The sacrament of Confession or Penance

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La Confessione durante la Quaresima

La regola “una volta l’anno” lascia spazio alla flessibiltà

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Nella sua rubrica di liturgia, padre Edward McNamara LC, professore di Liturgia e Decano di Teologia presso  l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, risponde questa settimana ad una domanda sollevata da un lettore statunitense.
A proposito di Quaresima, ho sentito dire di recente che si commette un peccato mortale quando non ci si confessa durante la Quaresima. E’ vero? — J.B., Ocala, Florida (USA)
La risposta immediata sarebbe un semplice “no”. Una risposta più approfondita tuttavia non è così semplice, e bisogna fare alcune considerazioni. Ecco cosa dice il diritto canonico:
“Can. 987 – Il fedele per ricevere il salutare rimedio del sacramento della penitenza, deve essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio.
“Can. 988 – §1. Il fedele è tenuto all’obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame.
Ҥ2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i peccati veniali.
“Can. 989 – Ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, e tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell’anno.”
Tuttavia, lo stesso Codice di diritto canonico dice anche quanto segue circa la comunione:
“Can. 920 – §1. Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucaristia, è tenuto all’obbligo di ricevere almeno una volta all’anno la sacra comunione.
“§2. Questo precetto deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l’anno.”
Queste norme trovano la loro origine nella Costituzione 21 del Quarto Concilio Lateranense tenutosi nel 1215. Il testo dice:
“Qualsiasi fedele dell’uno o dell’altro sesso, giunto all’età di ragione, confessi fedelmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l’anno, ed esegua la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva anche con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell’Eucarestia, a meno che per consiglio del proprio parroco non creda opportuno per un motivo ragionevole di doversene astenere per un certo tempo. Altrimenti finché vive gli sia proibito l’ingresso in chiesa, e – alla sua morte – la sepoltura cristiana. Questa salutare disposizione sia pubblicata frequentemente nelle chiese, perché nessuno nasconda la propria cecità con la scusa dell’ignoranza. Se poi qualcuno per un giusto motivo volesse confessare i suoi peccati ad un altro sacerdote, prima chieda e ottenga la licenza dal proprio parroco, poiché diversamente l’altro non avrebbe il potere di assolverlo o di legarlo. Il sacerdote, poi, sia discreto e prudente; come un esperto medico versi vino e olio sulle piaghe del ferito, informandosi diligentemente sulle circostanze del peccatore e del peccato, da cui prudentemente possa capire quale consiglio dare e quale rimedio apprestare, diversi essendo i mezzi per sanare l’ammalato. Si guardi, poi, assolutamente dal rivelare con parole, segni o in qualsiasi modo l’identità del peccatore; se avesse bisogno del consiglio di persona più prudente, glielo chieda con cautela senza alcun accenno alla persona: poiché chi osasse rivelare un peccato a lui manifestato nel tribunale della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall’ufficio sacerdotale, ma che sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero, a fare penitenza per sempre.” (Fonte: The IntraText Digital Library, CC BY-NC-SA)
Questi principi vengono menzionati anche nel Catechismo:
“1389. La Chiesa fa obbligo ai fedeli di « partecipare alla divina liturgia la domenica e le feste » e di ricevere almeno una volta all’anno l’Eucaristia, possibilmente nel tempo pasquale, preparati dal sacramento della Riconciliazione. La Chiesa tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la santa Eucaristia la domenica e i giorni festivi, o ancora più spesso, anche tutti i giorni.”
E in seguito:
“2041. I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre. Il carattere obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle autorità pastorali, ha come fine di garantire ai fedeli il minimo indispensabile nello spirito di preghiera e nell’impegno morale, nella crescita del l’amore di Dio e del prossimo.
“2042. Il primo precetto (« Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro ») esige dai fedeli che santifichino il giorno in cui si ricorda la risurrezione del Signore e le particolari festività liturgiche in onore dei misteri del Signore, della beata Vergine Maria e dei santi, in primo luogo partecipando alla celebrazione eucaristica in cui si riunisce la comunità cristiana, e che riposino da quei lavori e da quelle attività che potrebbero impedire una tale santificazione di questi giorni. Il secondo precetto (« Confessa i tuoi peccati almeno una volta all’anno ») assicura la preparazione all’Eucaristia attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l’opera di conversione e di perdono del Battesimo.  Il terzo precetto (« Ricevi il sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua ») garantisce un minimo in ordine alla recezione del Corpo e del Sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e centro della liturgia cristiana.
“2043. Il quarto precetto (« In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal mangiare carne e osserva il digiuno ») assicura i tempi di ascesi e di penitenza, che ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio sui nostri istinti e la libertà di cuore. Il quinto precetto (« Sovvieni alle necessità della Chiesa ») enuncia che i fedeli sono tenuti a venire incontro alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno secondo le proprie possibilità.”
Da questi documenti possiamo dedurre che l’obbligo primario è di ricevere la santa comnione almeno una volta all’anno, in particolare durante il periodo pasquale. L’obbligo di confessarsi prima di ricevere la Comunione è collegato a questa pratica pasquale, in modo da essere certi di trovarsi in stato di grazia. Nonostante questa sia una deduzione logica dal punto di vista spirituale, va osservato, tuttavia, che il canone 920§2 specifica solamente una volta all’anno e non dice nulla circa un periodo in particolare.
Rispetto alla norma precedente, l’attuale Codice di Diritto Canonico facilita la prassi della confessione, rimuovendo, per esempio, la necessità di confessarsi col sacerdote della propria parrocchia per poter adempiere all’obbligo.
Il periodo per adempiere all’obbligo pasquale, come viene talvolta chiamato, può variare a seconda dei Paesi. Negli Stati Uniti va dalla prima Domenica di Quaresima alla Domenica della Trinità inclusa; in altri Paesi il periodo può iniziare con il Mercoledì delle Ceneri e terminare la Domenica dopo Pasqua o il Giovedì dell’Ascensione.
Ovviamente, l’obbligo pasquale è un requisito minimo per stimolare le persone a ricevere i sacramenti. Idealmente, un cattolico riceve la Comunione ad ogni Messa alla quale partecipa. Un cattolico dovrebbe inoltre andare a confessarsi ogni qual volta è cosciente di aver commesso un peccato grave, e una confessione regolare è altamente raccomandabile anche in caso di soli peccati veniali. Come ci ricorda il testo riportato del Catechismo, in questo precetto: “assicura la preparazione all’Eucaristia attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l’opera di conversione e di perdono del Battesimo” .
Se vengono rispettate queste raccomandazioni allora, nonostante se rimane l’obbligo di ricevere la Comunione durante il periodo pasquale, la necessità di andare a confessarsi durante la Quaresima o come minimo un certo tempo prima di riceverla a Pasqua non sussisterebbe più, a meno che non ci sia presenza di un grave peccato.
[Traduzione dall’inglese a cura di Maria Irene De Maeyer]
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I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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