Pur essendo palesemente incostituzionale, sia sul piano procedurale che del merito, la legge sulle unioni civili risulta difficilmente ribaltabile da parte della Corte Costituzionale, mentre un’eventuale legge sulle adozioni, verosimilmente recepirà in modo estensivo e non restrittivo le recenti sentenze giudiziarie che, di fatto, legittimano la stepchild adoption.
Quanto all’obiezione di coscienza, pur non essendo esplicitamente prevista nella legge, potrà fattualmente essere garantita dalla compresenza di più funzionari: rimane il dilemma di un’ipotetica amministrazione comunale composta interamente da obiettori, contrari alla celebrazione delle unioni civili.
Tali aspetti giuridici sono stati illustrati a ZENIT da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale e professore di diritto ecclesiastico all’Università di Roma – Tor Vergata, che, per l’occasione, si è soffermato anche sul ruolo del presidente della Repubblica.
Professor Mirabelli, quali sono i principali profili di incostituzionalità della legge sulle unioni civili, recentemente approvata alla Camera?
Sì, è evidente che vi siano profili di incostituzionalità, a partire dal punto di vista procedurale e formale: la legge è stata approvata in un testo che ha assorbito in un maxiemendamento le unioni civili, il matrimonio e convivenze di fatto e una serie di articoli che disciplinano spezzoni di materia, unificandoli ed escludendo la possibilità di una votazione articolo per articolo e sul testo finale, così come prevede la Costituzione per il procedimento legislativo. È vero che questo fenomeno si è verificato anche per altre leggi, anch’esse oggetto di critica per il modo in cui sono state approvate. In tali casi, però, la procedura poteva apparire in qualche modo giustificata: penso alle leggi finanziarie, quando pongono un termine per l’approvazione delle leggi o quando si manifesta un’opposizione parlamentare che ha portato ad un ostruzionismo. Nel caso delle unioni civili, non si è verificata nessuna di queste condizioni. Nel merito di questa legge è in particolare nella prima parte che si riscontrano dei punti critici, specie per una linea di generale assimilazione al matrimonio, anche senza usare le stesse espressioni verbali, e per aspetti che riguardano l’adozione.
Con quali tempi e modalità potrebbe intervenire la Corte Costituzionale?
È difficile dirlo, in primo luogo perché l’accesso alla Corte Costituzionale avviene solamente per via incidentale, ovvero quando una questione viene sollevata nel corso di un processo e sia rilevante l’applicazione di quelle norme per risolvere il caso concreto, nei limiti in cui questa rilevanza sussiste. Se, come e quando, su specifici aspetti, può essere sollevata una questione di legittimità costituzionale, non è facile dirlo.
E il presidente della Repubblica?
Il presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, quando la violazione della Costituzione è palese e macroscopica. Per la verità, potrebbe farlo anche per motivi di opportunità ma non credo che sia questo il caso. Teoricamente comunque è una facoltà di cui il capo dello Stato è titolare.
Cosa comporta il fatto che nella legge non è prevista l’obiezione di coscienza?
L’unione civile si prevede venga celebrata dinnanzi all’ufficiale di stato civile che non necessariamente è il sindaco ma chiunque eserciti tale funzione. Sicuramente non può esserci un impedimento ad adempiere quanto questa legge prevede, visto che può esserci anche la sostituzione dell’ufficiale, vi saranno altri rispetto a chi dissente a svolgere quella funzione. Non so però se ci saranno le condizioni concrete per farlo.
Che conseguenze porterà, invece, una modifica della disciplina sulle adozioni?
La giurisprudenza ha già anticipato questa legge, la quale potrebbe mettere chiarezza ma ho l’impressione che sarà fatto in modo estensivo e non restrittivo. Di fatto è questa la condizione in cui ci si trova.
Pixabay - CC0
Unioni civili: difficile un intervento della Corte Costituzionale
Il commento del presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli