Santa Marta, 17 gennaio 2017 / © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO

Lettera circolare ai Vescovi sul pane e il vino per l’Eucaristia

Documento della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti — Testo completo

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I vescovi hanno il compito di vigilare sull’idoneità del pane e del vino utilizzati nelle celebrazioni eucaristiche. Il pane — ricorda una lettera circolare pubblicata sabato 8 luglio 2017 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti — deve essere “azzimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente”.
Per quanti riguarda il vino, “deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee”, prosegue il documento inviato ai vescovi “per incarico del Santo Padre Francesco“.
Il documento porta le firme del prefetto del dicastero, il cardinale Robert Sarah, e del segretario, mons. Arthur Roche, ed è disponibile in otto lingue, tra cui il latino. Porta la data del 15 giugno 2017, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Riportiamo di seguito il testo integrale della Lettera circolare.
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Lettera circolare ai Vescovi
sul pane e il vino per l’Eucaristia

1. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per incarico del Santo Padre Francesco, si rivolge ai Vescovi diocesani (e ai loro equiparati a norma del diritto) per ricordare che ad essi, anzitutto, spetta provvedere degnamente a quanto occorre per la celebrazione della Cena del Signore (cf. Lc 22,8.13). Al Vescovo, primo dispensatore dei misteri di Dio, moderatore, promotore e custode della vita liturgica nella Chiesa a lui affidata (cf. CIC can. 835 §1), compete di vigilare sulla qualità del pane e del vino destinati all’Eucaristia e, quindi, su coloro che li preparano. Allo scopo di essere d’aiuto, si richiamano le disposizioni esistenti e si suggeriscono alcune indicazioni pratiche.
2. Mentre finora sono state, in genere, alcune comunità religiose a prendersi cura di confezionare il pane e il vino per la celebrazione dell’Eucarestia, oggi questi si vendono anche nei supermercati, in altri negozi e tramite internet. Per non lasciare dubbi circa la validità della materia eucaristica, questo Dicastero suggerisce agli Ordinari di dare indicazioni in merito, ad esempio garantendo la materia eucaristica mediante appositi certificati.
L’Ordinario è tenuto a ricordare ai sacerdoti, in particolare ai parroci e ai rettori delle chiese, la loro responsabilità nel verificare chi provvede il pane e il vino per la celebrazione e l’idoneità della materia.
Spetta inoltre all’Ordinario informare e richiamare al rispetto assoluto delle norme i produttori di vino e di pane per l’Eucaristia.
3. Le norme circa la materia eucaristica, indicate nel can. 924 del CIC e ai numeri 319 – 323 dell’Institutio generalis Missalis Romani, sono già state spiegate nell’Istruzione Redemptionis Sacramentum di questa Congregazione (25 marzo 2004):
a) «Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azzimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione. Ne consegue, dunque, che quello preparato con altra materia, anche se cereale, o quello a cui sia stata mescolata materia diversa dal frumento, in quantità tale da non potersi dire, secondo la comune estimazione, pane di frumento, non costituisce materia valida per la celebrazione del sacrificio e del sacramento eucaristico. È un grave abuso introdurre nella confezione del pane dell’Eucaristia altre sostanze, come frutta, zucchero o miele. Va da sé che le ostie devono essere confezionate da persone che non soltanto si distinguano per onestà, ma siano anche esperte nel prepararle e fornite di strumenti adeguati» (n. 48).
b) «Il vino utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee. […] Con la massima cura si badi che il vino destinato all’Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto. È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio: la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia valida» (n. 50).
4. La Congregazione per la Dottrina della Fede, nella Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali circa l’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica (24 luglio 2003, Prot. N. 89/78 – 17498), ha reso noto le norme riguardanti le persone che, per diverse e gravi motivazioni, non possono assumere pane normalmente confezionato o vino normalmente fermentato:
a) «Le ostie completamente prive di glutine sono materia invalida per l’Eucaristia. Sono materia valida le ostie parzialmente prive di glutine e tali che sia in esse presente una quantità di glutine sufficiente per ottenere la panificazione senza aggiunta di sostanze estranee e senza ricorrere a procedimenti tali da snaturare il pane» (A. 1-2).
b) «Il mosto, cioè il succo d’uva, sia fresco sia conservato sospendendone la fermentazione tramite procedure che non ne alterino la natura (ad es. congelamento), è materia valida per l’Eucaristia» (A. 3).
c) «Gli Ordinari sono competenti a concedere la licenza di usare pane a basso tenore di glutine o mosto come materia dell’Eucaristia a favore di un singolo fedele o di un sacerdote. La licenza può essere concessa abitualmente, finché duri la situazione che ne ha motivato la concessione» (C. 1).
5. La medesima Congregazione ha inoltre deciso che la materia eucaristica confezionata con organismi geneticamente modificati può essere considerata materia valida (cf. Lettera al Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 9 dicembre 2013, Prot. N. 89/78 – 44897).
6. Quanti confezionano il pane e producono il vino per la celebrazione devono nutrire la coscienza che la loro opera è orientata al Sacrificio Eucaristico e ciò domanda loro onestà, responsabilità e competenza.
7. Al fine dell’osservanza delle norme generali, gli Ordinari possono utilmente accordarsi a livello di Conferenza Episcopale, dando indicazioni concrete. Attesa la complessità di situazioni e circostanze, come il venir meno del rispetto per l’ambito del sacro, si avverte la necessità pratica che, per incarico dell’Autorità competente, vi sia chi effettivamente garantisca la genuinità della materia eucaristica da parte dei produttori come della sua conveniente distribuzione e vendita.
Si suggerisce, ad esempio, che una Conferenza Episcopale possa incaricare una o più Congregazioni religiose oppure altro Ente in grado, di compiere le necessarie verifiche sulla produzione, conservazione e vendita del pane e del vino per l’Eucaristia in un dato Paese e in altri Paesi in cui vengano esportati. Si raccomanda anche che il pane e il vino destinati all’Eucaristia abbiano un conveniente trattamento nei luoghi di vendita.
Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 15 giugno 2017, solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo.
Robert Card. Sarah
Prefetto

+ Arthur Roche
Arcivescovo Segretario
[01066-IT.01] [Testo originale: Italiano]

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ZENIT Staff

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