Non sempre succede, ma a volte il passaparola aiuta a scoprire alcune iniquità nascoste…ma non troppo. Mi viene segnalata da un amico la sentenza del TAR Campania, sez. IV, del 20 giugno 2016, n.3089, sul tema dell’assistenza scolastica degli alunni H. Si tratta di una spettacolare dimostrazione di come le contraddizioni vengano al pettine in modo inesorabile. E tragicomico.
Immaginiamo la scena: il genitore pollivendolo di un alunno h – per il bene del proprio figlio, prendendo sul serio la libertà di scelta educativa garantita dalla Costituzione – decide di iscriverlo in una scuola pubblica paritaria, facente parte del Sistema Nazionale di Istruzione a norma della L. 62/2000.
Al bambino, per l’anno scolastico, vengono assegnate alcune ora di sostegno, in misura minima rispetto al necessario. “Possibile?” – si chiede la famiglia. Il gestore della scuola conferma, sulla base del D.M. 25/2011. Qui si ribadisce che la scuola paritaria è una scuola pubblica, ma si afferma anche che il bambino H ha diritto al (minimo) sussidio solo se inserito in una scuola “senza scopo di lucro”….
Notare il lucro: il costo standard per ciascun alunno di una scuola pubblica paritaria a scopo di pseudo-lucro risulta la metà di quanto lo Stato spende, sempre per alunno, in una propria scuola. Chissà chi lucra.
La famiglia insiste: “Non vedo la differenza, davanti alla legge, tra il mio bambino spastico pubblico paritario e il bambino spastico pubblico statale. Non hanno entrambi lo stesso diritto a studiare?”.
Il gestore è in difficoltà: “Io non c’entro! Se volete il sostegno come si conviene, pagate! Anche lo Stato ha i suoi limiti di spesa con i bambini H!”. E cita la L. 244/2007, art. 2, cc. 413 e 414 sui limiti che lo Stato pone ai posti di sostegno e all’assunzione dei docenti in deroga…
Ma il padre del bambino spastico – pollivendolo, ma casualmente amico di un avvocato – tira fuori dal cappello la sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale che dichiara illegittimi quei commi dell’art. 2 della L. 244/2007… e inoltre fa notare al gestore che, per la L. 62/2000, la scuola pubblica paritaria è tenuta ad accogliere alunni H.
“Già – dice il gestore -, accoglierli pagando i docenti di sostegno a spese dei genitori dei bambini frequentanti: un pollivendolo, un venditore di patate, una vedova con figli a carico, un carabiniere, un operaio di Pomigliano… Ma che giustizia è?”
Tira e molla, si finisce davanti al TAR Campania. Il quale sentenzia come segue.
La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale a favore, in sostanza, dell’assegnazione di tutti i docenti di sostegno che occorrono agli alunni H vale solo per le scuole pubbliche statali.
Caro genitore, hai scelto la scuola pubblica paritaria per tuo figlio, come la legge ti concede? Arrangiati! La sentenza della Corte Costituzionale non vale per le scuole pubbliche paritarie perché tu e i tuoi compari cittadini che l’avete scelta siete ricchi!
La desideravi, questa scuola pubblica, perché il suo progetto educativo era adeguato per tuo figlio spastico? Te la paghi, anche se la Costituzione dice che hai il diritto a scegliere l’educazione per tuo figlio H (o non H) nell’ambito del servizio pubblico (in un pluralismo educativo, si intende: sennò che scelta sarebbe?).
La scuola pubblica paritaria fa un servizio pubblico, come dice la L. 62/2000? Bene, lo Stato sfrutta questo servizio pubblico a tue doppie spese, caro cittadino pollivendolo, genitore dell’alunno spastico! Doppie, perché paghi la retta e perché paghi le tasse. Oppure lo Stato sfrutta questo pubblico servizio a spese del compagno di tuo figlio, il cui padre – venditore di noccioline di S. Giuseppe Vesuviano al mercato – è ricco.
“Poche storie” – dice il TAR Campania – “chi sceglie la scuola pubblica paritaria, perché è nel suo diritto umano il farlo, è sicuramente ricco. Anche l’eventuale figlio H è ricco! Dunque paghi il suo diritto a istruirsi!”.
Per il TAR Campania il pollivendolo, fedele contribuente, che vuole mandare il figlio H alla scuola pubblica paritaria deve essere ricco. Se il padre non fosse ricco, il figlio H del pollivendolo non avrebbe il diritto costituzionale di scegliere la buona scuola pubblica che desidera! Paritaria o statale.
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Diritto all’assistenza scolastica: lo Stato discrimina
Il Tar della Campania impedisce l’iscrizione di un bambino disabile alla scuola paritaria