ROMA, venerdì, 16 marzo 2012 (ZENIT.org) – La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è favorevole a limitare l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) alle coppie eterosessuali. E quindi a respingere la richiesta di adozione di un bambino avanzata dalla compagna omosessuale della madre non è discriminatorio. A riferirlo è Grégor Puppinck, direttore del Centro Europeo per la Legge e Giustizia (ECLJ in acronimo inglese) nel seguente testo inviato a ZENIT.
* * *
Il 15 marzo 2012, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha stabilito, con sei voti contro uno, in una sentenza emessa nel caso Gas e Dubois contro la Francia (Ricorso n. 25951/07), che la Francia non ha violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, negando ad una donna omosessuale la facoltà di adottare il figlio della sua compagna, e quindi limitando l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) con donatore alle coppie eterosessuali.
L’ECLJ saluta questa decisione che apporta delle precisazioni importanti sulla questione dell’adozione e della procreazione artificiale per le coppie omosessuali. La sentenza conferma la recente tendenza della Corte ad un maggiore ritegno giudiziario. Infine, questa decisione è suscettibile di avere importanti implicazioni per i negoziati del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla Recommendation on the Rights and Legal Status of Children and Parental Responsibilities, così come per un certo numero di altri casi pendenti presso la CEDU. Nel suo complesso, si può analizzare questa sentenza come una severa sconfitta della “causa omosessuale”, avendo la Corte europea mostrato moderazione e rigore nella sua interpretazione della Convenzione.
Il caso riguarda il rifiuto da parte dei tribunali francesi alla richiesta di una donna di adottare il figlio che il suo partner dello stesso sesso aveva concepito all’estero con la procreazione artificiale con terzo donatore anonimo. Le giurisdizioni francesi avevano rifiutato l’adozione, perché avrebbe avuto come effetto di privare la madre biologica dei suoi diritti e della sua autorità parentale sul bambino e sarebbe stata di conseguenza contraria agli interessi del bambino.
I ricorrenti lamentano il rigetto della richiesta della sig.ra Gas di adottare il bambino della sig.ra Dubois. Le due donne sostengono che questa decisione abbia violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare ed era discriminatoria, in violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione), assieme all’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Gas e Dubois lamentano in particolare che l’articolo 365 del Codice Civile francese enuncia una regola che si applica solo alle coppie sposate e non ai partner di un PACS (Patto Civile di Solidarietà). Questa norma prevede che in caso di adozione dal partner non sposato della madre, la madre perderebbe i suoi diritti sul bambino.
Considerando che in Francia il matrimonio è aperto solo alle coppie costituite da un uomo e una donna: per questo le ricorrenti non sono nella posizione di poter adottare il bambino del loro partner e lamentano di essere discriminate. Secondo loro, si tratterebbe di una “discriminazione indiretta” basata sull’orientamento sessuale dei genitori ed andrebbe a detrimento del bambino.
Il ricorso era stato presentato presso la Corte il 15 giugno del 2007. È stato comunicato al governo francese il 19 maggio 2009 e dichiarato ricevibile il 31 agosto 2010.
Nella sentenza sul merito, la Corte ha prima ricordato i principi generali, secondo i quali le differenze di trattamento basate “sull’orientamento sessuale devono essere giustificate da ragioni particolarmente serie” e che “il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per determinare se e in quale misura le differenze tra situazioni analoghe da altri punti di vista per giustificare un diverso trattamento è di norma grande quando si tratta di prendere delle misure generali in materia economica o sociale”.
L’adozione in seno alle coppie dello stesso sesso
I ricorrenti sostengono che il rifiuto da parte dei tribunali francesi di pronunciare l’adozione abbia violato in modo discriminatorio il loro diritto alla vita privata e familiare. Dichiarano di subire una disparità di trattamento ingiustificata in quanto coppia gay rispetto alle coppie eterosessuali, sposate o meno.
In risposta, la Corte riafferma che l’articolo 12 della Convenzione, che garantisce solo all’uomo e alla donna il diritto di sposarsi, “non impone ai governi degli Stati membri l’obbligo di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali”. La Corte ricorda inoltre che “Il diritto al matrimonio gay non può essere dedotto dall’articolo 14 in combinazione con l’articolo 8” (non-discriminazione nella vita privata e familiare). Inoltre, “se uno Stato sceglie di offrire alle coppie gay un altro modo di riconoscimento giuridico, esso gode di un certo margine discrezionale per decidere l’esatta natura dello status conferito”. Questo status speciale non deve essere identico a quello conferito al matrimonio. Infatti, come la Corte ha più volte sottolineato che “il matrimonio conferisce uno status speciale a coloro che si impegnano in esso. Il diritto di sposarsi è protetto dall’articolo 12 della Convenzione e ha implicazioni sociali, personali e legali”. La Corte ha concluso che “non si ritenere che, in materia di adozione da parte del secondo genitore, i ricorrenti si trovano in uno status giuridico paragonabile a quello delle coppie sposate”.
