Attenuanti per i Vescovi ordinati per paura senza mandato papale

La Santa Sede spiega casi che si sono verificati, soprattutto in Cina

Share this Entry

di Jesús Colina

CITTA’ DEL VATICANO, venerdì, 10 giugno 2011 (ZENIT.org).- I Vescovi ordinati e quelli che ordinano Vescovi senza mandato del Papa sono automaticamente scomunicati, anche se questa pena potrebbe essere mitigata nel caso in cui agiscano mossi dalla paura o dalla necessità, spiega la Santa Sede.

“L’Osservatore Romano” pubblica nella sua edizione italiana dell’11 giugno una dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sulla retta applicazione del Codice di Diritto Canonico, che al canone 1382 afferma: “Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica”.

“Latae sententiae” vuol dire automaticamente, per il fatto di aver commesso il crimine, senza bisogno che ci sia un processo ecclesiastico. Il Diritto Canonico prevede che questo modo di imporre la sanzione penale sia eccezionale, per i crimini più gravi.

Il canone 1324 del Codice di Diritto Canonico dichiara che “l’autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso”.

Questa situazione è stata sul punto di ripetersi il 9 giugno, quando è stata rinviata senza dare spiegazioni l’ordinazione di un Vescovo senza il mandato del Papa, come pretendeva l’Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi, organismo riconosciuto dalle autorità comuniste.

Ordinazioni in queste circostanze sono già avvenute nei mesi scorsi in Cina, l’ultima delle quali il 20 novembre 2010, quando è stato ordinato illegittimamente a Chengde il Vescovo Joseph Guo Jincai.

Il Vescovo Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che firma la dichiarazione insieme al Presidente, l’Arcivescovo Francesco Coccopalmerio, ha spiegato a ZENIT che in realtà la dichiarazione non si pubblica solo per i casi avvenuti in Cina.

Si sono infatti verificate ordinazioni di Vescovi senza mandato del Papa anche in altri Paesi, come nel caso dei Vescovi ordinati da Emmanuel Milingo, ex Arcivescovo di Lusaka (Zambia), dimesso dallo stato clericale, che secondo quanto riferito da agenzie stampa il 24 settembre 2006 a Washington, senza il consenso del Pontefice, ha ordinato Vescovi quattro sacerdoti statunitensi sposati.

Anche in Spagna si è avuto il caso di Vescovi ordinati nello scismatico Ordine dei Carmelitani del Santo Volto, con sede a El Palmar de Troya, a Utrera (Siviglia), dall’Arcivescovo vietnamita Pierre Martin Ngô Dình Thuc.

La dichiarazione conferma che la scomunica sancita dal Diritto Canonico “è commessa sia dal Vescovo che consacra sia dal chierico che è consacrato”.

“Inoltre – aggiunge –, essendo quello della consacrazione episcopale un rito in cui è solita la partecipazione di più ministri, coloro che assumono detto compito di co-consacranti, e cioè impongono le mani e recitano la preghiera consacratoria nell’ordinazione, risultano coautori del reato e quindi ugualmente sottoposti alla sanzione penale”.

Il Codice di Diritto Canonico, al can. 1324 § 3, esime dalla specifica pena latae sententiae se si verificano circostanze che, pur non escludendo la pena in quanto tale, la mitigano.

In particolare, ciò accade “quando la persona, che commette il delitto come ordinante o come ordinato, è ‘costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo’”.

Nel caso di una consacrazione episcopale senza mandato, “l’attenuante del timore grave o del grave incomodo (o l’esimente della violenza fisica) va, dunque, verificata in merito a ciascuno dei soggetti che intervengono nel rito: i ministri consacranti e i chierici consacrati”, afferma il Vaticano.

E chiarisce: “Ciascuno di loro conosce in cuor suo il grado del personale coinvolgimento e la retta coscienza indicherà a ognuno se è incorso in una pena latae sententiae”.

La nota termina dicendo che la pena della scomunica latae sententiae è una censura riservata alla Santa Sede.

“In quanto censura, è una pena detta ‘medicinale’, perché ha per finalità muovere il reo al pentimento: una volta che ha dimostrato di essersi sinceramente pentito, questi acquista il diritto di essere assolto dalla scomunica”.

“Inoltre, essendo riservata alla Santa Sede, solo ad essa può rivolgersi il reo pentito per ottenere l’assoluzione dalla scomunica, riconciliandosi con la Chiesa”.

Share this Entry

ZENIT Staff

Sostieni ZENIT

Se questo articolo ti è piaciuto puoi aiutare ZENIT a crescere con una donazione