Il 21 aprile scorso, il cardinale Segretario di Stato, su mandato del Papa, ha approvato ad experimentum per tre anni lo Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, la cui bozza era stata presentata per l’approvazione dal card. Sean P. O’Malley, presidente della medesima Commissione.
Anzitutto bisogna ricordare la natura di tale organismo, istituito ufficialmente dal Pontefice con un Chirografo del 22 marzo 2014, pubblicato oggi insieme agli Statuti. Nel documento, il Papa sottolineava che “’effettiva tutela dei minori e l’impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo”.
Francesco parlava di “dolorosi fatti” che hanno imposto “un profondo esame di coscienza” da parte della Chiesa e, “insieme con la richiesta di perdono alle vittime e alla società per il male causato, hanno portato ad avviare con fermezza iniziative di vario genere nell’intento di riparare il danno, fare giustizia e prevenire, con tutti i mezzi possibili, il ripetersi di episodi simili in futuro”.
Su consiglio, quindi, di numerosi cardinali e membri del Collegio episcopale, e soprattutto nel solco dell’opera già iniziata dai suoi Predecessori, Papa Bergoglio ha deciso di istituire nella Santa Sede una Commissione permanente che – evidenzia il chirografo – ha “lo scopo di promuovere la tutela della dignità dei minori e degli adulti vulnerabili, attraverso le forme e le modalità, consone alla natura della Chiesa, che si ritengano più opportune, nonché di cooperare a tale scopo con quanti individualmente o in forma organizzata perseguono il medesimo obiettivo”.
“Faccio affidamento – scriveva il Papa nel documento – sui membri di questa Commissione per la tutela efficace dei minori e degli adulti vulnerabili, a prescindere dal credo religioso che professano, perché essi sono i piccoli che il Signore guarda con amore”. Ai collaboratori il Santo Padre chiede quindi “tutto l’impegno possibile affinché mi aiutino a rispondere alle esigenze di questi piccoli”.
Nel documento pontificio viene poi sottolineato che compito specifico della Commissione sarà quello di proporre al Papa “le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa”. La Commissione, inoltre, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, “promuoverà la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili”.
Tutto ciò è ribadito negli Statuti diffusi oggi, dove, al punto 3 dell’art.1, si specifica che “le proposte presentate al Santo Padre dalla Commissione devono essere previamente approvate dalla maggioranza di due terzi dei Membri”. “Nell’elaborazione delle proposte – si legge nel punto 4 -, quando la materia riguarda le competenze di altre istanze ecclesiali, il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario, consulta in modo tempestivo gli uffici competenti per la tutela dei minori nelle Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché il Dicastero della Curia Romana competente in materia. Tale consultazione sarà condivisa in modo trasparente con i membri della Commissione”. La Commissione, in seguito, “potrà richiedere agli organi interessati una relazione circa l’efficacia del lavoro svolto”.
Riguardo ai membri, gli Statuti riaffermano la composizione di un massimo di diciotto membri della Commissione, nominati dal Santo Padre per un periodo di tre anni, salva riconferma, “scelti tra persone di buona e provata fama, nonché di riconosciuta competenza nei diversi settori che interessano l’attività affidata alla Commissione”.
Anche il presidente è nominato dal Papa tra i componenti dell’organismo per un periodo di tre anni e può essere riconfermato, come pure il segretario che viene eletto “tra persone di riconosciuta competenza nella tutela dei minori”. Egli, “membro della Commissione ex officio”, può essere riconfermato nell’incarico.
All’art. 3, gli Statuti spiegano che “la Commissione è convocata in Assemblea Plenaria due volte all’anno”. Su richiesta dei due terzi dei membri e con il consenso del Presidente, tuttavia può essere convocata un’Assemblea straordinaria. Affinché la Plenaria possa ritenersi validamente costituita, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Membri. Alle medesime condizioni, l’assise può riunirsi anche mediante videoconferenza.
Durante la Plenaria, inoltre, si agisce collegialmente sotto la direzione del presidente, e viene eletto al suo interno, a maggioranza assoluta di votanti, due membri, i quali, insieme a presidente e segretario, fanno parte del Comitato Agenda della successiva Plenaria. Il loro incarico termina con la chiusura del verbale dell’Assemblea.
Al Presidente, poi – spiegano gli Statuti – spetta assicurare il corretto funzionamento della Commissione e dirigere le riunioni della stessa. Compito del Segretario è invece “assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, agire a nome della Commissione negli affari ordinari e dirigere l’ufficio della Commissione”. Sempre al Segretario spetta “promuovere la collaborazione della Commissione con gli uffici per la tutela dei minori delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché con i Dicasteri e le altre Istituzioni della Curia Romana”.
Le suddette iniziative vengono elaborate dai gruppi di lavoro, i quali le sottopongono all’approvazione e alle osservazioni della Commissione, anche attraverso via telematica. Ogni gruppo di lavoro – si legge negli Statuti – è costituito al fine di esaminare approfonditamente temi specifici e presentare in merito delle proposte all’Assemblea Plenaria.
Il compito di ciascun gruppo, salvo ulteriori approfondimenti, cessa con la presentazione delle proposte all’Assemblea Plenaria. Spetta poi al presidente, dopo aver sentito il parere dei membri della Commissione, designare uno di essi come Moderatore di un determinato gruppo di lavoro, il quale presenta a sua volta una lista di almeno tre nominativi per la designazione a collaboratori del medesimo gruppo.
Tali collaboratori – “scelti tra persone di buona e provata fama, aventi una riconosciuta competenza nella materia oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro stesso” – non sono membri della Commissione, e svolgono il compito loro affidato senza acquisire alcun diritto o funzione all’interno della stessa.
La Commissione – viene infine precisato – opera secondo le norme dello Statuto, delle disposizioni canoniche universali e del Regolamento Generale della Curia Romana. Membri, personale e collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio relativamente alle notizie o informazioni di cui vengono a conoscenza.
Le lingue utilizzate dalla Commissione sono l’italiano, lo spagnolo e l’inglese, e gli archivi sono conservati all’interno dello Stato della Città del Vaticano. Le norme dello Statuto dovranno essere osservate ad experimentum per un periodo di tre anni, al termine del quale la Commissione presenterà al Papa le eventuali modifiche per l’approvazione dello Statuto definitivo.