A priest hearing confession in a parish in the Philippines

Confessione / Wikimedia Commons - Judgefloro, CC BY-SA 4.0

Certificati per la prima Confessione?

Un tema molto delicato

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Nella sua rubrica di liturgia, padre Edward McNamara LC, professore di Liturgia e Decano di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, risponde questa settimana a due domande da parte di un lettore dagli Stati Uniti.
Nel corso degli ultimi anni ho sentito varie prime confessioni di bambini (Prima Riconciliazione) in numerose parrocchie. Sembra che sia ormai consuetudine che vengano rilasciati dei certificati della Prima Riconciliazione. Diverse volte ho avuto a che fare con bimbi che non ammettevano alcun peccato, nonostante le mie osservazioni e suggerimenti su quali potevano essere i peccati possibili, per cui non ho potuto impartire l’assoluzione solo una benedizione. Eppure quei bambini ricevono un certificato che afferma come essi abbiano ricevuto il sacramento per la prima volta. Inoltre, sono preoccupato per il segreto confessionale. Mi è stato sempre insegnato che non è mai permesso dire se un determinato individuo abbia fatto o no una confessione. Ora la mia coscienza si preoccupa per queste cose. Se le mie preoccupazioni sono in qualche modo legittime, forse allora gli educatori religiosi dovrebbero venire avvertiti a questo proposito. –  L.W., Chicago, Illinois (USA)
Le tematiche sollevate sono diverse. I certificati della prima riconciliazione non sono menzionati in alcun documento ufficiale e non sono richiesti dal diritto canonico. Potrebbero essere utili in alcuni Paesi dove la preparazione catechetica per la prima riconciliazione e la prima comunione ha luogo in sedi separate, oppure là dove trascorra un periodo di tempo significativo tra la prima riconciliazione e la prima Comunione.
Non sarebbe appropriato che sia il confessore ad emettere il certificato, in quanto effettivamente, per quanto riguarda proprio il suo ruolo di confessore, il penitente non gli è conosciuto ed egli non può rivelare nulla in merito alla confessione stessa.
Se rilasciati da coloro che sono responsabili della formazione catechetica invece, tutto ciò che potrebbero certificare è che il bambino è entrato nel luogo preposto alla riconciliazione e che quindi abbia presumibilmente ricevuto il sacramento. Non possono sapere cosa sia effettivamente accaduto durante il tempo della riconciliazione né se l’assoluzione sia stata concessa o meno.
Questa è forse una limitazione, che però dev’essere accettata per rispetto della natura del sacramento della riconciliazione, e dato che in realtà il certificato non ha alcun status giuridico.
Possiamo forse ricevere qualche chiarimento dal decreto del 1910 “Quam Singulari” di san Pio X, che costituisce ancora oggi la base per l’attuale pratica di rito latino riguardo la prima riconciliazione e la Comunione:
“Dopo una attenta deliberazione su tutti questi punti, questa Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, in un’assemblea generale tenutasi il 15 luglio 1910, allo scopo di rimuovere i suddetti abusi e per far sì che questi fanciulli sin dai loro anni più teneri possano essere uniti a Gesù Cristo, vivere la Sua vita, e ottenere protezione da ogni pericolo di corruzione, ha ritenuto necessario ordinare le seguenti regole che devono essere osservate ovunque per la Prima Comunione dei bambini.
“1. L’età della discrezione, sia per la Confessione che per la Santa Comunione, è il momento in cui un bambino inizia a ragionare, cioè incirca al settimo anno, più o meno. Da allora inizia l’obbligo di adempiere il precetto di confessione e di comunione.
“2. Una conoscenza completa e perfetta della dottrina cristiana non è necessaria né per la prima Confessione né per la prima Comunione. Successivamente, però, il bambino sarà obbligato a imparare gradualmente l’intero Catechismo, secondo la sua abilità.
“3. La conoscenza della religione che è richiesta ad un bambino per essere adeguatamente preparato a ricevere la Prima Comunione è tale da fargli comprendere, secondo la sua capacità, quei Misteri della fede necessari come mezzo di salvezza (necessitate medii) e da fargli distinguere tra il pane dell’Eucaristia e il pane ordinario e materiale, in modo che quindi possa ricevere la Santa Comunione con una devozione che appropriata ai suoi anni.
“4. L’obbligo del precetto della Confessione e della Comunione che lega il bambino colpisce particolarmente coloro che se ne prendono cura, ossia i genitori, il confessore, gli insegnanti e il pastore. Spetta al padre, o alla persona che prende il suo posto, e al confessore, secondo il Catechismo romano, far ammettere un bambino alla sua prima Comunione.
“5. Il pastore dovrebbe annunciare e condurre una Comunione generale dei bambini una volta all’anno o anche più spesso, e in queste occasioni ammettere non solo i primi comunicanti ma anche altri che si sono già accostati alla Santa Tavola con il consenso di cui sopra dei genitori o del confessore. Alcuni giorni di istruzione e preparazione devono  essere stati precedentemente forniti a entrambe le classi di bambini.
“6. Coloro che si occupano dei figli dovrebbero accertarsi con zelo che dopo la loro prima Comunione questi bambini si avvicinino spesso alla Santa Tavola, se possibile anche ogni giorno, come desiderio di Gesù Cristo e della Madre Chiesa, e farlo fare con una devozione appropriata alla loro età. Essi devono anche tenere presente il serio dovere che li obbligava a far frequentare ai bambini le classi pubbliche di catechismo; se questo non è stato fatto, devono allora fornire istruzione religiosa in qualche altro modo … “
