Gender: non una “teoria” ma un’ideologia senza nulla di scientifico

Autore di un esaustivo saggio sul tema, l’avvocato Aldo Rocco Vitale afferma: “Il ddl Cirinnà è palesemente anticostituzionale, perché viola in primo luogo il principio di uguaglianza”

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Che differenza c’è tra gender studies e teoria gender? È vero che si vuol promuovere l’avvento di una società in cui il sesso non determina la persona? E cosa comporta considerare il genere di appartenenza una variabile?
Sono alcuni degli interrogativi scottanti ed attuali che l’avvocato Aldo Rocco Vitale (che ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia e Teoria Generale del Diritto Europeo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università Tor Vergata) si pone per concettualizzare un argomento che solleva l’interesse e la curiosità dell’opinione pubblica.
Nel suo libro edito da Fede&Cultura, dal titolo Gender questo sconosciuto, Vitale affronta con sistematicità e competenza il problema di una società liquida in divenire, considerando i retaggi e le prospettive future legate al tema della persona ed alle derive di un materialismo ed un utilitarismo che, parafrasando Nikolaj Berdjaev, vorrebbero ridurre l’uomo ad immagine e somiglianza di una macchina.
 
Avvocato Vitale, innanzitutto, perché è più corretto usare il termine “ideologia” e non “teoria” per definire il gender?
Ci si trova nell’ambito del pensiero in entrambi i casi, sia in quello della teoria che in quello dell’ideologia. Mentre però la teoria è una prospettiva, come una finestra, che si apre sul panorama della verità, l’ideologia è invece il contrario, cioè una finestra che si chiude sulla verità; la teoria, infatti, presuppone la ricerca del vero, l’ideologia invece ritiene o che non ci sia il vero da ricercare, o che sia vero ciò che essa stessa per vero ha stabilito a prescindere da ogni ricerca. La teoria, in sostanza, ricerca il vero; l’ideologia sostituisce il vero con se stessa. Per capire in che senso, si pensi alle grandi ideologie del XX secolo. Il pensiero gender è un’ideologia, proprio perché sostituisce la verità circa l’identità sessuata umana con la visione surreale per cui la sessuazione secondo la naturale dicotomia maschile e femminile è irrilevante ai fini del processo identitario dell’essere umano.
Come mai chi quarant’anni fa, sostenne la rivoluzione sessantottina, schierandosi contro il matrimonio, considerato un retaggio socio-culturale, oggi ha interesse perché venga riconosciuto il matrimonio omosessuale?
Questi sono i paradossi della storia. Coloro i quali volevano sbarazzarsi dell’istituto matrimoniale definendolo un retaggio borghese obsoleto di società patriarcali ormai in via di decadenza, oggi sono gli stessi che si sono impossessati o si vogliono impossessare dell’istituto giuridico del matrimonio per ridefinirne la natura, la struttura e gli scopi. C’è tuttavia una linea di continuità, cioè l’amore, o meglio, l’equivocato rapporto tra amore e diritto di cui ampiamente parlo nel mio volume. Se ieri, infatti, si rivendicava l’amore libero, cioè svincolato da ogni regola – sociale, giuridica, morale o religiosa – oggi, sempre in nome dell’amore, si richiede che il diritto debba formalizzare tutte le unioni che sull’amore stesso si basano. Insomma, un vero e proprio ribaltamento della forma, ma non della sostanza; equivocata era all’epoca la relazione tra amore e diritto ed equivocata è oggi; distorta, quindi, era la richiesta dell’epoca, e ancor più distorta quella di oggi. La domanda sarebbe dunque da rigirare a chi appena un trentennio or sono militava contro il matrimonio e oggi, invece, milita a favore del medesimo, e ci si dovrebbe chiedere: sbagliava all’epoca o adesso? Verosimilmente l’errore si è consumato in entrambi i casi, ritenendo il diritto ciò che il diritto non è, ovvero qualcosa di plasmabile a seconda delle mutevoli istanze storico-sociali.
Le coppie omosessuali hanno davvero bisogno di una legge sulle unioni civili?
In primo luogo, occorre ricordare che le unioni civili non riguardano soltanto le coppie omosessuali ma anche quelle eterosessuali. In secondo luogo, ci si concentra troppo sulle problematiche riguardanti la legalizzazione delle coppie omosessuali per il semplice motivo che, in definitiva, le unioni civili, sebbene siano previste anche per le coppie eterosessuali, si rivelano nella loro sostanza più “utili” per le coppie omosessuali, in quanto per quelle eterosessuali l’unione civile già è a loro disposizione e, nel Codice Civile, si chiama matrimonio, risultando pleonastica ogni altra forma di previsione normativa. Si comprende allora che le unioni civili sono pensate specificamente per le coppie non eterosessuali. Venendo comunque al cuore della domanda, la risposta è no, non ne hanno bisogno in quanto le coppie omosessuali come coppie conviventi hanno già tutte le tutele opportune. In ogni caso, sarebbe sufficiente modificare poche singole norme non ancora in grado di assicurare agli individui delle coppie omosessuali i diritti che loro spettano, invece di mettere in piedi uno strafalcione giuridico come il ddl Cirinnà che scimmiotta il matrimonio del codice civile.
