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Matrimoni misti con o senza la Messa?

Il rito delle nozze tra una parte cattolica e una parte non battezzata

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Nella sua consueta rubrica di liturgia, padre Edward McNamara LC, professore di Liturgia e Decano di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, risponde oggi a un lettore dall’India.
La Messa può essere celebrata nel corso di un matrimonio misto? Se no, può venir celebrata una Messa di ringraziamento dopo il rito matrimoniale? Si possono prendere, dalla normale Messa per il matrimonio, le letture, le preghiere presidenziali (modificate in modo da omettere la parola “sacramento”), la preghiera dei fedeli e la benedizione finale? O sarebbe meglio usare solamente le letture del giorno? — J.A., Bangalore, India
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge ai n° 1633 e 1634:
“1633. In numerosi paesi si presenta assai di frequente la situazione del matrimonio misto (fra cattolico e battezzato non cattolico). Essa richiede un’attenzione particolare dei coniugi e dei Pastori. Il caso di matrimonio con disparità di culto (fra cattolico e non-battezzato) esige una circospezione ancora maggiore.”
“1634. La diversità di confessione fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio, allorché essi arrivano a mettere in comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità, e ad apprendere l’uno dall’altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Ma le difficoltà dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate. Esse sono dovute al fatto che la separazione dei cristiani non è ancora superata. Gli sposi rischiano di risentire il dramma della disunione dei cristiani all’interno stesso del loro focolare. La disparità di culto può aggravare ulteriormente queste difficoltà. Divergenze concernenti la fede, la stessa concezione del matrimonio, ma anche mentalità religiose differenti possono costituire una sorgente di tensioni nel matrimonio, soprattutto a proposito dell’educazione dei figli. Una tentazione può allora presentarsi: l’indifferenza religiosa.”
Il Diritto canonico si è anche occupato di questo tema in più occasioni:
“Can. 1086 – §1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l’altra non battezzata.
“§2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann.1125 e 1126.”
“Can. 1108 – §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144,1112, §1,1116 e 1127, §§2-3.
“§2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa.”
“Can. 1124 – Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l’altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.”
“Can. 1125 – L’Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni:
1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica;
3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.”
“Can. 1126 – Spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.”
“Can. 1127 – §1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un ministro sacro, salvo quant’altro è da osservarsi a norma del diritto.
“§2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell’Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni.
§3. È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a un’altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l’assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti.”
“Can. 1128 – Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d’anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l’aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l’unione della vita coniugale e familiare.”
“Can. 1129 – Le disposizioni dei cann. 1127 e 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l’impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, §1.”
Circa la celebrazione di una Messa di matrimonio possiamo dire che in normali circostanze non viene celebrata. Questo vale anche per un cattolico che sposi un altro cristiano, come stabilisce il Direttorio Ecumenico:
“159. Poiché possono presentarsi problemi riguardanti la condivisione eucaristica, a causa della presenza di testimoni o di invitati non cattolici, un matrimonio misto, celebrato secondo la forma cattolica, ha generalmente luogo al di fuori della liturgia eucaristica. Tuttavia, per una giusta causa, il Vescovo diocesano può permettere la celebrazione dell’Eucaristia. In quest’ultimo caso, la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati.
“160. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell’Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate qui sopra, riguardanti l’ammissione di un cristiano non cattolico alla comunione eucaristica, e così pure quelle concernenti la partecipazione di un cattolico alla comunione eucaristica in un’altra Chiesa.”
Di conseguenza, tenendo tutto questo bene a mente, ricade sul vescovo la responsabilità di decidere come agire nel caso concreto e alla conferenza episcopale di stabilire un criterio comune per il Paese o la regione.
Il vescovo ha l’autorità di dispensare dalla forma canonica in casi speciali, nonostante di fatto questo avvenga solo se il matrimonio viene celebrato in una cerimonia non cristiana. D’altro canto, così come per i cristiani non cattolici, il vescovo può inoltre autorizzare, per motivi seri, la celebrazione di una Messa. Tuttavia, è solitamente meglio evitare qualsiasi difficoltà e celebrare questi matrimoni al di fuori della Messa.
Se tali matrimoni sono comuni, le conferenze episcopali preparano di norma un rito matrimoniale adatto per l’occasione. Se un simile rito non esiste, viene usato l’abituale rito del matrimonio al di fuori della Messa. Dal momento che la coppia sa che si sta sposando secondo il rito cristiano, non vi è necessità di modificare le preghiere specificatamente cristiane, omettendo però, come il nostro lettore suggerisce, la parola “sacramento”.
Si possono attuare altri adattamenti in caso di partner non cristiani. Per esempio, in un certo momento del rito ogni partner invoca la Trinità. Un non cristiano può sostituire a “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” con “in nome di Dio” o persino omettere l’intera invocazione, in quanto non influisce sulla validità del matrimonio.
Nella celebrazione del matrimonio al di fuori della Messa si può scegliere dalla vasta selezione offerta dal Rito del Matrimonio quelle letture ritenute più adatte.
Se si desidera ed è possibile, una Messa di ringraziamento può essere celebrata in seguito, nonostante questo dipenda in gran parte dalle circostanze, come ad esempio l’intrattenimento nel frattempo degli ospiti non cattolici. Se la Messa è considerata di grande importanza per la famiglia cattolica, resta comunque la possibilità di richiedere il permesso dal vescovo per la tradizionale Messa nuziale, intraprendendo intanto tutte le tappe necessarie per informare ed istruire i non cattolici circa il credo e le pratiche cattoliche, in modo da evitare qualunque tipo di inconveniente.
La Messa di ringraziamento immediatamente a seguire non sarebbe la Messa rituale, e quindi avrebbe un minore valore liturgico. Di conseguenza l’uso di altre letture e formule dipende dalle norme usuali, in accordo con il calendario liturgico, e dalla possibilità o meno che in quel giorno siano permessi tali cambiamenti.
[Traduzione dall’inglese a cura di Maria Irene De Maeyer]
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I lettori possono inviare domande all’indirizzo liturgia.zenit@zenit.org. Si chiede gentilmente di menzionare la parola “Liturgia” nel campo dell’oggetto. Il testo dovrebbe includere le iniziali, il nome della città e stato, provincia o nazione. Padre McNamara potrà rispondere solo ad una piccola selezione delle numerosissime domande che ci pervengono.

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Fr. Edward McNamara

Padre Edward McNamara, L.C., è professore di Teologia e direttore spirituale

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