Il punto n °4 qui citato fa ricadere l’onere di presentare e ammettere il bambino alla prima confessione e alla Comunione principalmente sui genitori, in qualità di istruttori principali della fede, e sul confessore.
Il Catechismo Romano cui ci si riferisce nel testo riporta:
“254. […] Non potendo esserci dubbio alcuno sull’origine e istituzione divina della legge della confessione, ne segue che occorre ricercare chi debba ad essa sottostare, in quale età e in quale tempo dell’anno. Dal canone del Concilio del Laterano, il quale comincia con le parole: “Ogni individuo dell’uno o dell’altro sesso “, risulta che nessuno è vincolato dalla legge della confessione prima dell’età in cui può avere l’uso della ragione. Tale età però non si desume da un definito numero di anni. Sicché sembra doversi ritenere genericamente che la confessione comincia ad obbligare il fanciullo quando abbia raggiunto la capacità di distinguere tra bene e male, e la sua anima sia capace di malizia. Si devono, cioè, confessare i propri peccati al sacerdote, non appena pervenuti a quella età in cui è dato di ragionare e di decidere intorno alla vita eterna, non essendoci altro modo di sperare in essa, per chi ha la consapevolezza di aver peccato.”
“Per quanto riguarda l’età in cui i bambini dovrebbero ricevere i santi misteri, i genitori e il confessore sono coloro che possono meglio determinarlo. Spetta a loro chiedere e accertarsi dai bambini stessi se essi abbiano qualche conoscenza di questo ammirevole sacramento e se lo vogliano ricevere.”
Ho riscontrato la stessa essenziale dottrina nel Catechismo della Chiesa Cattolica:
“1457. Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele, ‘raggiunta l`età della discrezione, è tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell`anno’. Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l’assoluzione sacramentale, a meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore. I fanciulli devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di ricevere per la prima volta la santa Comunione.”
La figura del confessore richiede qualche chiarimento. La legge del 1910 presumerebbe che questo confessore, il quale ammette il bambino alla Comunione, sia solitamente il pastore che conosce la famiglia. Ancora una volta dal Catechismo Romano:
“256. È tempo di parlare del Ministro di questo sacramento, che è il Sacerdote fornito della facoltà ordinaria o delegata di assolvere, come vogliono le leggi ecclesiastiche. Chi deve attendere a simile mansione, riveste non solo la potestà dell’ordine, ma anche quella di giurisdizione. Alcune parole del Signore nel Vangelo di san Giovanni offrono un’insigne testimonianza intorno a questo sacro ministero: A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; e saranno ritenuti a chi li riterrete (20,23). E evidente che queste parole non furono rivolte a tutti, ma solamente agli Apostoli, ai quali i sacerdoti succedono in questa funzione. E poiché ogni specie di grazia., impartita mediante questo sacramento, rifluisce dal capo, che è G. Cristo, nelle membra, è logico che esso sia impartito al corpo mistico di G. Cristo, vale a dire ai fedeli, solo da coloro, che hanno la potestà di consacrare sull’altare il suo corpo reale; tanto più che, in virtù di questo sacramento della Penitenza, i fedeli vengono preparati e abilitati a ricevere l’Eucaristia.
“I vecchi decreti dei Padri lasciano agevolmente comprendere di quanto rispetto fosse circondata nella Chiesa antichissima la potestà del sacerdote ordinario. Essi stabilivano che nessun Vescovo o Sacerdote compisse atti di amministrazione sacramentale nella parrocchia altrui, senza l’autorizzazione di chi vi fosse preposto, o senza la giustificazione di un’estrema necessità. In sostanza la stessa cosa sanciva l’Apostolo, ordinando a Tito di porre sacerdoti in ogni città, perché nutrissero e formassero i fedeli col pascolo celeste della dottrina e dei sacramenti.”
Questa non è più una legge imprescindibile, ed è comune invitare un altro sacerdote per amministrare la prima riconciliazione. Non sarebbe quindi lui la persona che decide di ammettere il bambino alla Comunione.
Date le condizioni a cui adempiere con relativa facilità, è probabilmente abbastanza raro che un bambino non riceva l’assoluzione perché non ha confessato alcun peccato. La confessione di almeno un peccato veniale è necessaria affinché il sacramento sia validamente dato, e quindi il nostro lettore è corretto nell’astenersi dall’impartire l’assoluzione, poiché non può dare un sacramento che egli sa essere invalido.
Per quanto possibile, i genitori e i catechisti dovrebbero cercare di evitare situazioni di questo genere. Bisogna accertarsi che il bambino possa effettivamente distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Chiedere loro di fare degli esempi di cose che considerano sbagliate potrebbe aiutarli ad intraprendere un semplice esame del proprio comportamento già prima di recarsi alla prima riconciliazione.
È altrettanto possibile che il bambino rimanga senza parole durante la confessione perché nervoso o impaurito piuttosto che per la mancanza di conoscenza e preparazione. Gli istruttori dovrebbero adoperarsi per dissolvere tutto ciò, presentando la confessione come un chiedere perdono da qualcuno che amiamo e che ci ama anche molto profondamente. Possiamo chiedere il perdono solo se è presente l’amore.
I confessori dovrebbero anche fare del loro meglio per mettere a proprio agio i bambini ed aiutarli a confessarsi il più possibile.
[Traduzione dall’inglese a cura di Maria Irene De Maeyer]
***
I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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