La Santa Sede e l’elezione del Vescovo eparchiale

di padre Hani Bakhoum Kiroulos

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ROMA, lunedì, 4 ottobre 2010 (ZENIT.org).- I canoni 180 – 189 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali trattano l’elezione dei Vescovi eparchiali entro i confini del territorio patriarcale.

Spetta solamente ai Vescovi della Chiesa patriarcale con la presidenza del Patriarca di comporre l’elenco dei candidati all’ordinazione episcopale. Tale elenco deve essere inviato alla Santa Sede per ottenere l’assenso. Ottenuto l’assenso si procede nell’elezione secondo il can. 183.

Nel caso in cui l’eletto è tra quelli compresi nell’elenco dei candidati approvato dalla Sede Apostolica, il Patriarca deve intimare sotto segreto, l’avvenuta elezione all’interessato. Se l’eletto accetta l’elezione, si informa la Santa Sede dell’accettazione e della data della proclamazione.

Se l’eletto non è compreso nell’elenco dei candidati approvato dalla Santa Sede, si informa la Santa Sede per ottenere l’assenso. Ottenuto l’assenso, il Patriarca intima all’eletto l’elezione e procede secondo il can. 148 § 2.

Nel caso in cui il Sinodo dei Vescovi non può radunarsi, il Patriarca, dopo avere consultato la Santa Sede, può chiedere i voti tramite lettera.

L’eletto prima dell’ordinazione episcopale, emette la promessa di obbedienza verso il Romano Pontefice.

Riguardo la nomina dei Vescovi fuori del territorio patriarcale, la nuova legislazione ha seguito la dichiarazione “Apostolica Sedes” della Congregazione per le Chiese Orientali del 25 marzo 1970[1]. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale presenta alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre candidati. Il Romano Pontefice sceglie tra di loro il nuovo Vescovo.

Bisogna notare che la dichiarazione “Apostolica Sedes” sottolineava esplicitamente che il Romano Pontefice è libero di scegliere il Vescovo, anche se non è compreso nell’elenco presentato dal Sinodo. Tale clausola non si trova nella nuova legislazione. Bisogna scegliere, dunque, il candidato dall’elenco presentato dal Sinodo dei Vescovi; salva restando la potestà del Romano Pontefice di intervenire[2].

Questo è l’intervento della Sede Apostolica riguardo l’elezione dei Vescovi nella Chiesa patriarcale, entro i confini patriarcale e la nomina dei medesimi fuori dal territorio patriarcale.

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1) Dichiarazione della Santa Congregazione per le Chiese Orientali, in AAS, 62 (1970), 179.

2) Cfr. J. KHOURY, La Scelta dei Vescovi nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 87.

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ZENIT Staff

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