ll Motu proprio di Papa Francesco, procede in maniera spedita sia alla stabilizzazione della prevenzione del riciclaggio ma amplia anche la sua portata.

Risolto anche il vecchio problema dello scambio dei dati con l'Italia: firmato uno storico protocollo d'intesa tra Aif (Autorità di Informazione Finanziaria) e Uif (Unità di Informazione Finanziaria).

Le conseguenze del Motu proprio dell'8 agosto 2013, con cui Papa Francesco ha voluto ribadire, a due anni circa dal precedente provvedimento di Benedetto XVI, che l'antiriciclaggio è una priorità non solo per lo Stato Vaticano, attraverso il riordino degli enti finanziari della Santa Sede, ma (come conseguenza)per tutte le Istituzioni della Chiesa Cattolica, vengono apprezzate a livello internazionale dalle competenti autorità di controllo. 

Difatti, con l'ultimo Motu proprio, la sorveglianza viene estesa a tutti i soggetti giuridici della Santa Sede e la vigilanza prudenziale diventa sistematica per tutti gli enti vaticani che svolgono attività finanziaria. 

La legislazione vaticana in materia dell'antiriciclaggio nasce con la legge 127 del 2010, che introduce i reato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I capisaldi della norma si allineavano alla legge italiana e alle prescrizioni generali del Gafi (1). 

La normativa prevedeva la limitazione al contante (anche se per importi pari o superiori a 15.000 euro), adeguata verifica, registrazione di rapporti e operazioni, segnalazione di operazioni sospette. 

La legge si caratterizzò per l'innovazione dell'articolo 3, del reato di autoriciclaggio, su cui in Italia ancora si discute. 

Inoltre dava vita l'Aif, l'autorità di informazione finanziaria, che doveva controllare gli obblighi di antiriciclaggio da parte degli enti Vaticani (dalle istituzioni collegate alla Curia romana agli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede). Purtroppo per le note vicende, l'Aif non è mai stata pienamente operativa. 

Questo è stato riscontrato anche da Moneyval (2), che già nel luglio 2012 emise un rapporto ispettivo che, tra le altre, evidenziava la mancanza di chiarezza su ruolo, poteri e indipendenza dell'Aif.

Inoltre, la Financial Intelligence Unit (Fiu) vaticana avrebbe dovuto dotare il sistema di strumenti e istruzioni sugli adempimenti di adeguata verifica e, più in generale, di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Ma questo iniziò a muovere i primi passi solo tra la fine del 2012 e inizio 2013, come testimonia il primo Rapporto annuale dell'Autorità, del 22 maggio scorso. 

In ogni caso, l'assemblea plenaria di Moneyval approvò la richiesta del Vaticano di ingresso presentata il 24 febbraio 2011, accettando di sottoporsi in modo ufficiale e costante alle valutazioni internazionali. 

Restava scarso lo scambio di informazioni con le omologhe autorità estere e con quella italiana; problema risolto solo il 26 luglio scorso, con la firma del protocollo d'intesa tra Aif e Uif. 

Dati i precedenti (soprattutto sul presunto coinvolgimento delle finanze vaticane in operazioni indagate dalla Procura di Roma) e il blocco di tutti i Pos e bancomat di Città del Vaticano dal gennaio 2013 da parte di Banca d'Italia, l'intesa raggiunta assume portata storica: consente lo scambio di informazioni tra le due Fiu su operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Il Motu proprio di Papa Francesco assegna all'Aif, in aggiunta alla prevenzione del riciclaggio, la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono attività finanziarie. 

In altre parole, si tratta degli stessi poteri che nel nostro Paese sono attribuiti alla Banca d'Italia, ossia i controlli sulla stabilità e i bilanci degli enti in questione. L'articolo 3 del documento papale assoggetta alla giurisdizione sul riciclaggio anche i dicasteri e gli altri organismi o enti dipendenti dalla Santa Sede e le organizzazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica canonica e sede nello Stato.

L'articolo 3,  più degli altri articoli, lascia intendere l'ampiezza della modifica alla legislazione Vaticana vigente, allineandosi a precise disposizioni del Gafi sulle organizzazioni non profit. 

Un'ulteriore modifica rispetto alla precedente legge, è costituita dall'istituzione del comitato di Sicurezza finanziaria, sull'esempio di quello già presente in Italia, che assume il valore politico e governativo del coordinamento di tutte le strategie e procedure per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

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NOTE

(1) Cos'è il GAFI-FATF?Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio.

Del Gruppo fanno parte 35 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali FMI, Banca Mondiale, ECB, Nazioni Unite, Europol, Egmont).

(2) Moneyval, l’organismo per l’antiriciclaggio del Consiglio europeo, chiede ai governi europei di migliorare l’attuazione delle misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo promulgando nuove norme in ambito legale, finanziario e del diritto.