Calice / Pixabay CC0 - Robert Cheaib, Public Domain

Cosa fare con gli avanzi del Sangue di Cristo?

Le Specie Eucaristiche vanno sempre maneggiate con il dovuto rispetto

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Nella sua consueta rubrica di liturgia, padre Edward McNamara LC, professore di Liturgia e Decano di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, risponde alla domanda da parte di un lettore statunitense.
Qual è la maniera corretta per disfarsi del Prezioso Sangue che talvolta avanza dopo la Comunione? Stando al Codice di Diritto Canonico, n.1367, e alla Redemptionis Sacramentum, nn.107 e 172a, sembrerebbe che versarlo nel sacrario sia proibito. Mi sono rivolto a tre sacerdoti per chiedere come ci si debba comportare. Due, fondamentalmente, hanno detto che talvolta capita che avanzi del Sangue di Cristo, e che è vietato versarlo nel sacrario. L’altro ha detto che andrebbe diluito con acqua fino a che non rimanga più la Reale Presenza (poiché sarebbe così diluito da essere più considerabile “vino”) e solo allora versarlo nel sacrario.
Quest’ultimo suggerimento mi sembra molto ragionevole (e legale?) ma cosa dicono le rubriche ufficiali al riguardo? Inoltre, cosa può fare una parrocchia quando il proprio parroco non vede nessun problema nel versare il Prezioso Sangue nel sacrario? “Dopotutto – ha detto – a cosa serve il sacrario?”. Sono a conoscenza che la Redemptionis Sacramentum più avanti stabilisce, al n. 107, che qualsiasi avanzo del Prezioso Sangue andrebbe consumato dal sacerdote o da un altro ministro, ma cosa succede quando queste persone non lo fanno? – J.P., New Jersey (USA)
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Il sacrarium è un lavello o lavandino, solitamente collocato nella sacrestia, con un tubo di scarico direttamente nel terreno anziché alle fogne pubbliche.
I testi a cui si riferisce il nostro lettore, ad alcuni altri, dicono quanto segue:
“Can. 1367 – Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale”.
L’esistenza di questo canone dimostra quanto la Chiesa consideri seriamente le offese nei confronti della Santa Eucarestia e, come conseguenza, quanta cura e riverenza vadano rivolte a tutto ciò che riguarda le Sacre Specie.
L’Ordinamento Generale del Messale Romano (GIRM) dice:
“284. Quando si distribuisce la Comunione sotto le due specie:
a) per il calice solitamente compie il servizio il diacono, o, in sua assenza, il sacerdote; o anche l’accolito istituito o un altro ministro straordinario della sacra Comunione; o un fedele a cui, in caso di necessità, viene affidato questo compito per l’occasione;
b) ciò che rimane del Sangue viene consumato all’altare dal sacerdote, dal diacono o dall’accolito istituito che ha prestato servizio per il calice e che poi, nel modo solito, purifica, asterge e ordina i vasi sacri.
Ai fedeli che vogliono comunicarsi solo sotto la specie del pane, la sacra Comunione si dia in questa forma.
“285. Per distribuire la Comunione sotto le due specie, si devono preparare:
a) se la Comunione si fa bevendo direttamente dal calice, o un calice di sufficiente grandezza o più calici, con attenzione tuttavia nel prevedere che la quantità del Sangue di Cristo da consumare alla fine della celebrazione non rimanga in misura sovrabbondante.”
I vescovi statunitensi hanno invece specifiche istruzioni, pubblicate per la prima volta nel 2002 e aggiornate nel 2011, in linea con la Redemptionis Sacramentum, riguardo la distribuzione della Comunione sotto entrambe le specie, che negli USA è obbligatoria. I testi del 2002 sono abbastanza chiari per il nostro scopo:
“Preparazione.

  1. Quando la Santa Comunione verrà distribuita sotto entrambe le specie, ci si dovrebbe assumere il compito di un’attenta preparazione, in modo che:

