Incontro "La Protezione dei Minori nella Chiesa" - 5a Sessione - Foto © Copyright Vatican Media

Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" del Sommo Pontefice Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili

Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano – Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano

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Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili
La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Cristo stesso infatti ci ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: «chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me» (Mt 18,5). Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi. Ciò richiede una conversione continua e profonda, in cui la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell’annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa.
Desidero, quindi, rafforzare ulteriormente l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili affinché nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano:
– sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione;
– maturi in tutti la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto;
– sia efficacemente perseguito a norma di legge ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili;
– sia riconosciuto a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati;
– sia offerta alle vittime e alle loro famiglie una cura pastorale appropriata, nonché un adeguato supporto spirituale, medico, psicologico e legale;
– sia garantito agli imputati il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena;
– venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale;
– sia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente;
– sia offerta una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.
Pertanto, con la presente Lettera stabilisco che:
1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine ai reati di cui agli articoli 1 e 3 della Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019, commessi, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013.
2. Fatto salvo il sigillo sacramentale, i soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013, sono obbligati a presentare, senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati di cui all’articolo 1 della Legge N. CCXCVII, qualora commessi anche alternativamente:
i. nel territorio dello Stato;
ii. in pregiudizio di cittadini o di residenti nello Stato;
iii. in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013.
3. Alle persone offese dai reati di cui all’articolo 1 della Legge N. CCXCVII è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, tramite il Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
4. L’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica organizza, di concerto con il Servizio di accompagnamento della Direzione di Sanità e Igiene, programmi di formazione per il personale della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori e delle persone vulnerabili, nonché sui mezzi per identificare e prevenire tali offese e sull’obbligo di denuncia.
5. Nella selezione e nell’assunzione del personale della Curia Romana e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l’idoneità del candidato ad interagire con i minori e con le persone vulnerabili.
6. I Dicasteri della Curia Romana e le Istituzioni collegate con la Santa Sede a cui abbiano accesso i minori o le persone vulnerabili adottano, con l’assistenza del Servizio di accompagnamento della Direzione di Sanità e Igiene, buone prassi e linee guida per la loro tutela.
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano e, successivamente, inserita negli Acta Apostolicae Sedis.
Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dal primo giugno 2019.
Dato a Roma presso San Pietro, il 26 marzo dell’anno 2019, settimo del Pontificato.
FRANCISCUS
 
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Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano
IL SANTO PADRE FRANCESCO
– vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;
– vista la Legge sulle Fonti del diritto N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
– visto il Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013;
– vista la Legge N. VIII, recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013;
– vista la Legge N. IX, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, dell’11 luglio 2013;
– vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, il 20 aprile 1990;
– visto il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, concluso a New York il 25 maggio 2000, ratificato dalla Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, il 24 ottobre 2001;
ha adottato la seguente LEGGE
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica ai reati di cui al Titolo II della Legge N. VIII, recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013, nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato.
2. Ai fini della presente legge al «minore» è equiparata la «persona vulnerabile».
3. È vulnerabile ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa.
Articolo 2 (Procedibilità e termini di prescrizione)
1. I reati di cui all’articolo 1 sono perseguibili d’ufficio.
2. Il termine di prescrizione dei reati di cui all’articolo 1 è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età.
Articolo 3 (Obbligo di denuncia)
1. Fatto salvo il sigillo sacramentale, il pubblico ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui all’articolo 1, deve presentare denuncia senza ritardo qualora i reati siano anche alternativamente commessi:
a) nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;
b) in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato;
c) in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che omette o indebitamente ritarda la denuncia di cui al comma precedente è punito con la multa da euro mille a euro cinquemila. Se il fatto è commesso da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi.
3. Fatto salvo il sigillo sacramentale, può presentare denuncia ogni altra persona, anche totalmente estranea ai fatti, che sia a conoscenza di comportamenti in danno di un minore.
4. Qualora il procedimento sia a carico di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il promotore di giustizia, ricevuta la denuncia, ne informa tempestivamente l’Ordinario o il Superiore Maggiore competente per l’adozione delle misure previste dal diritto canonico.
Articolo 4 (Misure generali di protezione)
Nel procedimento penale, la persona offesa:
a) è informata sui diritti e sui servizi a sua disposizione, nonché, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento;
b) è informata dell’adozione e della cessazione a qualsiasi titolo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, provvisori o definitivi, disposti a carico dell’imputato;
c) direttamente o per il tramite del difensore, può fornire prove, sollecitare il compimento di specifiche attività investigative e chiedere di essere sentita;
d) ha diritto alla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché della riservatezza dei dati personali;
e) ha diritto all’adozione di misure idonee ad evitare un contatto diretto con l’imputato, salve le inderogabili esigenze del procedimento.
Articolo 5 (Audizione del minore) Quando si procede all’audizione del minore:
a) il minore può essere accompagnato da un suo avvocato, nonché da un maggiorenne di sua fiducia ammesso dall’autorità che procede;
b) l’audizione del minore infraquattordicenne è sempre condotta con l’ausilio di uno psicologo e secondo modalità adeguate allo scopo. Nello stesso modo l’Autorità giudiziaria procede in ogni altro caso in cui reputi opportune tali modalità;
c) la deposizione è documentata anche mediante videoregistrazione, che deve essere acquisita come prova in giudizio.
Articolo 6 (Indagini)
1. Il promotore di giustizia richiede l’adozione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti necessari a:
a) garantire la sicurezza e l’integrità fisica della persona offesa;
b) allontanare l’indagato dalla persona offesa o da altri minori;
c) prevenire la reiterazione dei reati;
d) tutelare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione.
2. Il promotore di giustizia, nel caso in cui i rappresentanti legali siano in conflitto d’interessi con il minore, chiede al giudice unico di nominare un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne rappresenti gli interessi.
3. Il promotore di giustizia, a tutela della persona offesa:
a) assicura che le indagini siano svolte con carattere prioritario e nel rispetto della dignità e dell’integrità fisica e psichica della persona offesa;
b) assume senza ritardo la deposizione della persona offesa;
c) indirizza la persona offesa al Servizio di accompagnamento di cui all’articolo 9.
4. Il promotore di giustizia, di concerto con la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile e con il Servizio di accompagnamento di cui all’articolo 9, adotta linee guida circa le modalità da seguire nelle attività di polizia giudiziaria che coinvolgano minori.
Articolo 7 (Giudizio)
Quando si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 1, l’Autorità giudiziaria, a tutela del minore: a) può ordinare che si proceda a porte chiuse;
b) può disporre che il minore deponga in videoconferenza oppure mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;
c) nei casi in cui i rappresentanti legali siano in conflitto d’interessi con il minore, nomina un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne rappresenti gli interessi;
d) qualora l’imputato sia un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, trasmette, unitamente alla sentenza, copia degli atti del processo all’Ordinario o al Superiore Maggiore competente per l’adozione delle misure previste dal diritto canonico.
Articolo 8 (Direzione di Sanità e Igiene)
1. Il Presidente del Governatorato, su proposta della Direzione di Sanità e Igiene, adotta linee guida per la tutela dei minori.
2. La Direzione di Sanità e Igiene dispone di un Servizio di accompagnamento per le vittime di abusi. Essa individua al suo interno un esperto qualificato al quale affidare, in qualità di Responsabile, il coordinamento di tale servizio.
Articolo 9 (Servizio di accompagnamento)
Il Servizio di accompagnamento:
a) offre un servizio di ascolto;
b) garantisce l’assistenza medica e sociale alle persone offese e ai loro familiari, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza;
c) illustra alla persona offesa i suoi diritti e il modo di farli valere;
d) agevola il ricorso della persona offesa all’Autorità giudiziaria;
e) tiene conto del parere e dei bisogni della persona offesa, tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali;
f) adotta linee guida per il trattamento dei minori che vi ricorrono.
Articolo 10 (Formazione)
1. Il Servizio di accompagnamento offre ai minori, ai loro genitori, formatori, educatori e responsabili un’informazione adeguata sui rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nonché sui mezzi utili ad identificare e prevenire tali offese.
2. L’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica organizza, di concerto con il Servizio di accompagnamento, programmi di formazione per il personale del Governatorato circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché sui mezzi per identificare e prevenire queste offese e sull’obbligo di denuncia.
Articolo 11 (Reclutamento del personale)
1. Nella selezione ed assunzione del personale del Governatorato, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l’idoneità del candidato ad interagire con i minori.
2. La Commissione per la Selezione del personale si avvale del Servizio di accompagnamento per adottare orientamenti e definire procedure allo scopo di accertare l’idoneità dei candidati.
Articolo 12 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il primo giugno 2019.
Comandiamo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Città del Vaticano, 26 marzo dell’anno 2019, VII del Nostro Pontificato.
