L’onorevole Binetti ha ricordato che l’art. 1 della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito”, ma quello che sta accadendo è che la voce del nascituro è totalmente assente nelle vicende giudiziarie nelle quali, ad esempio – come è recentemente accaduto – gli adulti chiedono di poter ricorrere alla PMA eterologa, ovvero domandano la selezione di embrioni mediante diagnosi genetica preimpianto (DPG) o rivendicando un preteso diritto di proprietà sugli embrioni congelati che consentirebbe di chiederne la distruzione”.
Carlo Casini ha precisato che l’art. 101 del codice di procedura civile stabilisce il “principio del contraddittorio” come essenziale per garantire che il processo raggiunga il massimo possibile di verità e di giustizia.
“Ma quasi sempre – ha sottolineato – nelle vicende giudiziarie instaurate in materia di procreazione medicalmente assistita un contraddittorio sostanziale manca del tutto”.
I proponenti hanno spiegato che nelle nuove tecniche di generazione gli adulti fanno valere i loro interessi proponendo l’azione contro i medici o gli enti che
praticano la PMA, i quali in realtà sono perfettamente d’accordo con gli attori, anzi “hanno un interesse professionale ed economico ad ampliare nel massimo grado la possibilità di effettuare la PMA”.
Secondo i proponenti della legge “è persino realistico immaginare che la causa giudiziaria venga promossa previo accordo tra le parti ed anzi per stimolo della stessa parte convenuta”.
In questo contesto il contraddittorio è formale ed apparente e viene totalmente a mancare.
Per i proponenti della legge “i nascituri i cui diritti ed interessi, alla vita, alla integrità fisica, alla conoscenza delle proprie origini, alla identità personale, ad avere un padre ed una madre certi per la coincidenza della genitorialità genetica, degli affetti e legale dovrebbero essere presi in seria considerazione”..
A questo proposito hanno riportato l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall’ONU il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la Legge 27 maggio 1991 n. 176 in cui si stabilisce che “in tutte le azioni riguardanti i bambini se avverate da istituzioni di assistenza sociale pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione”.
“In conclusione, – sostengono i proponenti – nei processi inerenti alla PMA è inammissibile che non sia ascoltata la voce del figlio, che è la vera sostanziale controparte rispetto a coloro che sono ricorsi o intendono ricorrere alla PMA”.
L’art. 320 del codice civile attribuisce ai genitori la “rappresentanza dei figli nati e nascituri”. Tra i “nascituri” devono comprendersi anche i figli non ancora concepiti, ma il cui concepimento è una ragionevole previsione. Infatti, l’art. 462 del codice civile dichiara “capaci di succedere per testamento anche i figli di una determinata vivente al tempo della morte del testatore”. In sostanza il bene del figlio deve essere preservato anche quando la sua esistenza è soltanto una aspettativa.
“Se il figlio concepito o non ancora concepito è preso in considerazione per scopi patrimoniali, – hanno osservato i proponenti – a maggior ragione dovrebbe essere compreso tra i nascituri quando sono in gioco i suoi interessi e diritti personali”.
Per far capire meglio di cosa si sta trattando Carlo Casini ha ricordato che l’articolo 320 del codice civile prevede che se sorge conflitto di interessi “patrimoniali” tra genitori e figli, in favore di questi ultimi deve essere nominato un curatore speciale.
“Sembra perciò opportuno – hanno sostenuto i proponenti – aggiungere all’articolo 78 del Codice di Procedura Civile che “un curatore speciale è sempre nominato in rappresentanza degli interessi dei concepiti e dei non ancora concepiti nei giudizi collegati con la procreazione medicalmente assistita”.
Casini ha aggiunto che ”per far ascoltare anche la voce dei nascituri e rendere più garantito ed equilibrato il contraddittorio, è opportuno anche operare sull’art. 105 del codice di procedura civile per consentire l’intervento volontario a sostegno degli interessi e diritti dei nascituri da parte di enti che hanno il compito statutario di difendere i suddetti interessi e diritti”.
“Questa disposizione – ha precisato l’eurodeputato – è suggerita dal fatto che in tutti i processi fino ad ora svoltisi o in corso in sede nazionale o soprannazionale in tema di PMA sono intervenute varie associazioni ostili alla legislazione vigente e deliberatamente schierate a favore dell’unica parte sostanziale del processo, quella che chiede l’ampliamento massimo della PMA senza tener conto degli interessi del figlio”.
Per questo motivo nella proposta di legge si chiede che all’art. 105 del codice di procedura civile, si aggiunga che “in ogni stato e grado di un giudizio attinente alla procreazione medicalmente assistita possono intervenire le associazioni che hanno lo scopo statutario di difendere gli interessi e i diritti dei nascituri concepiti e dei quali si intende determinare il concepimento”.
I proponenti hanno affermato che “le considerazioni sin qui svolte sono suggerite anche dall’iniziativa dei cittadini europei denominata Uno di noi, che ha raccolto in tutta Europa quasi 2.000.000 di adesioni”.
L’iniziativa Uno di noichiede il riconoscimento della dignità di ogni essere umano fin dal concepimento. Se il figlio, anche appena concepito, è “uno di noi” è giusto che qualcuno possa rappresentarne gli interessi e i diritti proprio quando di lui si discute in sede giudiziaria.