Si terrà il 9 dicembre, a Strasburgo, l’Udienza della Grande Chambre, istanza suprema della Corte europea dei diritti dell’uomo, sul caso Paradiso Campanelli contro Italia. Se la sentenza, prevista a distanza di 3/4 mesi, dovesse confermare quanto stabilito dalla Corte il 27 gennaio scorso, il rischio è che si sdogani la compravendita di bambini in Europa.
Nel febbraio 2011 una coppia italiana residente nella provincia di Campobasso, in seguito al fallimento delle tecniche di procreazione assistita cui si è sottoposta, si è recata in Russia e attraverso una società privata ha ottenuto da una “madre surrogata” un bambino, che non ha alcun legame biologico con la coppia stessa (non sono stati utilizzati gameti né dell’uomo né della donna). Secondo la legge russa, la coppia ha potuto registrare il bambino come proprio figlio.
Al rientro in Italia, tuttavia, l’iter si è subito inceppato. Un tribunale si è infatti rifiutato di registrare il bambino come figlio della coppia e, dopo aver appurato che non esisteva alcun legame biologico con loro, ha disposto che il bambino (che in quel momento aveva circa otto mesi) venisse sottratto alla coppia e lo ha affidato in adozione a un’altra famiglia.
La coppia ha allora deciso di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), lamentando la violazione dell’art. 8 Cedu da parte dell’Italia, in particolare per quanto riguarda la sottrazione di minore alle loro cure e il rifiuto di riconoscere la relazione genitoriale, attraverso la mancata trascrizione del certificato di nascita redatto in Russia.
La II Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza del 27 gennaio (decisa a maggioranza, 5 giudici contro 2), non ha disposto che il bambino ritorni alla coppia che lo aveva “ottenuto” in Russia, poiché ormai egli ha sviluppato legami con la nuova famiglia adottiva. Ha però ritenuto che nel caso in oggetto la magistratura italiana abbia violato l’art. 8 Cedu non tenendo conto dell’interesse superiore del bambino.
I giudici hanno spiegato che non si tratta di approvare la tecnica di maternità surrogata, bensì di riconoscere che durante i sei mesi di permanenza del bambino con la coppia italiana si sono creati dei legami di tipo familiare. Un tribunale – hanno sentenziato da Strasburgo – può sì sottrarre un figlio alla coppia in casi analoghi, ma solo in situazione di pericolo grave, altrimenti deve prevalere “il bene superiore del bambino”.
Sono tuttavia in molti a preoccuparsi che, in nome di questo slogan, si finisca per giustificare pratiche configurate come un vero e proprio traffico commerciale di bambini. La sentenza sul caso Paradiso-Campanelli ricorda due sentenze del giugno 2014 riguardo due coppia francesi. Anche allora la Corte aveva condannato la Francia per avere impedito alle due coppie di registrare come propri due figli ottenuti all’estero con la procedura della maternità surrogata.
In entrambi quei casi, però, il bambino aveva un legame biologico con il marito della coppia che lo aveva “commissionato”. Stavolta, invece, il bambino è nato da fecondazione artificiale con gameti esterni alla coppia e portato in grembo da un’altra donna.
La vicenda nei mesi scorsi aveva suscitato un dibattito in Italia. Il movimento Generazione Famiglia, già Manif Pour Tous Italia, aveva raccolto oltre 30mila firme per chiedere al Governo di opporsi alla sentenza. Palazzo Chigi, interpretando l’istanza popolare, aveva allora fatto ricorso contro una sentenza che – secondo Filippo Saverese, portavoce di Generazione Famiglia – “impedisce agli Stati di punire chi compra i figli, creando uno spazio di tolleranza giuridica intorno alla pratica barbara dell’utero in affitto”. Savarese aveva infine aggiunto: “Ci auguriamo che il Governo italiano tenga duro nel difendere davanti ai giudici la dignità dei nascituri, e che la Corte in secondo grado riveda radicalmente la propria giurisprudenza, o non avrà più niente da dire sul tema dei diritti umani”.