***
Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano
IL SANTO PADRE FRANCESCO
– visto il Chirografo di San Giovanni Paolo II per la cura spirituale nella Città del Vaticano, del 14 gennaio 1991;
– vista la Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019;
– attesa la natura particolare delle attività pastorali svolte nell’ambito dello Stato della Città del Vaticano;
– desiderando introdurre misure specifiche nell’ambito del Vicariato della Città del Vaticano per la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili;
ha adottato le seguenti LINEE GUIDA
Premessa
La salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili è parte integrante della missione della Chiesa. Il Vicariato della Città del Vaticano, a cui è affidata la cura pastorale dei fedeli residenti nello Stato, nonché nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, partecipa pienamente a questa missione, fermamente radicata nel convincimento che ogni persona ha un valore unico in quanto creata a immagine e somiglianza di Dio. Infatti, «l’effettiva tutela dei minori e l’impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo» (Chirografo per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, del 22 marzo 2014).
A. Ambito di applicazione
La normativa canonica e la legislazione dello Stato della Città del Vaticano in materia di protezione dei minori e delle persone vulnerabili devono essere scrupolosamente rispettate. Le politiche e le procedure contenute in queste linee guida sono indirizzate a stabilire e a mantenere una comunità ecclesiale rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, attenta ai rischi di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nell’ambito delle attività svolte all’interno del Vicariato della Città del Vaticano. Esse sono rivolte a:
– i canonici, i coadiutori e il clero della Basilica di San Pietro;
– i parroci e i coadiutori delle parrocchie di San Pietro e di Sant’Anna in Vaticano;
– i cappellani e gli assistenti spirituali che abbiano ricevuto un incarico pastorale dal Vicario Generale;
– i sacerdoti, i diaconi e gli educatori del Preseminario San Pio X;
– i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica che abbiano residenza stabile nello Stato della Città del Vaticano;
– tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno della comunità ecclesiale del Vicariato della Città del Vaticano.
Agli effetti delle presenti linee guida, le «persone vulnerabili» sono equiparate ai «minori».
B. Il Referente per la tutela dei minori
Il Vicario Generale nomina un Referente per la tutela dei minori il quale coordina e verifica l’attuazione delle presenti linee guida affinché, nell’ambito del Vicariato, sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso. Il Referente coordinerà le attività di prevenzione e di formazione degli operatori pastorali e avrà particolare cura di accogliere e di accompagnare coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché i loro familiari. Il Referente si avvale del supporto professionale del Servizio di accompagnamento, gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato, e dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.
C. Gli operatori pastorali
1. Nella scelta degli operatori pastorali deve essere accertata, in particolare, l’idoneità dei candidati a interagire con i minori, attraverso un’indagine adeguata e verificando anche l’assenza di carichi giudiziari pregiudizievoli.
2. Gli operatori pastorali devono ricevere una formazione adeguata circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese. Essi sono tenuti inoltre a partecipare ai programmi di formazione organizzati dall’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, di concerto con il Servizio di accompagnamento.
3. I collaboratori occasionali sono informati circa i comportamenti da tenere nell’interazione con i minori, nonché sui comportamenti vietati.
D. Attività pastorali
1. Nelle attività pastorali che coinvolgano minori, la tutela di costoro deve assumere un carattere prioritario. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori pastorali devono:
– usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori;
– fornire loro modelli positivi di riferimento;
– essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori;
– segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso;
– rispettare la sfera di riservatezza del minore;
– informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative;
– usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network.
2. Agli operatori pastorali è severamente vietato:
– infliggere castighi corporali di qualunque tipo;
– instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore; – lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica;
– rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi;
– discriminare un minore o un gruppo di minori;
– chiedere a un minore di mantenere un segreto;
– fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo;
– fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori;
– pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori.
3. Le attività pastorali sono svolte in locali adatti all’età e allo stadio di sviluppo dei minori. Per quanto possibile, gli operatori pastorali devono avere particolare cura affinché i minori non entrino o permangano in luoghi nascosti alla vista o privi di controllo.
4. Gli eventuali comportamenti inappropriati o di bullismo che dovessero verificarsi tra minori, anche qualora non integrassero gli estremi di un reato, devono essere affrontati prontamente, con equilibrio, prudenza e delicatezza, informandone immediatamente i genitori o i tutori. E. Consenso informato dei genitori o tutori
1. È indispensabile il consenso scritto dei genitori o tutori per la partecipazione dei minori alle attività pastorali. I genitori o tutori ricevono informazioni sull’attività proposta, nonché sui nominativi e recapiti dei responsabili.
2. Il consenso scritto dei genitori o tutori è ugualmente richiesto per fotografare o filmare i minori e per pubblicare fotografie o video che li ritraggano, nonché per contattare il minore, anche per via telefonica e sui social network.
