Il fanciullo da oggetto a soggetto. Conseguenze in tema di adozione

di Marina Casini*

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ROMA, domenica, 28 novembre 2010 (ZENIT.org).- La portata e il significato del dovere di dare il meglio di sé e del principio del prevalente interesse del fanciullo, sono culturalmente e praticamene enormi. Segnano, infatti, un cambiamento di mentalità nella cultura moderna e nello stesso tempo ci spingono ad interrogarci più a fondo sul perché il “meglio” va dato ai bambini.

Per molto tempo il bambino non è stato considerato soggetto titolare di diritti. Molti atteggiamenti pratici e persino legali lo hanno considerato e lo considerano “cosa”, oggetto di diritti, proprietà di qualcuno. Basti pensare a certa pedagogia che ha considerato i fanciulli “vasi da riempire” piuttosto che “fiaccole da accendere”, per non parlare di un vero e proprio diritto di vita e di morte che gli antichi ordinamenti riconoscevano ai genitori sui figli. Certi maltrattamenti sui bambini ancora oggi sono il retaggio di questa mentalità.

I segnali purtroppo sono numerosi. Eppure non si è disposti ad affermare che il bambino non sia un soggetto. In un testo sulla Convenzione del 89 ci si chiede: “Perché per i bambini ci vuole un impegno speciale? Primo: perché i bambini sono individui – membri della famiglia umana a pari titolo rispetto agli adulti. Non sono proprietà dei loro genitori, né prodotti dello stato, né persone ancora incompiute. I governi hanno la responsabilità morale di riconoscere i diritti umani dei bambini in quanto singoli cittadini, a tutti i livelli della società”. Il mutamento culturale è nella direzione che riconosce anche al bambino la qualità di soggetto, di persona. È un valore in sé, non un “bene” in funzione del soddisfacimento di interessi altrui.

Lo stesso linguaggio e le stesse categorie giuridiche con cui si tutelano i bambini ci parlano di soggetti e non di oggetti. Il bambino è titolare non di una generica tutela (che può essere accordata anche alle cose e agli animali), ma di diritti. La stessa concezione dell’adozione è una limpida espressione del bambino riconosciuto soggetto e fine e non oggetto mezzo. Essa, infatti, si fonda sul diritto del bambino ad una famiglia e non sul “diritto” degli adulti di avere un bambino. Il titolo I della legge italiana sull’adozione (Legge 28 marzo 2001, n. 149) si intitola proprio: “Diritto del minore alla propria famiglia” e il quinto comma dell’art. 1 ribadisce che: “Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione”. Questa “preminenza” e questo “meglio” sono riservati al bambino. Ma come definire e con quale criterio questa fase della vita che merita così tanta attenzione?

L’art. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 afferma: «Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni”. Il criterio è dunque quello cronologico ed è indicato un limite temporale – piuttosto avanzato! – oltre il quale si passa ad un’altra fase della vita. Ciò che invece è di maggiore importanza è che alla precisione con cui viene definito il termine finale della fanciullezza (18 anni o l’età diversa che la legge statale fissa per il raggiungimento della stagione adulta) non corrisponde una precisa indicazione dell’inizio della fanciullezza. Si sarebbe potuto agevolmente indicare la nascita. Tale evento è indicato nell’art. 7 ad altri fini («il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi»). Invece, la nascita è ignorata nell’art. 1.

Il soggetto chiamato bambino è «l’essere umano» fino al 18° anno. Si può, dunque ragionevolmente dire che l’infanzia comincia non appena inizia l’essere umano, cioè che è giusto chiamare «fanciullo» anche il concepito ancora portato nel seno della madre. Del resto, se il criterio è cronologico, è più vicino a un bambino neonato un feto di quanto non lo sia un giovane di quindici anni. Dunque parlare di “bambino non ancora nato” non è uno smottamento semantico.

Questa interpretazione è ben sostenuta dall’esame dei lavori preparatori. Nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, nel preambolo si diceva che «il fanciullo … deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate a lui e alla madre, cure mediche e protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente la nascita». Dunque il nascituro veniva qualificato bambino. Tale posizione veniva poi ulteriormente ribadita al quarto «considerando» dove si legge che «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita». Dunque vi è una stagione prima della nascita che può qualificarsi infanzia. La cesura tra il non bambino e il bambino non è la nascita. Feto ed embrione sono nomi diversi del medesimo «bambino», sottospecie, se così si può dire, dell’unico genus, il fanciullo, così come sottospecie di esso sono, dopo la nascita, il neonato, il ragazzo e l’adolescente.

Tuttavia, nei trenta anni intercorrenti tra il 1959 e il 1989 il clima culturale era cambiato: legislazioni permissive in materia di aborto erano state approvate in tutto il mondo ed era diventato difficile chiamare «bambino» il concepito. Di qui una lunga battaglia tra chi voleva indicare nell’art. 1 della Convenzione del 1989 la nascita e chi, invece, domandava la conferma di quanto era stato già detto nel 1959. La formula dell’art. 1 è un compromesso, ma lascia spazio allo sguardo sulla fase che precede la nascita, specialmente se messa in relazione con il nono punto del preambolo, dove si dichiara di tenere presente quanto scritto nella Dichiarazione del 1959 e cioè che «il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale ha bisogno di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita». In tal modo la Convenzione getta uno sguardo anche prima della nascita e rafforza l’interpretazione già indicata dell’art. 1. Non si dice quando esattamente comincia il bambino, ma è già molto aver esteso questo nome a chi si sviluppa nel seno materno.

La questione su cui ci siamo soffermati non è soltanto semantica. Infatti, due Corti Costituzionali europee (italiana e polacca), entrambe sull’aborto volontario, hanno tratto argomento proprio dall’art. 1 e dal preambolo della Convenzione dell’89 per affermare il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione. Si tratta rispettivamente di Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997 e Corte costituzionale del 28 maggio 1997.

In sostanza la “fanciullezza” copre tutta la fase che precede la vita adulta e comprende perciò anche l’adolescenza e la vita prenatale: embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, sono i diversi nomi di una medesima realtà: un uomo nuovo in cammino per divenire adulto. In questo cammino il concepito è più bambino dei bambini.

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* Marina Casini è ricercatore all’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

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ZENIT Staff

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