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Tribunale: Fase Conclusiva del processo contro l’imputato Carlo Alberto Capella

Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

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Oggi, sabato 23 giugno, alle ore 10.00, si è tenuta presso l’Aula del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano la seconda Udienza del processo penale a carico di Mons. Carlo Alberto Capella, accusato di detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità.
Presente l’avvocato dell’imputato, Avv. Roberto Borgogno. Il Collegio giudicante era costituito dal Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente; dal Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice; e dal Prof. Avv. Carlo Bonzano, Giudice. L’Ufficio del Promotore di Giustizia era rappresentato dal Promotore, Prof. Avv. Gian Piero Milano, e dal Promotore Aggiunto, Prof. Avv. Roberto Zannotti, che hanno condotto la loro requisitoria. L’avvocato difensore ha svolto la sua arringa di difesa. Dopo la replica del Promotore di Giustizia, l’imputato ha reso la sua dichiarazione conclusiva. Alle ore 12.00, il Collegio si è riunito in camera di consiglio e alle ore 13.20 il Presidente del Tribunale ha pronunciato il dispositivo della sentenza.
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Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico di Carlo Alberto Capella
In nome di Sua Santità
Papa Francesco
Il Tribunale ritenuti i fatti oggetto di contestazione come complessivamente riconducibili alla fattispecie prevista e punita dall’art. 10, comma 3, della legge n. VIII del 2013, ritenute in particolare sussistenti le condotte di divulgazione, trasmissione, offerta, nonché di detenzione a tali fini di materiale pedopornografico, con conseguente assorbimento della più grave fattispecie de qua della sussidiaria ipotesi di cui all’art. 11 della citata legge, visto l’art. 422 c.p.p.,
dichiara
l’imputato Capella Carlo Alberto colpevole del reato ascrittogli nei termini sopra precisati e lo condanna alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione, ed euro 5.000 (cinquemila) di multa così determinata: pena base anni 4 (quattro) di reclusione ed euro 4.000 (quattromila) di multa, aumentati per la continuazione nella misura finale indicata, con bilanciamento della contestata aggravante di cui all’art. 10, comma 5, della legge n. VIII del 2013 con le circostanze attenuanti generiche come previste dall’art. 59 c.p., così come modificato dall’art. 26 della legge n. L del 1969, concesse anche in ragione del contegno processuale dell’imputato; visti gli artt. 612 c.p.p. e 36 c.p.,
ordina
la confisca di quanto in sequestro; visti l’art. 39 c.p. e l’art. 429 c.p.p.,
condanna
l’imputato al rifacimento delle spese processuali.
Città del Vaticano, 23 giugno 2018
F.to Giuseppe Dalla Torre, Presidente
F.to Venerando Marano, Giudice,
F.to Bonzano Carlo, Giudice,
F.to Raffaele Ottaviano, Cancelliere.

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ZENIT Staff

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