Il Legislatore, negli ultimi tempi, sembra essere preso da una sorta di schizofrenia ossessiva, tale che si ritiene necessario disciplinare materie assolutamente minoritarie, adducendo motivazioni estranee al diritto stesso, come, appunto, l’amore. Stiamo correndo il rischio di incorrere in una sorta di giurisprudenza asfissiante? Un toto-controllo da parte del diritto? Se sì, con quali conseguenze in merito all’istituto matrimoniale ed alla famiglia?
Questo è l’ennesimo paradosso di un’epoca che ha smarrito il senso intorno alla natura ed alla funzione del diritto. Essendo inteso oggi il diritto come mero contenitore formale, riempibile con qualunque tipo di contenuto, è inevitabile che si tenti di far entrare nel mondo del diritto, entità, come l’amore appunto, che invece sono costitutivamente estranee al giuridico. Se si vuole comprendere in che senso si accetti fino in fondo tale prospettiva, ci si chieda: e se invece dell’amore qualcuno volesse far entrare nel mondo del diritto altri sentimenti, come per esempio l’odio? Sarebbe possibile? Quali sarebbero le conseguenze? In astratto, se può entrare l’amore, può entrare anche l’odio ma le conseguenze sarebbero terribili. Tuttavia non bisogna scervellarsi troppo per immaginare uno scenario del genere che, purtroppo, infatti, non appartiene al regno delle ipotesi, ma a quello della storia. Le leggi razziali sono state, infatti, proprio questo, cioè l’idea che il diritto fosse qualcosa di meramente formale e che potesse accogliere ciò che invece non può, cioè i sentimenti, come l’amore o perfino l’odio. Le leggi razziali altro non sono state che la legalizzazione dell’odio in virtù di un fraintendimento specioso e terrificante, dagli esiti mostruosi ampiamente visti, del diritto.
In che rapporto stanno disuguaglianza (o presunta tale) e discriminazione? Chi nel nostro Paese, può dirsi oggi realmente discriminato e perché?
Anche su questo c’è un equivoco di fondo che ho provato a chiarire nel mio libro e che posso anticipare sinteticamente in questa sede. L’uguaglianza non è un principio monolitico. Chi studia diritto e filosofia dovrebbe saperlo. La stessa Corte Costituzionale, nei decenni, interpretando il tenore dell’articolo 3 della Costituzione italiana, ha più volte ribadito che il principio di uguaglianza, come già insegnava Aristotele più di 2500 anni fa, significa trattare casi uguali in modo uguale e casi diversi in modo diverso. Prima di gridare allo scandalo della discriminazione perché due situazioni vengono trattate in modo diverso, sarebbe necessario chiedersi, dunque, se si tratta degli stessi casi o meno. Per esempio, la stessa Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di riconoscere i diritti delle persone delle coppie omosessuali, ma non secondo lo schema del matrimonio in quanto le unioni omosessuali non sono la stessa cosa dell’unione tra uomo e donna, rispettando così il principio di uguaglianza per cui casi diversi devono essere trattati e disciplinati in modo diverso. Non c’è nulla di discriminatorio dunque. È la logica del principio di uguaglianza; è la logica del diritto. Per il resto non sono un sociologo ma, per quanto ne so, oggi in Italia, ma in un po’ in tutta Europa, stando almeno agli ultimi rilevamenti dell’OSCE, i più discriminati sono i cristiani e proprio in ragione della loro fede. Sarebbe opportuno, quindi, rivedere le politiche antidiscriminatorie perché se può essere discutibile che vi sia una emergenza omofobica, è invece già attestato che vi è una emergenza cristianofobica. Si pensi per esempio a quella violenza contro la coscienza dei politici cristiani allorquando si vuole imporre loro l’impossibilità di agire secondo i propri dettami morali e culturali nell’ambito della propria attività politica: si potrebbe pretendere lo stesso da altri? Si potrebbe pretendere che un ambientalista, per esempio,  rinunciasse al suo bagaglio di valori e credenze nel suo agire politico?
Tra i profili di attualità che riguardano l’ideologia gender, c’è il problema legato all’educazione alla parità di genere, sancita con la legge sulla “buona scuola”. Come conciliare la libertà d’insegnamento con la libertà di educazione dei figli? L’insegnante potrebbe fare obiezione di coscienza rispetto alle direttive imposte dal MIUR?