3. Le autorizzazioni che contengono dati sensibili sono conservate con attenzione e cura.
F. Trattazione delle segnalazioni dei presunti casi di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento
1. Coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito ecclesiale, nonché i loro familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati. Il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori, darà loro ascolto, impegnandosi a garantire un’adeguata assistenza spirituale e tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali. Il Vicario Generale potrà affidare l’accompagnamento spirituale delle persone offese e dei loro familiari a un presbitero qualificato.
2. Alle persone offese sarà offerta inoltre assistenza medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, avvalendosi anche del Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene.
3. Fatto salvo il sigillo sacramentale, gli operatori pastorali, i collaboratori e i volontari che abbiano notizia di un minore vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, ne informano il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori.
4. Il Vicario Generale o il Referente chiede all’autore della segnalazione di formalizzarla per iscritto, anche al fine di comunicarla al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano. L’autore della segnalazione sarà incoraggiato a presentare denuncia direttamente al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
5. Qualora il presunto autore dei fatti sia un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il Vicario Generale, ricevuta la notizia, la comunica senza indugio all’Ordinario proprio o al Superiore Maggiore.
6. Ogniqualvolta la notizia di reato non sia manifestamente infondata, il Vicario Generale la segnala al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano e allontana il presunto autore dei fatti dalle attività pastorali del Vicariato.
7. In caso di opposizione scritta e giustificata della persona offesa o dei suoi rappresentanti legali, o di declino a formalizzare la segnalazione per iscritto, il Vicario Generale non la trasmetterà al promotore di giustizia a meno che, sentito il Referente per la tutela dei minori, ritenga che la segnalazione sia necessaria per proteggere la persona offesa o altri minori dal pericolo.
8. Nei casi di sua competenza e senza pregiudizio delle indagini condotte in sede civile, il Vicario Generale svolge personalmente o tramite un presbitero esperto in materia processuale e prudente nel discernimento l’indagine previa a norma del canone 1717 CIC. L’indagine è condotta a titolo prioritario.
9. Quando richiesto dalle circostanze, l’Ordinario competente può delegare la competenza a condurre l’indagine previa al Vicario Generale.
10. Nei procedimenti, si accerta la condotta delittuosa, le generalità e l’età delle persone offese, il danno arrecato e l’eventuale commistione con il foro sacramentale. Possono essere raccolti documenti, prove e testimonianze provenienti dai vari ambiti e ambienti dove l’indagato abbia operato. Il Vicario Generale può avvalersi anche di deposizioni, testimonianze, documenti e perizie raccolte in sede civile, nonché delle eventuali sentenze o decisioni in merito all’oggetto dell’indagine da parte degli organi giurisdizionali dello Stato. A tale fine, il Vicario Generale può sospendere i procedimenti in attesa della conclusione delle indagini in sede civile.
11. Nel corso dei procedimenti si avrà cura di:
a) lavorare per la guarigione di ogni persona coinvolta;
b) raccogliere la deposizione della persona offesa senza ritardo e secondo modalità adeguate allo scopo;
c) indirizzare la persona offesa a rivolgersi al Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene;
d) illustrare alla persona offesa quali siano i suoi diritti e il modo di farli valere, compresa la possibilità di fornire prove e di chiedere di essere sentita, direttamente o per il tramite di un intermediario;
e) informare la persona offesa, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento;
f) incoraggiare la persona offesa ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili e canonici;
g) preservare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione;
h) tutelare l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali della persona offesa.
12. La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita, tutelando la reputazione dell’indagato. Salvo che sussistano gravi ragioni in senso contrario, l’indagato è informato tempestivamente delle accuse a suo carico, onde potersi difendere dalle medesime. Egli è invitato ad avvalersi dell’assistenza di consulenti civili e canonici. Gli sarà offerta anche assistenza spirituale e psicologica.
13. Laddove ci sia motivo di ritenere che i reati possano reiterarsi, sono adottate senza indugio le adeguate misure cautelari.
14. Qualora dall’indagine emerga la verosimiglianza del reato, il Vicario Generale sottopone la causa al Dicastero competente. In caso contrario, il Vicario Generale emette un decreto di archiviazione motivato, conservando nel suo archivio la documentazione attestante le attività svolte e i motivi della decisione assunta.
15. Chiunque sia dichiarato colpevole di aver commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 della Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019, sarà rimosso dai suoi incarichi; gli sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale.
Dispongo che queste linee guida siano osservate ad experimentum per un periodo di tre anni.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 26 marzo dell’anno 2019, settimo del Pontificato.

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ZENIT Staff

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