Holy Communion. Île-de-France students' mass in Cathedral Notre Dame de Paris celebrated by Mgr André Vingt-Trois

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Le persone divorziate nella comunione ecclesiale

Lo storico della Chiesa prof. Guiducci analizza un tema molto dibattutto

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Nell’attuale periodo storico, assume significative proporzioni un dibattito in merito alla situazione dei fedeli divorziati nella vita della Chiesa in generale, e in quella sacramentale in particolare. Ciò che addolora molte persone – questo è il punto cruciale – è il fatto di non poter ricevere la comunione avendo divorziato. Per la Chiesa, infatti, un fedele che si è sposato con matrimonio concordatario (religioso, con effetti civili), anche se ottiene il divorzio sul piano civile, non riceve dalla Chiesa alcun riconoscimento di nullità riguardo alla celebrazione del sacramento. Di conseguenza, egli non può – per la Chiesa – risposarsi, e non può ricevere la comunione versando in uno stato di peccato (non rispetto dell’indissolubilità del matrimonio). Inoltre, i divorziati risposati non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali.

Questa situazione, allo stato, è immutata. Sul piano pastorale, se si ammettessero i divorziati risposati all’Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio. In tale contesto, la riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio.

Ciò comporta, in concreto, che non si trovano in situazione di peccato grave abituale i fedeli divorziati risposati che, non potendo per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – soddisfare l’obbligo della separazione, assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi, e che sulla base di tale proposito hanno ricevuto il sacramento della Penitenza.

Da più parti, si tende a sollecitare una rilettura di tale realtà interna alla Chiesa, alla luce di varie considerazioni. Si chiede, in particolare, di discernere meglio le situazioni. Esiste, infatti, una differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. A questo punto, avendo ricevuto molteplici richieste sull’argomento, abbiamo rivolto al prof. Pier Luigi Guiducci, storico della Chiesa, alcune domande. Queste le risposte.

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Qual è la situazione dei separati riguardo alla comunione eucaristica?
Se rimangono single (non hanno in corso una convivenza), non ci sono impedimenti alla comunione. Specie per chi ha subìto la separazione. Con delle precisazioni …

Quali?
Se una persona separata è responsabile in modo grave della situazione creatasi, ha l’obbligo di percorrere un itinerario di pentimento.
Se nel suo agire ha causato sofferenze all’altro coniuge e ai figli, deve tentare – in qualche modo – di riparare a quanto commesso.
Lo stesso soggetto, inoltre, non deve venir meno ai doveri verso i propri figli.
Unitamente a ciò, se una persona separata, pur non convivendo, conduce uno stile di vita moralmente non approvato dalla Chiesa, non può ricevere l’Eucaristia.

E la situazione dei divorziati?
Esistono divorziati che non hanno iniziato una nuova convivenza o che non si sono sposati di nuovo con rito civile, e divorziati che lo hanno fatto.

Il divorziato senza nuova convivenza o matrimonio civile…
Deve tener presente che il matrimonio religioso è un sacramento. Non può essere annullato. Può essere dichiarato nullo, ma si devono dimostrare i motivi. Ci si trova allora davanti a due realtà…

Quali?
La prima, è legata alla persona che ha preso l’iniziativa. Che ha voluto divorziare per cancellare il suo matrimonio senza alcun ripensamento. Tale soggetto, con il suo comportamento, ha provocato dolore nell’altro coniuge. Può aver fatto soffrire anche i figli. Per comunicarsi deve dimostrare pentimento. E disponibilità ad affrontare percorsi di riparazione.

Invece, chi ha subìto il divorzio…
Il coniuge che ha subìto il divorzio, o che ha dovuto accedervi per tutelare legittimi interessi propri o dei figli (senza avversione verso il matrimonio che venne celebrato, e nella convinzione di essere ancora davanti a Dio e alla Chiesa), può comunicarsi. Non deve, però, vivere more uxorio con un partner.

Ma l’impedimento effettivo qual’è: il divorzio in sé, o la convivenza con altra persona post-divorzio?
L’aspetto nodale è uno: l’esistere di una convivenza o di un matrimonio civile. Tale scelta, ulteriore rispetto alla separazione o al divorzio, pone in una condizione di non sintonìa con l’insegnamento del Signore Gesù sull’amore tra un uomo e una donna (santificato dal sacramento del matrimonio).

Ne deriva un’esclusione dalla vita ecclesiale?
No. Prima di tutto non si giudica il foro interiore. Solo Dio scruta i cuori.

E poi…
E poi, il fatto di non comunicarsi non implica un’esclusione dalla vita ecclesiale. Anche i divorziati risposati possono continuare a percorrere dei cammini di fede e a seguire le iniziative della propria comunità religiosa.

Perché non si può comunicare il coniuge che, pur non avendo alle spalle un matrimonio religioso, ha sposato civilmente una persona divorziata?
Perché il passo compiuto, accantona volutamente il precedente matrimonio religioso di un membro della coppia. Lo considera un fatto irrilevante.

Prof. Guiducci, l’omicida, pentito e confessato, si può comunicare. Il divorziato risposato no. Anche se si rivela buon marito e valido genitore…
Sono due situazioni diverse. Nel primo caso, si presume pentimento, conversione, cambiamento (solo Dio conosce veramente l’intimo di ogni persona).
Nella seconda situazione, non si ravvisa un pentimento. Esiste al contrario un “no”, responsabile e duraturo, al valore e agli effetti del sacramento…

Se il divorziato risposato cessa la convivenza con la persona sposata in seconde nozze civili che succede?
Se cessa la convivenza, se c’è separazione o divorzio dal matrimonio civile, o se muore uno dei partner, è possibile comunicarsi.