Inoltre, le coppie eterosessuali unite in un PACS non hanno neppure la possibilità di adottare il figlio del proprio coniuge. La Corte non rileva dunque alcuna differenza basata sull’orientamento sessuale dei ricorrenti.
L’accesso alle tecniche di PMA per le donne omosessuali
L’altro apporto rilevante di questa sentenza riguarda il carattere non discriminatorio della legislazione francese che riserva alle coppie eterosessuali sterili l’accesso all’inseminazione artificiale con sperma di donatore anonimo. Secondo la Corte, riservare questa tecnica alle coppie eterosessuali sterili non è discriminatorio in quanto, da un lato le coppie eterosessuali e omosessuali non sono paragonabili in tutto, e dall’altro lato, perché l’accesso a questa tecnica è “subordinato all’esistenza di uno scopo terapeutico”. Nel diritto francese, questo scopo terapeutico deve mirare soprattutto a rimediare l’infertilità il cui carattere patologico è stato medicalmente accertato o per evitare la trasmissione di una malattia grave. Ma l’infertilità delle coppie omosessuali non è causata da una tale patologia fisica. Si tratta qui di una presa di posizione molto importante perché la strategia delle coppie omosessuali punta proprio sul diritto di accesso alle cure sanitarie. La loro sterilità non è patologica e la funzione della medicina non è quella di soddisfare artificialmente il loro desiderio di bambini. L’inseminazione artificiale con donatore anonimo non è, strettamente parlando, una terapia, perché l’infertilità non viene trattata.
Sussidiarietà: la differenza fra la politica e il giuridico
Questa sentenza è anche molto importante perché manifesta un rispetto maggiore da parte della Corte maggiore da parte della Corte per il principio di sussidiarietà, e in particolare per quanto riguarda la distinzione tra il terreno della Convenzione Europea e quello della politica. Come indicato dal presidente Costa nella sua opinione separata pubblicata alla fine della sentenza, “ci sono dei settori in cui il legislatore nazionale è meglio posizionato rispetto alle istituzioni europee per cambiare delle ist
ituzione che riguardano la famiglia” e non pensa che “in una materia come questa, che tocca dei veri problemi della società, spetta alla Corte di censurare così radicalmente il legislatore”.
Dobbiamo salutare questo approccio. È una posizione richiesta dal governo francese durante l’udienza e che ricade nel contesto più ampio della riforma della Corte. In questo senso, il governo ha sottolineato durante l’udienza che tutta la legge francese che regola le relazioni familiari è basata sulla diversità sessuale. Visto questo approccio, che è una scelta della società, istituire la possibilità per un bambino di avere una relazione stabilita solo in rispetto di due donne o due uomini costituirebbe la riforma di un principio che può partire solo da un Parlamento.
Per questo motivo, la sentenza è una dura sconfitta per la lobby omosessuale e la coalizione di ONG che hanno sollevato questo caso che, al contrario, provano ad usare la Corte europea per imporre, dall’alto, i loro interessi e le scelte.
Possibili conseguenze
Questa sentenza ha un impatto sugli altri casi attualmente pendenti presso la Corte, che riguardano la legislazione sull’adozione, le responsabilità parentali, il matrimonio e la procreazione medicalmente assistita per gli omosessuali e, inoltre, il divieto della maternità surrogata.
La sentenza si inserisce anche nel contesto dei negoziati in corso nel Comitato dei Ministri sulla bozza della Recommendation on the Rights and Legal Status of Children and Parental Responsibilities. La raccomandazione mira a definire un numero di nuovi principi comuni “aggiornando” la legge familiare europea ai cambiamenti sociali e scientifici avvenuti negli ultimi decenni riguardante la famiglia e la procreazione. La raccomandazione è incentra sopratutto sulla creazione di una filiazione nel contesto di coppie non sposate e la procreazione medicalmente assistita, compresa la maternità surrogata, sia per le coppie di sesso opposto o dello stesso sesso. Nell’ottobre 2011, il Comitato Europeo sulla Cooperazione Giudiziaria (CDCJ in acronimo inglese) del Consiglio d’Europa ha deciso, durante intensi negoziati di eliminare dalla bozza di Raccomandazione un provvedimento che proprio mirava a raccomandare agli Stati membri l’istituzione di una affiliazione materna per la donna che è moglie, partner registrato o convivente di una madre il cui figlio è stato concepito con la procreazione medicalmente assistita. Solo la Norvegia, la Svezia e i Paesi Bassi si sono opposti pubblicamente alla cancellazione.
La sentenza della Corte Europea del 15 marzo conferma la decisione presa dai Paesi membri in materia e dovrebbe avere un impatto positivo sui futuri negoziati e sentenze della Corte.