Personalmente ritengo che l’obiezione di coscienza possa e debba sempre essere riconosciuta. Tuttavia è anche vero che il diritto all’obiezione di coscienza è stato finora compresso all’interno di una visione strettamente legalistica, per cui se non è la legge che lo contempla espressamente per il singolo caso non è possibile sollevare obiezione di coscienza. Si pensi, per esempio, all’obiezione di coscienza dei farmacisti per quanto riguarda la cosiddetta “pillola del giorno dopo” o la pillola abortiva RU486. Certo però è che la stessa Costituzione al primo comma dell’articolo 33 sancisce in modo solenne e generale che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, per cui, come si sa, il professore gode di una certa autonomia costituzionalmente garantita per insegnare ciò che è scienza e ciò che, come l’ideologia gender, scienza non è.
Il dibattito politico di questi giorni ha ad oggetto il Ddl Cirinnà, che vorrebbe introdurre le unioni civili. Ma il disegno di legge è anticostituzionale?
Nella misura in cui mimetizza uno pseudo-matrimonio, distorce l’istituto delle adozioni e silenziosamente introduce una ratifica – cioè una legalizzazione successiva al fatto – dell’utero in affitto, il ddl Cirinnà è palesemente incostituzionale per violazione dell’articolo 3 in tema di uguaglianza e degli articoli 29, 30 e 31 in tema di matrimonio e rapporti familiari. In questi giorni, del resto, non sono stati pochi gli illustri costituzionalisti, anche vicini al partito della Cirinnà, che hanno espresso forti riserve e gravosi dubbi sulla costituzionalità del suddetto disegno di legge.
L’opinione pubblica è scossa da quanto sancito nell’articolo 5 del decreto, cioè la stepchild adoption. Ma il problema  è legato solo a questo aspetto o all’intero impianto del ddl?
Personalmente ritengo che sia un falso bersaglio, un diversivo; si vuole cioè puntare in alto per spostare l’attenzione e poter agire indisturbati nella distrazione generale. Probabilmente la stepchild adoption non sarà approvata dal Parlamento ma, con o senza di essa, l’intero impianto del disegno di legge Cirinnà rappresenta un affronto a quasi ogni principio del diritto. Del resto, si è appena constatato che è appunto incostituzionale nella sua interezza. Andrebbe quindi non modificato e non emendato, ma semplicemente ritirato. Poi con calma, senza furori ideologici, senza la fretta che è sempre una cattiva consigliera, soprattutto per un sempre più inesperto e incauto legislatore, si potrebbe – purché in modo condiviso e trasversalmente a tutte le forze in gioco – cominciare a discutere circa un nuovo disegno di legge che possa riconoscere alcuni diritti senza violare norme, come quelle costituzionali, e principi, come quello di uguaglianza, in affronto ad ogni prudenza giuridica.
In caso di approvazione della legge, il referendum abrogativo è l’unica risposta possibile o ve ne sono altre?
In linea di principio ritengo che, con le dovute cautele e con il coraggio necessario per intraprendere una lunga e faticosa battaglia giuridica per il riconoscimento di un tale diritto, sia percorribile la via del diritto all’obiezione di coscienza per il funzionario pubblico che fosse chiamato ad applicare la normativa sulle unioni civili in contrasto con i suoi convincimenti etici o religiosi. Non dimentichiamoci, del resto, che la stessa Corte Suprema statunitense che ha legalizzato il same-sex marriage, ha garantito nella medesima sentenza la libertà di coscienza, di culto, di pensiero, di parola tutelando la possibilità di professarsi contrari a tali unioni in ragione dei propri convincimenti, anche religiosi. Ciò premesso, il referendum è una strada sempre in salita considerati i filtri procedurali giustamente posti dall’ordinamento per garantire la serietà di ogni iniziativa referendaria. Trattandosi, tuttavia, di mera procedura potrebbero verosimilmente essere raccolte le firme necessarie e ritenuti poi legittimi i quesiti referendari. La domanda è semmai un’altra: quali sarebbero tali quesiti referendari? La richiesta di abrogazione totale della legge non sarebbe mai accolta, ritengo, proprio per evitare di tornare in quello stato di vacatio legis che la Corte Costituzionale ha chiesto al legislatore di colmare. Si dovrebbero dunque censire e confezionare con molta attenzione gli eventuali quesiti referendari. Un’altra considerazione in merito: l’eventuale comitato organizzatore del referendum dovrebbe ben sincerarsi dell’appoggio dell’elettorato, perché, eventualmente fallita la tornata referendaria, ai sensi della legge 352 del 1970 non sarebbe possibile la sua riproposizione per almeno un quinquennio, un limite di tempo sicuramente breve per riproporre lo stesso referendum, ma data la materia, decisamente troppo lungo per gli effetti nefasti che il ddl Cirinnà avrà intanto sicuramente prodotto.

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Valentina Ragaglia

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