Se cessa la convivenza con la persona sposata in seconde nozze civili, ma il soggetto mantiene notoriamente relazioni extraconiugali, che succede?
In questo caso si valuta in termini di chiarezza. Di serietà. Di coerenza. Esiste una vita morale e religiosa in questa persona? Si riscontra un reale cammino di conversione?

Se il medesimo soggetto si trova in una situazione di notorietà personale tale da suscitare scandalo nella comunità ecclesiale…
Valgono gli interrogativi già detti.

Perché oggi esiste un dibattito sulla comunione ai divorziati? Sta cambiando qualcosa?
Non esiste un mutamento. C’è, al contrario, il desiderio di comprendere meglio i vissuti di ogni persona alla luce della Parola di Dio. La Chiesa è maestra. Ma è anche madre.

Questa comprensione segue dei criteri?
Si cerca, prima di tutto, di non considerare i divorziati delle persone uscite dalla comunione ecclesiale. In forza del loro battesimo sono incorporati a Cristo…

E quindi…
Da qui l’esigenza di una vicinanza, di una prossimità, di mantenere porte aperte, evitando espressioni che possono ferire la dignità di ogni persona…

Quindi l’acco
glienza…

Non solo l’accoglienza. Si tratta di rivedere con queste persone l’iter dei loro vissuti. Dei passi compiuti. Degli ostacoli affrontati. Delle sofferenze subìte. Di individuare possibili cause di nullità matrimoniale. Di accompagnarle in un percorso di revisione del proprio stato di vita. Di star loro vicini nel colloquio con Dio Creatore e Padre.

Quindi misericordia…
Vede, qui non si tratta di disegnare l’equazione misericordia=chiudere gli occhi su tutto. Misericordia vuol dire farsi carico dell’umanità dell’altro e, insieme a quest’ultimo, costruire un progetto di vita.

In questa prospettiva, sono emerse delle voci che hanno offerto contributi…
Sì. È vero.

Può tentare di riassumerle?
1] Esistono famiglie ferite bisognose di aiuto;
2] la comunione sacramentale, cui l’assoluzione apre di nuovo la strada, deve dare alla persona che si trova in una difficile situazione la forza per perseverare nel nuovo cammino;
3] sono i cristiani in situazioni difficili ad avere maggiore necessità di questa sorgente di forza che è per loro il Pane di Vita;
4] la via della misericordia ispira e non cancella la dottrina tradizionale della Chiesa anche in tema di famiglia e di matrimonio.

Tali punti sono legati da un’idea centrale…
Sì. È questa: i sacramenti sono doni che Dio, attraverso Gesù, elargisce ai Suoi figli. Specie a quelli che vivono in situazioni di difficoltà e disagio a causa di fallimenti. Dolorose rotture. Cadute.

Prof. Guiducci, esistono comunque anche altri contributi di pensiero che si orientano in modo diverso…
Sì. È vero.

Può riassumerli…
In questi apporti si parte da un’idea: esiste un rapporto costitutivo tra la partecipazione all’Eucaristia e la comunione con la Chiesa ed il suo insegnamento sul matrimonio indissolubile.

Questa linea ha degli sviluppi…
Sì, certamente.
1] La persona che ha compiuto scelte non approvate dalla Chiesa, e che vive in una realtà negativa per la Chiesa (errore), ha necessità di essere indirizzata verso il riconoscimento del valore del sacramento;
2] la Chiesa deve aiutare a guarire, non limitarsi a lenire in qualche modo delle ferite;
3] se c’è conversione personale, c’è un ritorno a una fedeltà coniugale. Ciò significa tornare indietro. E confermare il matrimonio-sacramento.

Qualcuno afferma che siamo in presenza di uno scontro…
Non mi sembra. Siamo davanti a una lettura dei vissuti. E, contemporaneamente, nel silenzio orante, siamo in un momento di meditazione della Parola di Dio.

Allora, c’è una possibilità di incontro tra tesi non omogenee…
I tanti ruscelli che dissetano le vite spirituali sgorgano tutti da un’unica fonte.

Concretamente…
Vede, da una parte è stato evidenziato l’aspetto della “medicina” (l’Eucaristia dona forza spirituale).
Dall’altra, è stato ricordato che il matrimonio-sacramento costituisce una realtà seria (i ministri del matrimonio religioso sono gli sposi; il loro “sì” è davanti a Dio; ci sono responsabilità reciproche e verso i figli).
Si tratta, allora, di coniugare insieme questi due aspetti. Percorrendo possibili strade:
-la verifica dei casi di nullità;
-l’approfondimento della vita religiosa di ogni persona;
-l’analisi dei crolli personali legati a responsabilità altrui;
-la comunione spirituale;
-l’individuazione di itinerari di riconciliazione o vie penitenziali. Ciò potrebbe condurre a una possibilità…

Quale…
Il cammino penitenziale, coinvolgendo la responsabilità del vescovo diocesano, potrebbe condurre a un’accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari, ed a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste.

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fonte: carlomafera.wordpress.com

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ZENIT Staff

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