La Santa Sede pubblica una guida sulla procedura nei casi di abuso

Per spiegare il funzionamento della Congregazione per la Dottrina della Fede

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CITTA’ DEL VATICANO, lunedì, 12 aprile 2010 (ZENIT.org).- Da questo lunedì, il sito web della Santa Sede offre una Guida per comprendere le procedure di base adottate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede di fronte ai casi di denuncia per abusi sessuali.

Lo ha reso noto la “Radio Vaticana”, spiegando che “non si tratta di un nuovo documento ma di una scheda riassuntiva di procedure operative già definite che possa essere di aiuto per laici e non canonisti” al momento di comprendere l’azione della Congregazione.

Le procedure, spiega l’emittente pontificia, “si rifanno al Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (MP SST) del 30 aprile 2001 e al Codice di Diritto Canonico del 1983”.

Questa procedura, in vigore dal 2001, inizia quando una Diocesi indaga sul sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso. Quando il sospetto risulta verosimile, il caso viene trasferito alla Congregazione.

“Il Vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla Cdf (Congregazione per la Dottrina della Fede) ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine. Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda la denuncia di tali crimini alle autorità civili”.

Dalla fase preliminare e fino alla conclusione del caso, il Vescovo può imporre misure precauzionali. “In realtà, al Vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua Diocesi”, “prima, durante e dopo qualsiasi procedimento”.

Quanto alla procedura, la Congregazione studia il caso e chiede, se necessario, informazioni supplementari.

La Congregazione “può autorizzare il Vescovo locale a istruire un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale”. Può anche autorizzarlo a istruire un processo penale amministrativo. Per fare appello alle sentenze emesse da un tribunale ecclesiastico, il sacerdote deve rivolgersi alla Congregazione, la cui sentenza sarà inappellabile.

Entrambi i procedimenti – giudiziario e amministrativo penale – possono comportare un certo numero di pene canoniche, inclusa la dimissione dallo stato clericale.

In casi particolarmente gravi, per abusi di minorio o quando le prove sono “schiaccianti”, la Congregazione può portare questo caso direttamente all’attenzione del Papa, chiedendogli di emettere un decreto, che sarà inappellabile, di dimissione dallo stato clericale.

Si presentano al Papa anche i casi di sacerdoti che, consapevoli dei crimini commessi, chiedono di essere dispensati.

Nel caso in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i suoi crimini e abbia accettato di condurre una vita di preghiera e penitenza, la Congregazione autorizza il Vescovo a emettere un decreto che proibisca o limiti il ministero pubblico del sacerdote. Se questo decreto viene violato, c’è la dimissione dallo stato clericale.

La Guida (in inglese) può essere consultata su http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_en.html

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ZENIT Staff

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