– ci siano ostie e vino a sufficienza, pronte per la comunicazione del fedele ad ogni Messa. Come regola generale, la Santa Comunione viene data usando le ostie consacrate all’interno della stessa Messa e non da quelle riposte nel tabernacolo. Il Prezioso Sangue non va conservato al termine della Messa per usarlo in un’altra;
– vi sia un numero consono di ministri della Santa Comunione per ogni Messa. Per la Comunione dal calice, è auspicabile che vi siano almeno due ministri del Prezioso Sangue per ogni ministro del Corpo di Cristo, per evitare che la celebrazione liturgica si prolunghi oltremisura.
“52. Quando il Prezioso Sangue, rivelatosi più di quanto necessario per la Comunione, avanza e non viene consumato dal vescovo o sacerdote celebrante, il diacono davanti all’altare ‘immediatamente e con riverenza consumerà tutto il Sangue di Cristo che rimane, assistito, qualora il caso lo richieda, dagli altri diaconi e sacerdoti.’
Qualora siano presenti ministri straordinari della Santa Comunione, essi potranno consumare dal loro calice ciò che resta del Prezioso Sangue, dietro permesso del vescovo della diocesi.
“54. Il Prezioso Sangue non va conservato, a meno che non si somministri la Comunione ai malati. Solo i malati che sono impossibilitati a ricevere la Comunione sotto la forma del pane possono riceverla sotto la sola forma del vino, a discrezione del sacerdote. Se non è stato consacrato durante la Messa in presenza del malato, il Sangue del Signore verrà riposto in un contenitore opportunamente coperto, e collocato nel tabernacolo dopo la Comunione. Il Prezioso Sangue verrà recato al malato in un contenitore a chiusura ermetica, in modo da eliminare ogni rischio di perdite. Qualora avanzasse del Prezioso Sangue dopo che il malato ha ricevuto la Comunione, esso verrà consumato dal sacerdote, che dovrà inoltre accertarsi che il contenitore venga debitamente purificato.
“55. La riverenza dovuta al Prezioso Sangue del Signore richiede che esso venga completamente consumato dopo il termine della Comunione, e che non venga mai versato in terra o nel sacrario.”
La Redemptionis Sacramentum stabilisce:
4. La Comunione sotto le due specie.
“100. Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l’incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.
“101. Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda assolutamente quando esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie. Per un più ampio coordinamento, occorre che le Conferenze dei Vescovi pubblichino, con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, le norme relative soprattutto al «modo di distribuire ai fedeli la santa Comunione sotto le due specie e all’estensione della facoltà».
“102. Non si amministri ai fedeli laici il calice, laddove sia presente un numero di comunicandi tanto grande che risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per l’Eucaristia e esisterebbe il rischio che «rimanga una quantità di Sangue di Cristo superiore al giusto da assumere al termine della celebrazione», né parimenti laddove l’accesso al calice può essere regolato con difficoltà o fosse richiesta una quantità sufficiente di vino, della quale solo difficilmente si può avere garanzia di provenienza e qualità, o laddove non sia disponibile un congruo numero di ministri sacri né di ministri straordinari della sacra Comunione provvisti di appropriata preparazione, o laddove una parte notevole del popolo perseveri, per varie ragioni, nel rifiutarsi di accedere al calice, facendo così venir meno in un certo qual modo il segno dell’unità.
“103. Le norme del Messale Romano ammettono il principio che, nei casi in cui la Comunione è distribuita sotto le due specie, «il Sangue di Cristo può essere bevuto direttamente al calice, per intinzione, con la cannuccia o con il cucchiaino». Quanto all’amministrazione della Comunione ai fedeli laici, i Vescovi possono escludere la modalità della Comunione con la cannuccia o il cucchiaino, laddove non sia uso locale, rimanendo comunque sempre vigente la possibilità di amministrare la Comunione per intinzione. Se però si usa questa modalità, si ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.
“104. Non si permetta al comunicando di intingere da sé l’ostia nel calice, né di ricevere in mano l’ostia intinta. Quanto all’ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l’uso di pane non consacrato o di altra materia.
“105. Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi più calici. Va, infatti, ricordato che tutti i Sacerdoti che celebrano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori dimensioni.
“106. Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme stabilite.
“107. Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale». All’interno di questo caso si deve considerare annoverabile qualunque azione volontariamente e gravemente volta a dispregio delle sacre specie. Se, pertanto, qualcuno agisce contro le suddette norme, gettando ad esempio le sacre specie nel sacrario o in luogo indegno o a terra, incorre nelle pene stabilite. Tengano, inoltre, tutti presente che, al termine della distribuzione della santa Comunione durante la celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni del Messale Romano, e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all’altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l’Eucaristia”.
Anche se si può presumere che nel caso presentato dal nostro lettore non vi fosse alcuna intenzione sacrilega, sacerdoti e diaconi hanno comunque l’obbligo di informarsi circa le norme rilevanti e l’ignoranza non è ammissibile. Loro sono inoltre i responsabili dell’adeguata formazione e informazione degli eventuali altri ministri. Di conseguenza, un sacerdote che versa o istruisce gli altri di versare il Prezioso Sangue nel sacrario potrebbe essere perseguibile delle pene più severe. Qualora ciò accada, il vescovo dovrà venirne informato in modo da prendere gli opportuni provvedimenti. Se questi non vengono presi e l’abuso continua, andrà informata la Santa Sede.
Come emerge con chiarezza dai documenti appena visti, l’unica maniera per “disfarsi” del Prezioso Sangue dopo la Santa Comunione è la consumazione da parte di sacerdoti, diaconi e, se necessario e con l’autorizzazione del vescovo, di ministri straordinari. Ciò richiede un’accurata preparazione in modo da evitare il consumo di una quantità eccessiva.
In nessuna circostanza il Prezioso Sangue può venire versato nel sacrario.
La possibilità di diluire il Prezioso Sangue usualmente non andrebbe considerata un’opzione. Questa soluzione può essere impiegata occasionalmente in situazioni particolari. Per esempio, quando la specie del vino viene recata a qualcuno con una malattia che impedisca di consumare sostanze solide e in cui vi sia rischio di contagio. In caso quella persona risulti incapace di consumare tutto il Prezioso Sangue, allora questo potrà essere diluito e versato nel sacrario.
Lo scopo primario del sacrario è lo scarico dell’acqua usata per funzione sacra come il lavaggio dei calici, dei lini dell’altare e dell’acqua usata per il battesimo, nel caso la fonte non abbia un suo proprio sacrario. Le ceneri di oggetti sacri bruciati, come gli olii dei sacramenti, possono anche venire versate in questo scarico.
In situazioni particolari può essere usato per disfarsi dell’acqua utilizzata per dissolvere frammenti di ostia o, eccezionalmente, per diluire il Prezioso Sangue. Inoltre può anche essere usato per buttare l’acqua usata per pulire posti dove sono cadute delle ostie o in cui si è riversato del Prezioso Sangue.
[Traduzione dall’inglese a cura di Maria Irene De Maeyer]
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I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.
 

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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