Papa Francesco e clero romano - Foto @ Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

Mons. Carballo, O.F.M. sul "motu proprio Communis vita"

Articolo esplicativo di S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M. Arcivescovo Segretario CIVCSVA

Share this Entry

“La fisionomia che oggi manifesta “la vita fraterna in comune” in numerosi paesi, rivela molte trasformazioni rispetto al passato. Tali trasformazioni, come anche le speranze e le disillusioni che le hanno accompagnate e continuano ad accompagnarle, richiedono una riflessione alla luce del Concilio Vaticano II. Esse hanno condotto ad effetti positivi, ma anche ad altri più discutibili. Hanno messo in luce non pochi valori evangelici, dando nuova vitalità alla comunità religiosa, ma hanno anche suscitato interrogativi per aver oscurato alcuni elementi tipici della medesima vita fraterna vissuta in comunità. In alcuni luoghi sembra che la comunità religiosa abbia perso rilevanza agli occhi dei religiosi e religiose e forse non sia più un ideale da perseguire” (n. 1).
Così l’istruzione “La vita fraterna in comunità” pubblicata dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica il 2 febbraio 1994. Documento che, a distanza di tempo, rimane di indubbia attualità, in particolare nella presentazione sia degli “effetti positivi”, sia di “altri più discutibili” nell’esperienza della vita comune.
Tra le difficoltà che si riscontrano vi sono i casi di assenza illegittima dalla comunità. Nel contesto degli “effetti discutibili” di una “presa di distanza” da un aspetto cardine dell’identità religiosa, va collocato il contenuto del motu proprio del Santo Padre Francesco Communis vita approvato in data 19 marzo 2019, che ha modificato il can. 694 del Codice di Diritto Canonico. Al §1 viene inserito un terzo motivo di dimissione ipso facto dall’Istituto Religioso: l’assenza illegittima dalla casa religiosa protratta, ai sensi del can. 665§2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso. Tale motivo si aggiunge agli altri due già presenti, cioè l’abbandono in modo notorio della fede cattolica e l’aver contratto matrimonio oppure averlo attentato, anche solo civilmente.
Nel medesimo motu proprio il Santo Padre Francesco ha precisato, aggiungendo il §3, la procedura da seguire nel nuovo motivo di dimissione, integrando quella già descritta al §2 del medesimo canone, rimasto invariato. Tale modifica favorisce la soluzione di particolari situazioni legate al tema dell’assenza illegittima di un religioso dalla casa religiosa, con particolare riferimento ai religiosi che “a volte non possono essere rintracciati”. Fattispecie che l’esperienza di questa Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nel quotidiano esercizio dei suoi compiti, ha particolarmente rilevato negli ultimi anni. Si tratta per lo più di membri di istituti religiosi, maschili e femminili, che senza il consenso dei superiori, si sono allontanati illegittimamente dalla casa religiosa sottraendosi alla potestà del legittimo superiore (cfr. can. 665, §2 CJC). Sodali che, avendo ottenuto un permesso di assenza temporaneo o la concessione dell’indulto di esclaustrazione (cfr. can. 686, §1 CJC), non hanno fatto ritorno in comunità, ponendosi in uno stato di assenza illegittima; o chi, al termine del tempo concesso dall’indulto di esclaustrazione o terminata la necessità che lo giustificava (cfr. can. 686 CJC), non sono rientrati in comunità.
Tutti costoro, non avendo chiesto la dispensa dai voti – alle volte anche sollecitata dal superiore competente – sono membri del rispettivo Istituto. In tale condizione, non essendo legittimamente separati, possono trovarsi in situazioni non compatibili con lo stato di vita religiosa o evidenziare comportamenti in contrasto con essa. Non ultimo, si possono riscontrare implicazioni o coinvolgimenti in vicende di natura economica che potrebbero nuocere anche all’Istituto.
Oltre a tale assenza illegittima si può verificare la situazione di irreperibilità. Sovente i risultati delle ricerche da parte del Superiore danno esito negativo, anche se reiterate nel tempo. Altre volte si deve prendere atto che i sodali si rendono volutamente irreperibili. In questi casi i superiori maggiori competenti hanno chiesto a questa Congregazione come comportarsi per “dare certezza giuridica alla situazione di fatto”. Se da un lato il Codice di Diritto Canonico impone al superiore di ricercare il religioso illegittimamente assente per aiutarlo a ritornare e a perseverare nella propria vocazione (cfr. can. 665, §2 CJC), dall’altro, di fronte alla constatazione di irreperibilità il superiore non può che prenderne atto. Fermo restando quanto stabilito dal Legislatore sulla dimissione dall’Istituto Religioso dopo sei mesi di assenza illegittima, il motu proprio Communis vita stabilisce che l’assenza illegittima dalla casa religiosa, protratta per almeno dodici mesi ininterrotti, dopo aver accertato e dichiarato l’irreperibilità alle condizioni previste – comporta la dimissione ipso facto dall’Istituto Religioso.
La procedura da seguire in tale caso è la seguente: il superiore maggiore con il suo consiglio senza indugio, dopo aver raccolto le prove, deve dichiarare l’irreperibilità e, trascorsi almeno dodici mesi, deve emettere la dichiarazione del fatto. Tale dichiarazione, perché la dimissione consti giuridicamente, deve essere confermata dalla Santa Sede se l’Istituto da cui il sodale viene dimesso è di diritto pontificio, mentre deve essere confermata dal vescovo della sede principale se l’Istituto è di diritto diocesano.
L’introduzione di un nuovo motivo di dimissione ipso facto dall’Istituto di un religioso illegittimamente assente e irreperibile, non esime i superiori dal dovere di cercarlo con i mezzi possibili a disposizione. L’irreperibilità comporta che come tale venga accertata. Non può essere invocata per disincentivare la responsabilità di indagini e ancor meno per chiudere sbrigativamente il “caso”. Con il motu proprio Communis vita la modifica del can. 694, §1 ha comportato, di conseguenza, la modifica del can. 729, che regola la vita degli Istituti Secolari, perché per i membri di tali istituti non si applica la dimissione dall’Istituto per assenza illegittima.
Il Santo Padre Francesco ha ordinato che il testo del motu proprio Communis vita sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano entrando in vigore il 10 aprile prossimo. Il motu proprio a norma del can. 9 del Codice di Diritto Canonico riguarda le cose future, pertanto non è retroattivo in quanto non dispone nominatamente delle cose passate.
La responsabilità dei superiori verso il sodale illegittimamente assente e irreperibile, rende credibile la loro sollecitudine nel far rispettare una ‘regola’ fondamentale della vita religiosa: la tutela del bene comune che si esprime nella vita in comune. Allo stesso tempo, richiama l’impegno a custodire il senso di una vita comune “costruita da persone che Cristo ha liberato e ha rese capaci di amare alla maniera sua, attraverso il dono del suo Amore liberante e l’accettazione cordiale delle sue guide”. Responsabilità condivisa che “spinge ad amare i fratelli e le sorelle fino ad assumersi le loro debolezze, i loro problemi, le loro difficoltà” (Vita fraterna in comunità, n. 21).

Share this Entry

ZENIT Staff

Sostieni ZENIT

Se questo articolo ti è piaciuto puoi aiutare ZENIT a crescere con una donazione