Confraternite: le più antiche delle aggregazioni laicali

Monsignor Antonio Interguglielmi spiega la natura giuridico-canonica di quella che è un’organizzazione di culto, di devozione, di carità e di volontariato

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Le confraternite, che hanno rappresentato la prima forma “associativa” ecclesiale con cui i laici si sono riuniti insieme per svolgere attività di culto e carità, sono state così sorpassate dalle nuove associazioni nate da questo impulso dato al laicato e dai movimenti, fino a venire spesso considerate come qualcosa di antico.
Facciamo una sosta nel percorso di scoperta delle Confraternite in Italia e a Roma, in particolare, con la guida di mons. Antonio Interguglielmi, Direttore dell’Ufficio per le Aggregazioni Laicali e le Confraternite della Diocesi di Roma, per cercare di comprenderne l’attualità, guardandole sotto il profilo della loro organizzazione giuridica.
Come sono organizzate le Confraternite?
Si tratta di un fenomeno di volontariato, con la connotazione della motivazione di fede e religione. Sotto il profilo giuridico-canonico sono associazioni pubbliche di fedeli, costituite con un decreto di erezione canonica del Vescovo o anche del Santo Padre. Solo l’autorità, che le ha riconosciute, ha il potere di modificarle o sopprimerle. Dice il canone 707 del CIC del 1917: “Le associazioni di fedeli erette per l’esercizio di qualche opera di pietà e di carità si chiamano pie unioni; esse, se costituite come corpo organico, si chiamano sodalizi; i sodalizi eretti anche ad incremento del culto pubblico si chiamano col nome particolare di confraternite”.
Nel termine confraternita è esplicitato il significato: con-fraternità: la carità si vive tra fratelli. Del resto la comunità cristiana è per sua natura una fraternità (cfr. Gv 17,11).
Assumono nel tempo diverse denominazioni: congrega, compagnia, sodalizio, congregazione, confraternitas, fraterie, confraterie, Misericordie, consorzi, sodalitium, gilda, schola, etc. anche a seconda del tipo di confraternita che costituiscono:
– di devozione: fanno carità e culto e i loro aderenti appartengono alla generalità delle persone
– Professione: gli aderenti provengono dai vari mestieri e professioni
– Nazione: cittadini residenti a Roma di città o regioni diverse dei secoli scorsi: oggi più nazionali
Il nome scelto non deve portare a fare confusione con le Congregazioni religiose, i cui membri sono legati dai voti di povertà, castità e obbedienza e vivono in comunità. Nelle confraternite non si emettono voti, non si vive in comune, non si partecipa con il proprio patrimonio. Chi si iscrive a una confraternita, è spinto dal desiderio di intraprendere un cammino di santificazione diverso da quello dei chierici e dei religiosi: si rimane nello stato di vita laicale, ma si persegue uno scopo simile: “vivere le virtù evangeliche e praticare la carità”.
Qual è la differenza con le altre aggregazioni laicali?
Le Confraternite sono aggregazioni laicali a tutti gli effetti: la prima forma di aggregazione laicale, la più antica. Interessante è sottolineare che il nuovo codice di diritto canonico del 1983 non le cita più, come invece faceva quello del 1917, ma le ricomprende tra le aggregazioni laicali, al canone 298: “§1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano”.
Per l’Italia, si può ricordare la Circolare n. 28 del 1 marzo 1999 della CEI che da gli orientamenti per il riconoscimento giuridico delle Confraternite nell’ordinamento giuridico italiano.
Le confraternite, quindi, come tutte le altre associazioni pubbliche di fedeli, dipendono dall’autorità che le ha erette: Santa Sede o Vescovo diocesano. L’autorità che l’ha riconosciuta può modificarle o sopprimerle.
Qual è la realtà oggi delle Confraternite?
L’attuale codice di diritto canonico del 1983 non cita mai le confraternite, ma le assimila alle aggregazioni laicali pubbliche (can. 301), pur rientrando anche nelle associazioni di fedeli, di cui al canone 215: “I fedeli hanno il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità e di pietà o per favorire la vocazione cristiana nel mondo”.
Come noto il fenomeno associativo laicale nella Chiesa ha assunto sempre una maggiore importanza con l’apertura pastorale realizzata dal Concilio Vaticano II, che è stata poi codificata dalle norme del nuovo Codice di diritto canonico del 1983, per cui nuove realtà associative ecclesiali si sono potute realizzare e sviluppare, si pensi per esempio alla grande diffusione dei nuovi movimenti nella Chiesa.
Don Antonio, qual è il suo ruolo all’interno delle Confraternite?
Le Confraternite sono enti dotati di autonomia, pur nel rispetto dei loro Statuti approvati e delle norme di diritto canonico e ovviamente civili, tra cui le norme Concordatarie in primis. Come direttore dell’Ufficio diocesano delle Aggregazioni laicali e Confraternite di Roma, non entro assolutamente nella loro gestione, ma ho un compito di coordinamento, incentivo delle attività, formazione e controllo.
***
Un articolo di mons. Interguglielmi sull’attualità delle Confraternite è stato pubblicato l’anno scorso, su una Rivista dedicata la Mondo No-profit, sui loro profili economici e sociali (Confraternite e attualità, in No profit-diritto, management- servizi di pubblica utilità – nr. 2/2015).
http://www.periodicimaggioli.it/non-profit.html
 

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Valentina Raffa

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