Ecc.mi Vescovi, in quanto detentori del triplice munus di insegnare, di guidare e di santificare, ad aver cura nello spiegare chiaramente i principi e le disposizioni qui proposti per la santificazione dei fedeli, tenendo conto in modo particolare delle circostanze di luogo, di cultura e di tradizioni. Una catechesi adattata all’indole di ciascun popolo, potrà proporre più chiaramente e con maggiore vivacità all’intelligenza e radicare più fermamente e profondamente nei cuori il desiderio di questo dono unico, ottenuto in virtù della mediazione della Chiesa.
Il presente Decreto ha validità unicamente per l’Anno della fede. Nonostante qualunque disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla Sede della Penitenzieria Apostolica, il 14 settembre 2012, nell’Esaltazione della Santa Croce.
Manuel Card. Monteiro de Castro
Penitenziere Maggiore
Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente