ROMA, mercoledì, 1° settembre 2010 (ZENIT.org).- La Chiesa va amata anche quando è ferita dai peccati di alcuni suoi membri. E' quanto ha detto questo mercoledì Benedetto XVI nel dedicare l'Udienza generale a santa Ildegarda di Bingen, monaca benedettina e mistica tedesca del XII sec.

Nel tradizionale appuntamento settimanale con i fedeli e i pellegrini da tutto il mondo, tenuto per la prima sulla piazza antistante il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo a causa degli oltre cinquemila partecipanti, il Papa ha parlato del genio femminile nella storia del popolo di Dio.

All'inizio il Santo Padre ha tracciato una breve biografia della religiosa vissuta in Germania tra il 1098 e il 1179, e appartenuta a una famiglia nobile e numerosa, che a otto anni l'affidò alle cure della maestra Giuditta di Spanheim, che si era ritirata in clausura presso il monastero benedettino di san Disibodo.

“Donna colta” e “spiritualmente elevata”, ha continuato Benedetto, la santa che succedette alla superiora del monastero di San Disibodo, fondò in seguito un’altra comunità a Bingen, intitolata a san Ruperto, dove trascorse il resto della vita.

“Lo stile con cui esercitava il ministero dell’autorità – ha ricordato il Papa – è esemplare per ogni comunità religiosa: esso suscitava una santa emulazione nella pratica del bene, tanto che, come risulta da testimonianze del tempo, la madre e le figlie gareggiavano nello stimarsi e nel servirsi a vicenda”.

Durante i suoi anni a capo del monastero, Ildegarda ebbe delle visioni mistiche che confidò al suo consigliere spirituale e a una consorella.

“Come sempre accade nella vita dei veri mistici – ha sottolineato Benedetto XVI – anche Ildegarda volle sottomettersi all’autorità di persone sapienti per discernere l’origine delle sue visioni, temendo che esse fossero frutto di illusioni e che non venissero da Dio”.

Per questo si rivolse a una delle massime personalità della Chiesa del suo tempo, San Bernardo di Chiaravalle, che la incoraggiò. In seguito ricevette anche l'approvazione da parte Papa Eugenio III, il quale lesse durante il sinodo a Treviri, nel 1147, un testo dettato da Ildegarda per poi autorizzare la mistica a scrivere le sue visioni e a parlare in pubblico.

“È questo, cari amici – ha commentato il Papa –, il sigillo di un’esperienza autentica dello Spirito Santo, sorgente di ogni carisma: la persona depositaria di doni soprannaturali non se ne vanta mai, non li ostenta e, soprattutto, mostra totale obbedienza all’autorità ecclesiastica”.

“Ogni dono distribuito dallo Spirito Santo, infatti, è destinato all’edificazione della Chiesa, e la Chiesa, attraverso i suoi Pastori, ne riconosce l’autenticità”, ha aggiunto.

Questa “grande donna 'profetessa'", ha poi concluso, ci parla ancora oggi attraverso “il suo amore per Cristo e per la Sua Chiesa, sofferente anche in quel tempo, ferita anche in quel tempo dai peccati dei preti e dei laici, e tanto più amata come corpo di Cristo”.

Al termine della catechesi il Papa ha benedetto le corone per la statua della Madonna venerata, in particolar modo dagli emigranti, da centoventicinque anni nella parrocchia di San Pietro a Carolei, nel cosentino, e per l'immagine mariana del santuario polacco di Jordanów nell'arcidiocesi di Cracovia.

Le categorie delle Chiese sui iuris (prima parte)

di padre Hani Bakhoum Kiroulos

ROMA, lunedì, 30 agosto 2010 (ZENIT.org).- Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali stabilisce che le categorie delle Chiese sui iuris sono quattro: la prima è quella delle Chiese Patriarcali, seguita dalle altre tre, che sono le Chiese Arcivescovili Maggiori, le Chiese Metropolitane e le altre Chiese sui iuris.

Queste categorie “rappresentano la scala ascendente dell’autonomia ecclesiastica di tali Chiese, che corrisponde alla loro maturità sul piano ecclesiastico”[1]. Questa diversità ecclesiastica, però, non nuoce all’uguaglianza nella dignità tra le varie categorie.

La Chiesa Patriarcale

Il Concilio Vaticano II non solo afferma che l’istituzione della Chiesa Patriarcale appartiene all’antica tradizione e che è riconosciuta fin dai primi Concili Ecumenici, ma la sua dichiarazione più importante è che tale consuetudo “è da attribuirsi alla divina Provvidenza”[2].

Tale divina Provvidenza si mostra con la nascita di molte comunità cristiane, con la predicazione degli Apostoli e dei loro successori e con l’istituzione dei Vescovi e delle diocesi nelle grande città. Si inizia, dunque, il cosiddetto “raggruppamento” delle varie diocesi intorno ad una diocesi principale. Tale raggruppamento è determinato da vari criteri: culturale, sociale e politico, che ha fatto sì che i Vescovi si riuniscano attorno alle grandi città come Roma, Alessandria e Antiochia.

La prima persona che attribuisce il termine di “Patriarca” ai Vescovi di Roma, di Alessandria e di Antiochia, è l’imperatore Giustiniano I (527- 565). Il titolo di Patriarca, dunque, inizia a sostituire il termine “Eparca”[3] solamente per questi tre Vescovi. Nasce, dunque, la cosiddetta “triarchia giurisdizionale”.

Con l’istituzione dei patriarcati di Gerusalemme e Costantinopoli si trasforma la triarchia in pentarchia giurisdizionale dei Patriarchi.

La gerarchia della Chiesa Patriarcale sui iuris

La Chiesa Patriarcale è presieduta dal Patriarca ed è costituita da vari istituti, i quali con il Patriarca governano la medesima chiesa in modo collegiale.

Il Patriarca viene eletto secondo le norme dei canoni 63-77. Canonicamente il Patriarca è eletto dal sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale. Il sinodo si riunisce, secondo le norme del diritto, entro un mese dalla vacanza della sede patriarcale.

Hanno il diritto di votare i soli membri del sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale. Per la validità dell’elezione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei Vescovi convocati. Chi riceve i due terzi dei voti è dichiarato eletto. Se gli scrutini superano un certo numero – almeno tre – senza poter arrivare ad una tale maggioranza, a meno che per diritto particolare non sia stabilito diversamente, la norma stabilisce che sia sufficiente la maggioranza dei voti e l’elezione sia portata a termine a norma del can. 183 §§ 3 e 4. Entro quindici giorni, se l’elezione non si porta a termine, la stessa viene devoluta al Romano Pontefice in quanto: “il Romano Pontefice è il garante del funzionamento della vita sinodale delle Chiese orientali e vigila affinché tale funzionamento si svolga a norma del diritto”[4].

Dopo l’elezione e l’accettazione da parte del neo eletto, se questi è già Vescovo, si procede da parte del sinodo alla sua proclamazione e intronizzazione come Patriarca, a norma del diritto, “che implica il previo assenso del Romano Pontefice per quanto riguarda la dignità episcopale”[5]; se, invece l’eletto è legittimamente proclamato Vescovo, ma non è ancora ordinato, prima viene ordinato Vescovo e poi si procede come nel caso precedente.

Tocca al sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale informare la Sede Apostolica dell’avvenuta elezione. Mentre da parte del neo eletto deve essere inviata una lettera, come segno di comunione, ai Patriarchi delle altre Chiese Orientali e un’altra lettera al Romano Pontefice per chiedere la comunione ecclesiastica.

– La potestà del Patriarca

Il Patriarca è un Vescovo qualificato come “primus inter pares”[6]. Una volta che il Patriarca ha ricevuto la “communio ecclesiastica” può anche convocare il sinodo e ordinare Vescovi. Il Patriarca presiede la propria Chiesa come “pater et caput”, presiede il sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale, il sinodo permanente e l’assemblea patriarcale e rappresenta la propria chiesa in tutti gli affari giuridici.

La potestà del Patriarca, esercitata a norma del diritto stabilito o approvato dalla Suprema Autorità della Chiesa, è ordinaria e propria, ma personale. Tale potestà è limitata entro i confini del territorio della Chiesa Patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o patriarcale approvato dal Romano Pontefice. Fuori del territorio, il Patriarca, ha infatti la potestà personale su tutti i suoi fedeli, riguardo solamente al patrimonio liturgico.

Dentro i confini del suo patriarcato, il Patriarca possiede la potestà esecutiva e non quella legislativa né giudiziaria. La sua potestà, alcune volte, è condizionata dal sinodo dei Vescovi della propria chiesa o dal sinodo permanente. Cioè il Patriarca gode di una potestà personale, che esercita senza essere condizionato da nessuno e di un’altra potestà limitata dal consenso del sinodo della Chiesa Patriarcale e dal sinodo permanente.

– Il sinodo della Chiesa Patriarcale

Detto sinodo costituisce la superiore istanza della Chiesa Patriarcale. Il Patriarca convoca il sinodo e lo presiede. Infatti “non si può intendere il funzionamento del sinodo senza la presenza del Patriarca, il quale lo convoca, lo presiede e promulga le sue decisioni, attribuendo così la canonicità al suo operato”[7].

Il sinodo dei Vescovi è composto solamente da tutti i Vescovi ordinati per il servizio di tale chiesa ovunque costituiti, entro e fuori dai confini del territorio della Chiesa Patriarcale.

Il sinodo gode della potestà legislativa che consiste nell’emanazione delle leggi per l’intera Chiesa Patriarcale e nella loro interpretazione. Spetta anche al medesimo sinodo la potestà giudiziaria. Esso costituisce il tribunale superiore dentro i confini del territorio della medesima chiesa, salva restando la competenza della Santa Sede.

– Il sinodo permanente

Questo sinodo è l’istituto fondamentale della curia Patriarcale. Il sinodo permanente è composto dal Patriarca e da quattro Vescovi, dei quali tre sono eletti dal sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale ed uno è scelto ed è nominato dal Patriarca. L’elezione dei tre vescovi è “la maggiore novità nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium che per il resto ritiene la figura del sinodo permanente sostanzialmente immutata rispetto al diritto precedente, a parte quanto è già stato detto circa il suo potere giudiziario”[8].

Spetta al Patriarca di convocare il sinodo permanente e di presiederlo. Tale sinodo deve essere convocato in tempi determinati, almeno due volte all’anno, e ogni volta che necessita il suo consenso o consiglio, per la validità degli affari della Chiesa Patriarcale.

Il sinodo permanente, dunque, ha il compito di “affiancare il Patriarca nell’esercizio ordinario – si direbbe quasi quotidiano – della sua potestà esecutiva”[9]. Vista l’importanza del ruolo di questo sinodo, esso è considerato indispensabile per la Chiesa Patriarcale. Il sinodo permanente, dunque, non è semplicemente un istituto di consultazione, ma soprattutto un modo permanente di partecipazione per i vescovi eparchiali al governo della propria Chiesa Patriarcale.

– L’assemblea patriarcale

L’assemblea patriarcale offre la possibilità, non solo ai
vescovi, ma a molti dei membri della Chiesa Patriarcale: sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, di avere un ruolo consultivo per alcuni affari riguardanti la propria Chiesa. Infatti il can. 140 definisce una tale assemblea come un raggruppamento consultivo dell’intera Chiesa Patriarcale che ha il ruolo di collaborare col Patriarca e col sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale.

L’assemblea Patriarcale deve essere convocata almeno una volta ogni cinque anni e ogni volta che lo richieda il Patriarca col consenso del sinodo dei Vescovi o del sinodo permanente.

Spetta al Patriarca di convocare l’assemblea patriarcale, presiederla e nominare il vicepresidente che lo sostituisca nel presiedere l’assemblea in caso di sua assenza.

L’assemblea Patriarcale viene diretta dai suoi statuti approvati dal sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale.